Sentenza del 16/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Opposizione alla cartella di pagamento n. 11920150012448935 per €7.336,81 (imposte sui redditi IRPEF e IVA anno 2011) relativa a presunta attività di B&B intestata formalmente alla ricorrente. La ricorrente sosteneva che le intestazioni fossero simulate: la gestione e i proventi erano della società XX s.r.l., che avrebbe imposto l'intestazione a madre e figlia mediante contratti di associazione in partecipazione simulati (per evitare il licenziamento del Sig. TIZIO). La ricorrente ha prodotto documenti bancari e ha richiamato la sentenza civile del Tribunale di Venezia che aveva accertato la simulazione e la manleva da parte di XX s.r.l.
La decisione
Il Collegio ha accolto il ricorso: la cartella opposta è stata annullata. Il giudice tributario ha ritenuto che la sentenza civile passata in giudicato e la documentazione prodotta (pagamenti effettuati da conti riconducibili a XX s.r.l. e al commercialista, testimonianze sulla mancata gestione da parte di madre e figlia, età/studentessa della ricorrente) consentissero di escludere la soggettività passiva di CAIA rispetto alla pretesa tributaria. Il Tribunale tributario ha valorizzato la sentenza civile come elemento probatorio e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di causa (compensi €3.471, oltre contributi e oneri).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5
L'art. 6, c.5 non impone sempre il preventivo contraddittorio/avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo: è richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non è dovuta e la sua omissione non comporta automaticamente la non debenza o la riduzione di sanzioni/interessi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma richiamata a proposito delle iscrizioni a ruolo: la giurisprudenza applicata distingue i casi in cui l'avviso bonario è necessario da quelli (iscrizione per mancato pagamento di importi dichiarati) in cui non è obbligatorio.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
Richiamato in relazione alla irretroattività o riduzione di sanzioni/interessi: omissione dell'avviso bonario non implica automaticamente riduzione delle sanzioni ai sensi di tale norma.
Richiamata da parte della ricorrente come presunta violazione (omessa indicazione del tasso d'interesse nella cartella); il Collegio ha ritenuto il relativo motivo infondato o assorbito dall'accoglimento sul merito.
Definizione e natura del contratto di associazione in partecipazione: la sentenza civile ha applicato questa norma per spiegare gli elementi essenziali e per motivare la simulazione del contratto nel caso concreto.
Richiamato nel discorso sull'efficacia del giudicato: l'art. 2909 definisce l'efficacia del giudicato tra le parti e i loro aventi causa; il Collegio discute i limiti dell'eventuale efficacia 'riflessa' verso terzi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Richiamato nella valutazione dell'ammissibilità e del valore probatorio di elementi provenienti da altri procedimenti nel processo tributario: il giudice tributario può valutare sentenze civili/penali come elementi probatori se non si attribuisce ad esse efficacia automatica e preclusiva.
Codice di procedura civile, art. 106
Citato nel dibattito sulla possibilità di rendere opponibile il giudicato a terzi mediante chiamata in causa/denuncia della lite; utilizzato per argomentare contro un'estensione automatica dell'efficacia riflessa del giudicato.
Codice di procedura civile, art. 34
Richiamato nella trattazione sulla questione pregiudiziale in senso tecnico e sull'efficacia del giudicato della questione pregiudiziale solo se decisa con domanda espressa.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che accerta la simulazione di contratti può essere valorizzata nel processo tributario come elemento di prova: non ha però, di regola, efficacia preclusiva automatica erga omnes nei confronti dell'Amministrazione fiscale se i requisiti per una 'efficacia riflessa' incontrovertibile non sono tutti soddisfatti.
- Il giudice tributario può valutare liberamente una decisione civile (o elementi probatori raccolti in altri procedimenti penali/civili) ai fini istruttori, purché non si limiti ad adottarla acriticamente e la inserisca nel complesso contesto probatorio; è quindi necessario fornire documenti diretti (es. flussi bancari, pagamenti) che colleghino l'effettiva gestione/ricavi al soggetto diverso dall'intestatario formale.
- L'omessa preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non annulla automaticamente l'iscrizione a ruolo o la cartella quando la pretesa deriva dal mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione; la sua mancanza rileva solo se sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione che avrebbero richiesto il contraddittorio.
- Per contestare una cartella basata su intestazioni fittizie, è strategico: produrre sentenze/resoconti di altri procedimenti che accertino la simulazione; acquisire documentazione bancaria che dimostri pagamenti effettuati da terzi; e chiedere la valutazione complessiva del giudice tributario senza pretendere un trasferimento automatico di efficacia del giudicato.
- Se il giudicato civile accerta la manleva a favore dei soggetti formalmente intestatari, ciò non impedisce che il contribuente-privato proceda nel processo tributario per vedere dichiarata la propria insussistenza di soggettività passiva: la domanda di manleva appartiene a giurisdizione diversa e non impedisce l'accoglimento dell'opposizione tributaria.
- L'Amministrazione finanziaria, dopo che il contribuente produce elementi documentali e sentenza civile che rendono probabile la simulazione, dovrebbe riesaminare la posizione e valutare la rinuncia alla resistenza per evitare condanna alle spese per soccombenza.
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