Cassazione Penale, Sentenza n. 28553/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi; il ricorrente denunciava violazione di norme procedurali e sostanziali nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale del Riesame non avesse spiegato i rapporti e il ruolo stabile del BONAVOLTA nell'organizzazione guidata dallo STARITA, essendosi basato secondo il ricorrente su elementi episodici (un solo incontro del 22/03/2018 e contatti con terzi indagati per singoli episodi). Il ricorrente aveva invocato violazioni degli artt. 273, 125, 309, 627 c.p.p., degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990 e dell'art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifesta richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni effettuate dal Tribunale del Riesame, oltre i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse rispettato il dictum della Cassazione, avendo adeguatamente motivato con riferimento alle intercettazioni e ad altri elementi indiziari la stabile partecipazione del BONAVOLTA all'associazione capeggiata dallo STARITA (ruolo di procacciatore, plurime forniture, esposizione debitoria, coinvolgimento di pusher). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende; è disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma sulla concorso di persone nel reato; citata per inquadrare la partecipazione del ricorrente nelle condotte contestate.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 6) e art. 74 d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti: disciplinano il traffico illecito di sostanze e le ipotesi aggravate; utilizzate per qualificare i reati di importazione e traffico contestati e l'associazione finalizzata al narcotraffico.
art. 80 d.P.R. 309/1990 (comma 2)
Norma sulle circostanze aggravanti connesse ai reati in materia di stupefacenti; citata nell'ambito del capo di imputazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, etc.); la Corte ricorda però i limiti del giudizio di legittimità rispetto alla riesamina dei fatti.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari: richiesto un 'grave compendio indiziario'; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente dimostrato tale requisito.
Norme sul procedimento di riesame; richiamata nella contestazione ma la Corte ha ritenuto rispettata la necessaria motivazione del riesame.
Previsione relativa alle garanzie dell'indagato/arrestato; citata tra le norme contestate ma non ritenuta violata dalla Corte.
Norma che disciplina l'impugnazione avverso le misure cautelari (ricorso per cassazione); richiamata nel quadro delle censure procedurali.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata con condanna al pagamento delle spese e alla somma di €3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione prevedente l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone la trasmissione ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di diritto e vizi di motivazione rilevabili in diritto: non è consentita una nuova valutazione dei fatti o degli elementi probatori già apprezzati dai giudici di merito.
- Se la censura riguarda carenza motivazionale dopo un rinvio della Cassazione, il giudice di merito deve chiarire in modo puntuale i nessi fattuali richiesti dalla sentenza di annullamento; una motivazione che ricostruisca coerentemente i contatti, le forniture ripetute e le dinamiche debitorie può essere ritenuta sufficiente.
- Per l'applicazione di misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico la valutazione cautelare richiede 'grave compendio indiziario' (art. 273 c.p.p.); intercettazioni che mostrino consuetudine, fiducia, plurime forniture e ruoli operativi possono soddisfare tale standard.
- Contestare la motivazione come "illogica" senza confutare specificamente e puntualmente il percorso argomentativo dei giudici di merito è spesso insufficiente: le censure devono confrontarsi con le singole affermazioni probatorie e spiegare perché siano contraddittorie o manifestamente illogiche.
- Se il ricorrente intende far valere errori di fatto o chiedere una diversa valutazione degli elementi indiziari, la sede corretta è il giudizio di merito (o un nuovo riesame quando ammesso), non la Cassazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La presenza di elementi esterni che escludano spiegazioni lecite dei rapporti (es. assenza di contratti o rapporti lavorativi giustificativi) rafforza la valutazione della natura illecita dei rapporti e la sussistenza dell'associazione.
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