Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose per aver consentito a due cani di loro proprietà (un pastore tedesco e un pitbull) di allontanarsi dalla loro villa e aggredire la persona offesa e i suoi cani (fatto del 14/05/2017). In cassazione lamentano carenza di prova e vizio di motivazione: contestano l'assenza di contestazione immediata (la denuncia è del 03/08/2017), negano che il pitbull fosse di loro proprietà e sostengono che il pastore tedesco non abbia aggredito la querelante.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché le doglianze sono censure di merito non deducibili in sede di legittimità. Richiama il principio per cui la Cassazione verifica solo la coerenza logico-argomentativa della motivazione e non può rivedere il compendio probatorio. Confermando l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto plausibilmente provata la responsabilità per i cani usciti dalla villa con il cancello aperto, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della logicità e della coerenza della motivazione; esclude il riesame del merito e la riconsiderazione autonoma delle risultanze probatorie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006 (Piras); Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006 (Bonifazi); Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004 (Scarcella)
principio consolidato secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione ai giudici di merito né procedere a un nuovo esame del compendio probatorio; il controllo è limitato alla compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibile opinabilità
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente conferma dell'imposizione delle spese e delle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito dei fatti: se il ricorso si limita a chiedere una diversa valutazione delle prove, sarà dichiarato inammissibile.
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario contestare vizi di diritto o evidenziare incoerenze logico-argomentative nella motivazione, non soltanto dissensi valutativi.
- La prova della proprietà dell'animale e del nesso causale tra condotta del proprietario (es. cancello aperto) e danno deve essere trattata nei gradi di merito: in cassazione conta verificare se i giudici di merito abbiano fornito una motivazione logica e plausibile.
- La denuncia tardiva (mancata contestazione immediata) può essere un elemento da valutare, ma da sola non determina automaticamente l'inesistenza del fatto: rileva come circostanza valutabile dai giudici di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28443/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →