Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liberti era stato condannato per avere, ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato, dichiarato falsamente redditi pari a C 0,00 per il 2016 mentre il nucleo familiare aveva un reddito complessivo di C 14.483,65 (di cui C 3.669,62 percepiti dal ricorrente e C 10.813,93 dal fratello formalmente convivente). L'aggravante derivava dall'essere stato ammesso al beneficio. In appello il ricorrente ha sostenuto di aver omesso involontariamente il reddito del fratello per un errore sulla convivenza formale e ha chiesto il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità, rilevando che il beneficio non aveva comportato erogazioni a carico dell'erario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) l'errore sulla indicazione dell'anno o sull'asserita assenza di convivenza non incide sull'elemento soggettivo perché l'errore sul precetto previsto dall'art.76 d.P.R. 115/2002 è inescusabile; la dichiarazione mendace risultava decisiva per l'ammissione al patrocinio e vi erano elementi (redditi propri, beni mobili registrati e la dichiarazione stessa del fratello come convivente) che consentivano di escludere la buona fede; 2) la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata negata perché la falsità della dichiarazione aveva gravità e rilevanza decisiva ai fini del beneficio (l'assenza di erogazioni effettive non esclude il disvalore della condotta). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 95

    Norma incriminatrice applicata alla dichiarazione mendace resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione falsa leda la fede pubblica e la corretta valutazione dei presupposti per il beneficio

  • d.P.R. 115/2002, art. 76

    La Corte ha interpretato l'errore relativo all'anno dei redditi come "errore sul precetto" inescusabile: l'indicazione di redditi diversi da quelli risultanti dall'ultima dichiarazione non esclude responsabilità

  • d.P.R. 115/2002, art. 79

    Richiamato per l'individuazione dei redditi da considerare ai fini dell'ammissione al beneficio; la Corte ha ritenuto che dovessero essere computati i redditi del nucleo familiare e del ricorrente stesso

Massime di principio

  • Nelle istanze per patrocinio a spese dello Stato vanno dichiarati i redditi rilevanti del richiedente e del nucleo familiare così come risultano dalle fonti indicate; omissioni o indicazioni contrastanti con la formalità delle risultanze sono valutate severamente.
  • Un errore sulla scelta dell'anno o sulla sussistenza formale della convivenza può configurare un "errore sul precetto" inescusabile: non basta l'affermazione di un'erroneo convincimento, se la dichiarazione contrasta con i dati formali.
  • La buona fede del dichiarante deve essere ben documentata: la semplice asserzione di negligenza non è sufficiente se esistono elementi che rendono evidente la discrepanza (redditi percepiti, beni intestati, dichiarazioni formali).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità difficilmente è applicabile quando la falsità dichiarativa è stata decisiva per l'ottenimento del beneficio, anche se poi non sono state effettivamente erogate somme a causa di tempestiva revoca.
  • Il possesso di beni e la concreta entità dei redditi (anche se modesti) possono essere utilizzati per escludere la tesi della inesistenza dell'intento doloso quando rendono implausibile la dichiarazione di totale assenza di reddito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.