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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per tentato furto aggravato (fatto del 12.9.2018, tentativo di impossessarsi dell'autovettura Alfa Mito parcheggiata presso il centro commerciale Ikea di Corsico). Giamp echini denuncia: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo, deducendo che gli elementi probatori (presunto "telecomando salta frequenze" e rinvenimento di un'asticella di metallo) sono insufficienti e la mancata spiegazione della loro presenza non legittima la condanna; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione dell'aggravante prevista per beni esposti alla pubblica fede. Narcisio lamenta il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., ritenendo che la Corte territoriale abbia valutato apoditticamente la persistenza di una prognosi negativa della sua personalità nonostante l'esito favorevole di una precedente messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: il motivo di Giampechini si risolve in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio (censura di merito non idonea in sede di legittimità) e che la Corte d'appello ha correttamente applicato l'interpretazione consolidata dell'art. 625, n. 7, cod. pen., sulla esclusione dell'aggravante solo in presenza di sorveglianza continuativa e specificamente efficace; il motivo di Narcisio è inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità, atteso che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento alla negativa personalità emergente dai precedenti specifici per furto. Per l'inammissibilità dei ricorsi, e non essendo intervenuta assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante per fatti commessi su beni esposti alla pubblica fede è esclusa solo se sussistono condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della cosa; la Corte territoriale ha applicato tale orientamento consolidato

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Disposizione sulle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti per la negativa personalità del prevenuto, fondata su precedenti specifici, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può seguire l'obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio o della credibilità delle fonti: i motivi devono sollevare vizi di diritto o errate applicazioni di norme, non semplici rilievi di merito
  • L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (beni esposti alla pubblica fede) è esclusa solo se emergono condizioni concrete e oggettive di sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a rendere difficoltosa la sottrazione; la mera esposizione non basta
  • La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata sulla base della "personalità negativa" del reo, desunta da precedenti specifici (es. precedenti per furto) o da esiti negativi di misure alternative: tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • Contestare la rilevanza probatoria di singoli elementi materiali (es. attrezzi trovati, presunti dispositivi elettronici) richiede nel ricorso indicazione di vizi logici o giuridici nella loro valutazione; il mero dubbio sulla loro interpretazione non è sufficiente
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non è imputabile un "vizio" nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende

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