Cassazione Civile, Ordinanza n. 21301/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato domanda DOCFA per ottenere l’attribuzione della categoria catastale E/3 a due unità immobiliari destinate a ospitare comandi e impianti per la regolamentazione del deflusso delle acque, classificate invece dall’Ufficio in D/1 con avviso di accertamento. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello ritenendo decisivi la natura non lucrativa della società, la finalità di servizio pubblico e l’asserita mancanza di utile d’impresa, qualificando gli immobili come appartenenti al gruppo E. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme catastali e del principio secondo cui, ai fini del classamento, rilevano l’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile e la natura economica dell’attività svolta, non la sola destinazione a pubblico interesse o la veste pubblicistica del gestore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva fatto malgoverno dei principi sul classamento catastale, poiché la destinazione a servizio pubblico e l’assenza di lucro non escludono che l’attività sia economica e che gli immobili, se autonomi funzionalmente e redditualmente e destinati a processo industriale/produttivo, vadano collocati nel gruppo D e non nel gruppo E. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per censurare il classamento catastale effettuato dalla CTR
artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 convertito in L. 1249/1939
richiamati come norme di base sulla classificazione catastale
artt. 8 e 40 d.P.R. 1142/1949
richiamati per la disciplina regolamentare del classamento catastale
richiamato nel quadro normativo del classamento
art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 convertito in L. n. 286/2006
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
la classificazione nel gruppo E è incompatibile con immobili destinati a uso commerciale o industriale quando presentino autonomia funzionale e reddituale
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura imprenditoriale/economica dell’attività svolta
richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme sulla attività economica/imprenditoriale
richiamato come base del sistema tariffario del servizio idrico integrato improntato a corrispettività ed economicità
richiamato in tema di servizio idrico integrato
art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006
richiamato per il criterio tariffario del servizio idrico integrato
richiamato come modifica del sistema tariffario del servizio idrico integrato
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva è la destinazione oggettiva dell’immobile e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la qualificazione soggettiva del gestore né la natura pubblicistica dell’attività svolta.
- Gli immobili destinati a impianti industriali o produttivi che partecipano a un’attività economicamente organizzata non possono essere collocati nella categoria E se presentano caratteristiche tali da renderli autonomamente utilizzabili e redditizi; la categoria E è riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili e estranei alla logica produttiva.
- La finalità di servizio pubblico e l’assenza di lucro in senso soggettivo non escludono la natura economica dell’attività quando la gestione è improntata a criteri di copertura dei costi e del capitale investito mediante tariffe.
- Nel giudizio di cassazione sul classamento, è censurabile la decisione di merito che fondi il censimento su argomenti non decisivi o su una lettura esclusivamente soggettiva della natura dell’ente, senza verificare i presupposti oggettivi richiesti dalla disciplina catastale.
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