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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21301/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato domanda DOCFA per ottenere l’attribuzione della categoria catastale E/3 a due unità immobiliari destinate a ospitare comandi e impianti per la regolamentazione del deflusso delle acque, classificate invece dall’Ufficio in D/1 con avviso di accertamento. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello ritenendo decisivi la natura non lucrativa della società, la finalità di servizio pubblico e l’asserita mancanza di utile d’impresa, qualificando gli immobili come appartenenti al gruppo E. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme catastali e del principio secondo cui, ai fini del classamento, rilevano l’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile e la natura economica dell’attività svolta, non la sola destinazione a pubblico interesse o la veste pubblicistica del gestore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva fatto malgoverno dei principi sul classamento catastale, poiché la destinazione a servizio pubblico e l’assenza di lucro non escludono che l’attività sia economica e che gli immobili, se autonomi funzionalmente e redditualmente e destinati a processo industriale/produttivo, vadano collocati nel gruppo D e non nel gruppo E. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge per censurare il classamento catastale effettuato dalla CTR

  • artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 convertito in L. 1249/1939

    richiamati come norme di base sulla classificazione catastale

  • artt. 8 e 40 d.P.R. 1142/1949

    richiamati per la disciplina regolamentare del classamento catastale

  • art. 2 del D.M. n. 28/1998

    richiamato nel quadro normativo del classamento

  • art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 convertito in L. n. 286/2006

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la classificazione nel gruppo E è incompatibile con immobili destinati a uso commerciale o industriale quando presentino autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2195, primo comma, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura imprenditoriale/economica dell’attività svolta

  • art. 5 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme sulla attività economica/imprenditoriale

  • art. 9, comma 1, L. 36/1994

    richiamato come base del sistema tariffario del servizio idrico integrato improntato a corrispettività ed economicità

  • art. 141 d.lgs. 152/2006

    richiamato in tema di servizio idrico integrato

  • art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006

    richiamato per il criterio tariffario del servizio idrico integrato

  • d.P.R. 116/2011

    richiamato come modifica del sistema tariffario del servizio idrico integrato

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva è la destinazione oggettiva dell’immobile e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la qualificazione soggettiva del gestore né la natura pubblicistica dell’attività svolta.
  • Gli immobili destinati a impianti industriali o produttivi che partecipano a un’attività economicamente organizzata non possono essere collocati nella categoria E se presentano caratteristiche tali da renderli autonomamente utilizzabili e redditizi; la categoria E è riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili e estranei alla logica produttiva.
  • La finalità di servizio pubblico e l’assenza di lucro in senso soggettivo non escludono la natura economica dell’attività quando la gestione è improntata a criteri di copertura dei costi e del capitale investito mediante tariffe.
  • Nel giudizio di cassazione sul classamento, è censurabile la decisione di merito che fondi il censimento su argomenti non decisivi o su una lettura esclusivamente soggettiva della natura dell’ente, senza verificare i presupposti oggettivi richiesti dalla disciplina catastale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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