Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per coltivazione illecita di marijuana (art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990). Contestano: (i) la valutazione quantitativa e ponderale delle piante (peso lordo vs netto, inclusione di steli/foglie, livello di maturazione) e la presunta inesattezza o incompletezza degli accertamenti tossicologici; (ii) la mancata considerazione della possibilità che la coltivazione fosse di minima entità e di uso personale, quindi non offensiva; (iii) la contraddittorietà nel considerare la detenzione post factum non punibile e al contempo valorizzarne la sostanza essiccata ai fini della offensività; (iv) l'omessa riqualificazione in lieve entità ex art.73, comma 5 e l'eccessiva gravosità della pena, con contestazione dell'applicazione della recidiva e del giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la sostanza del giudizio di merito: è stata ritenuta fondata l'istruttoria tecnica (47 piante, strumenti per coltivazione, sostanza essiccata in oltre 30 barattoli tale da ricavare circa 850 dosi medie) e la rilevanza penalmente offensiva della condotta. I motivi di ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati o generici; la doglianza sulla valutazione del peso e della maturazione non poteva condurre a sindacare i fatti in sede di legittimità alla stregua richiesta. Non risultava neppure richiesta specifica di riqualificazione in sede territoriale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, al pagamento di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art.73, comma 4
La norma è stata applicata per la condanna per coltivazione illecita; la Corte ha ritenuto rilevante la quantità e l'organizzazione della coltivazione ai fini dell'offensività penale
art.74 T.U. stupefacenti
Richiamato nei motivi difensivi in relazione alla disciplina della coltivazione; la Corte ha ritenuto insussistente la richiesta difensiva di escludere la rilevanza penale in ragione di minime dimensioni o di mancata maturazione
Sezioni Unite, sentenza n.12348 del 19/12/2019 (cosiddetta sentenza Caruso)
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il dato quantitativo assume centralità ai fini della rilevanza penale della coltivazione e la valutazione dei giudici di merito sul peso e sulle dosi è decisiva
art.25 Cost.
Richiamato indirettamente per il principio di materialità e per evitare di ricomprendere più fattispecie per la stessa azione; la qualificazione di un segmento come post factum non punibile non esclude la sua considerazione nell'analisi complessiva dell'offensività
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Utilizzata per motivare la condanna alla contribuzione della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: se l'accertamento tecnico di laboratorio è stato regolarmente acquisito, le censure sulla sua attendibilità devono essere specifiche e non generiche per non incorrere in inammissibilità o manifestata infondatezza
- Ai fini della rilevanza penale della coltivazione di cannabis il dato quantitativo (numero di piante, peso e dosi ricavabili) è fondamentale, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite; la mancata completa maturazione non esclude necessariamente la offensività
- La qualificazione di una parte della condotta come post factum non punibile serve a delimitare le fattispecie perseguibili, ma ciò non impedisce che quella stessa parte sia considerata nel giudizio complessivo sull'offensività dell'azione nel suo insieme
- Per ottenere la riqualificazione del fatto o l'applicazione della lieve entità (art.73, comma 5) è necessario sollevare istanze specifiche in grado di consentire ai giudici di merito una valutazione motivata; istanze generiche di riduzione della pena sono difficilmente efficaci in Cassazione
- Il giudizio sulla recidiva e sull'individuazione delle circostanze di equivalenza rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità, salvo profili di manifesta illogicità o carenza motivazionale
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