Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cassano impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 189 c.p.s. (investimento di pedone con lesioni e omissione di soccorso) sostenendo vizio di motivazione e violazioni processuali (artt. 125 e 546 c.p.p., anche in relazione all'art. 603 c.p.p.). Difesa principale: inconsapevolezza di aver investito una persona (attribuzione del colpo alla perdita dello specchietto retrovisore) e richiesta di perizia che avrebbe chiarito la dinamica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo la motivazione delle decisioni di merito logica e non contraddittoria. È stato valorizzato il materiale fotografico (danno consistente alla scocca non riconducibile al solo specchietto), nonché le testimonianze (metronotte Milillo e la Pascazio) che indicavano come l'imputato fosse consapevole dell'impatto, fosse spaventato dalle possibili conseguenze e quindi omise di fermarsi e prestare soccorso. La richiesta di perizia è stata respinta come inammissibile perché non proposta in sede di appello. Condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di 3.000 euro confermate.
Norme richiamate
art. 189 codice della strada
Rilevanza del dolo (anche eventuale) per la fattispecie di fuga/omissione di soccorso; va valutata la consapevolezza dell'agente nel momento della condotta e la possibilità che l'agente abbia rifiutato di accertare la sussistenza dell'evento dannoso.
art. 125 codice di procedura penale
Norma citata dalla difesa nell'impugnazione: attiene a questioni procedurali (nullità e sanatorie) contestate dal ricorrente, ma la Corte non ha accolto rilievi di nullità sulla motivazione di merito.
art. 546 codice di procedura penale
Norma richiamata in relazione ai mezzi di prova e all'istruttoria; il ricorrente lamentava istruttoria insufficiente e mancata perizia, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e la richiesta di perizia inammissibile per tardività.
art. 603 codice di procedura penale
Norma relativa ai mezzi istruttori nel giudizio di appello (richiamata dal ricorrente); la Corte ha constatato che la perizia non era stata dedotta con atto di appello e pertanto non poteva essere disposta in sede di cassazione.
Massime di principio
- Per il reato di fuga/omissione di soccorso (art. 189 c.d.s.) il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, deve essere valutato rispetto al momento in cui l'agente compie la condotta: rilevano le circostanze concretamente percepite in quel momento.
- Elementi materiali come danni al veicolo incompatibili con la versione difensiva e le testimonianze oculari che descrivono il comportamento del conducente (mancata fermata, reazione di paura correlata all'impatto, tentativi di fermare il veicolo senza aumento della velocità) possono comprovare la consapevolezza dell'investimento.
- La sussistenza del bisogno effettivo di assistenza da parte dell'investito è condizione per la configurabilità dell'omissione di soccorso; tuttavia la consapevolezza di tale bisogno può essere desunta anche in termini di dolo eventuale quando l'agente rifiuta consapevolmente di accertarla.
- Richieste probatorie (perizie, accertamenti tecnici) devono essere formulate nei termini e nei modi previsti dal rito (ad es. nell'atto di appello); la mancata tempestiva deduzione rende inammissibili tali richieste in sede successiva.
- In casi simili è cruciale raccogliere e presentare tempestivamente elementi probatori (fotografie del veicolo, testimonianze, eventuali registrazioni) che possano confutare ricostruzioni alternative e documentare lo stato di fatto al momento dell'evento.
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