Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino per due motivi principali: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, deducendo che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice poteva disporre la sospensione anziché la revoca quando non ricorrevano le circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.; 2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, che non ha spiegato le ragioni per cui ha optato per la revoca della patente anziché per la sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, che ha eliminato l'automatismo della revoca della patente per i reati stradali (art. 589-bis e 590-bis c.p.) quando non ricorrono le circostanze aggravanti relative all'ebbrezza o all'uso di stupefacenti. Poiché nel caso in esame non risultano contestate le circostanze aggravanti e la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la scelta della revoca anziché della sospensione, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della revoca della patente e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino.
Norme richiamate
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione quando non ricorrano le circostanze aggravanti
La norma non può più determinare automaticamente la revoca della patente per tutti i casi di condanna per i reati stradali indicati: occorre una valutazione individualizzata e il giudice può optare per la sospensione qualora non sussistano le aggravanti previste
art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale)
Individua il reato rilevante; i commi 2 e 3 prevedono ipotesi aggravate (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) che giustificano, secondo la Corte Costituzionale, la revoca automatica della patente solo se presenti
art. 590-bis cod. pen. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Come per l'art. 589-bis, le ipotesi aggravate disciplinate dai commi 2 e 3 possono giustificare la revoca automatica; in assenza di tali aggravanti è richiesta valutazione individuale
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019
"nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni... Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa... In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice."
La Corte Costituzionale ha imposto il principio di proporzionalità: la revoca automatica della patente è costituzionalmente giustificata solo per le ipotesi aggravate (es. guida in stato di ebbrezza grave o sotto stupefacenti); altrimenti il giudice deve valutare e può disporre la sospensione
art. 444 cod. proc. pen. (Patteggiamento / applicazione della pena su richiesta)
Rilevante per la motivazione della Corte Costituzionale: anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice deve poter scegliere tra sospensione e revoca quando non sussistono aggravanti
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, la revoca automatica della patente per reati stradali (art. 589-bis e 590-bis c.p.) non è più obbligatoria se non sono contestate le circostanze aggravanti relative a ebbrezza o uso di stupefacenti; il giudice deve valutare caso per caso e può optare per la sospensione.
- Se il giudice sceglie la revoca anziché la sospensione in assenza di aggravanti, è necessario fornire una motivazione specifica e circostanziata che giustifichi la gravità del comportamento e l'irriducibilità della misura; la mancanza di tale motivazione può determinare l'annullamento della statuizione da parte della Cassazione.
- Nei procedimenti con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il principio di individualizzazione della sanzione amministrativa accessoria rimane applicabile: anche in questi casi il giudice deve poter valutare l'opportunità di sospendere la patente.
- In caso di decisione impugnata che applica la revoca senza adeguata motivazione, la Corte di cassazione può disporre l'annullamento limitato alla sanzione amministrativa e il rinvio ad altra sezione del giudice di merito per un nuovo esame.
- Per difesa preventiva: quando si contestano reati stradali senza aggravanti, è opportuno chiedere espressamente al giudice la valutazione motivata della misura accessoria (sospensione vs revoca) e ricordare il principio di proporzionalità sancito dalla Corte Costituzionale.
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