Cassazione Civile, Ordinanza n. 07398/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso con cui l’Ufficio ha rettificato in aumento la rendita catastale di un aerogeneratore rispetto a quella proposta dalla contribuente con procedura DOCFA ai sensi della L. n. 208/2015. La commissione regionale aveva ritenuto legittimo l’avviso, affermando che la torre eolica fosse da considerare nella stima diretta come costruzione/stabile componente immobiliare, e aveva escluso la necessità di contraddittorio endoprocedimentale e di consulenza tecnica. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi due denunciavano violazione della L. n. 208/2015, art. 1, commi 21-24, sostenendo che la torre eolica, in quanto macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo, dovesse essere esclusa dalla rendita catastale; inoltre si deduceva che le circolari e note amministrative che includevano la torre nel calcolo non fossero vincolanti e non potessero prevalere sulla legge. Con il terzo e quarto motivo si lamentava omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000, perché l’Ufficio aveva attribuito una rendita maggiore benché la contribuente si fosse allineata a quella riconosciuta nel 2014 a un impianto analogo e adiacente. Con il quinto motivo si deduceva motivazione apparente, per mancata adeguata spiegazione della correttezza della rendita stimata.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendoli assorbenti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione. Ha affermato che, ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre che sostiene navicella e rotore non va computata perché costituisce elemento funzionale allo specifico processo produttivo e, quindi, rientra tra le componenti escluse dalla stima diretta ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Ha inoltre precisato che la questione era di diritto e non richiedeva un nuovo accertamento di fatto sulla funzionalità unitaria del bene, ma solo una rideterminazione della rendita depurata del valore della torre. I motivi terzo, quarto e quinto sono rimasti assorbiti. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato per i motivi relativi a omessa pronuncia e nullità della motivazione
art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la norma individua come rilevanti i beni immobilmente connessi al suolo che accrescono qualità e utilità dell’immobile, ma esclude dalla stima i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo; la torre eolica rientra in questa esclusione perché essenziale al funzionamento dell’aerogeneratore
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
disposizione centrale applicata per escludere la torre eolica dalla rendita catastale
richiamato dalla contribuente come norma violata per il comportamento dell’Ufficio in presenza di un precedente criterio estimativo favorevole su impianto analogo
citato dalla sentenza di merito nel qualificare la torre eolica come bene immobilizzato al suolo, ma tale impostazione è stata ritenuta non decisiva alla luce della normativa catastale sopravvenuta
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo la L. n. 208/2015, va distinto tra componenti strutturalmente connesse al suolo che accrescono l’immobile e componenti che, pur infisse al suolo, sono funzionali allo specifico processo produttivo: queste ultime sono escluse dalla stima diretta.
- Per gli impianti eolici la torre di sostegno dell’aerogeneratore non è un autonomo cespite imponibile ai fini catastali quando, per la sua funzione essenziale, partecipa unitariamente al processo di produzione dell’energia insieme a navicella e rotore.
- La qualificazione catastale deve essere ricostruita secondo il criterio legale della funzionalità al processo produttivo, non secondo la sola consistenza fisica o la stabilità al suolo del manufatto.
- Le circolari e le note amministrative non possono sovrapporsi alla portata della norma primaria quando introducano criteri di inclusione incompatibili con l’esclusione legislativa dei macchinari e impianti produttivi.
- Quando la censura investe un errore di diritto sulla qualificazione delle componenti catastali e i fatti storici sono pacifici, la Corte può correggere la decisione in diritto senza necessità di nuovo accertamento istruttorio, rinviando solo per la rideterminazione della rendita secondo il principio affermato.
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