Sentenza del 16/01/2023 n. 979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in seguito alla manifestazione di volontà della società (24 luglio 2019) di rinunciare all'azione e all'istanza di rimborso relativamente al periodo d'imposta 2003. Pur non essendo necessaria l'accettazione della controparte, dalla rinuncia è emersa la volontà di non proseguire nella domanda; perciò il giudizio è stato estinto e le spese sono compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso IRPEG per l'anno d'imposta 2003 per Euro 3.028.967,00, sostenendo che tale imposta non fosse dovuta in relazione all'IRAP stanziata a conto economico; impugnava il diniego di rimborso ex D.P.R. 29/9/1973 n.602, art.38 e, in via subordinata, prospettava questioni costituzionali e riferimenti alla normativa sopravvenuta (D.L. 185/2008 art.6 e D.L. 201/2011 art.2, comma 1) sulla detraibilità/indeducibilità dell'IRAP e ripercussioni sull'IRPEG.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disciplina le modalità e i termini per la richiesta di rimborso da parte del contribuente; nel caso era rilevante per valutare la pendency dei termini per i rimborsi dei diversi periodi d'imposta.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6
Richiamato dalla C.T.R. e contestato dall'Agenzia in Cassazione; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità in quanto la causa si è estinta per rinuncia dell'attore.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 2, comma 1
Riconosce la deducibilità fiscale dell'IRPEG relativa alla quota parte di IRAP calcolata sul costo del lavoro; la C.T.R. aveva fatto un'applicazione limitata di tale norma ai rimborsi dovuti per i periodi ancora pendenti secondo i termini di cui al D.P.R. n. 602/1973.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Norme invocate dall'Agenzia come motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione apparente/contraddittoria) ma non decise nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
Codice di procedura civile, art. 306
Regola l'estinzione del processo per rinuncia dell'attore quando la controparte accetta; la Corte richiama che la rinuncia può valere anche senza accettazione se emerge chiaramente l'abbandono della domanda.
Cass. sez. civ., 23/07/2019, n. 19845 (giurisprudenza)
C. Cass. 23/07/2019, n. 19845
Giurisprudenza richiamata che afferma che la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e, quando risulta acquisito che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere anche d'ufficio.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione da parte del contribuente estingue il processo anche se la controparte non accetta formalmente, purché la volontà di abbandonare la domanda risulti chiara e manifestata: il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Quando non sussiste più una contestazione effettiva sul diritto sostanziale (per esempio per rinuncia del ricorrente), il giudice può e deve estinguere il giudizio; non si entra nel merito delle questioni normative sollevate.
- Le questioni sostanziali relative alla deducibilità/indeducibilità dell'IRAP e alle conseguenze sull'IRPEG (nonché l'applicabilità di norme sopravvenute come D.L. 185/2008 e D.L. 201/2011) restano inesaminate se la controversia viene estinta per rinuncia: pertanto non si producono precedenti di merito in simili situazioni.
- Nel valutare richieste di rimborso fiscali, occorre prestare attenzione ai termini e alle condizioni previste dal D.P.R. n.602/1973, art.38: alcune norme sopravvenute possono limitare i rimborsi ai soli periodi per i quali, alla data di entrata in vigore, risultava ancora pendente il termine per l'azione.
- Prassi consigliata: se si intende definitivamente interrompere un contenzioso tributario, effettuare una rinuncia chiara e documentata; se invece si cerca un risultato sul merito, evitare rinunce premature che impediscano una pronuncia di merito e la costituzione di un precedente favorevole.
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