Sentenza del 16/01/2023 n. 999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale dopo presentazione di DOCFA (2010) con proposta di categoria A7 e rendita iniziale dichiarata di Euro 187.282,00; l'Agenzia notificò un avviso di accertamento elevando la rendita a Euro 1.709.977, poi rettificata in autotutela a Euro 1.277.775. La società impugnò; in primo grado il ricorso fu accolto parzialmente con rideterminazione della rendita a Euro 654.807,10. La Commissione regionale di secondo grado respinse l'appello ritenendo che nella determinazione delle rendite catastali debbano essere conteggiati anche impianti e macchinari connessi o incorporati alle unità immobiliari. In cassazione la società dedusse, tra l'altro, la nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione e la mancata verifica concreta circa la natura dei macchinari (mobili di tipo M o fissi di tipo A) e la loro rilevanza ai fini catastali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la sentenza della Commissione regionale nulla per motivazione apparente e insufficiente: il giudice d'appello ha richiamato principi giurisprudenziali generali senza verificare concretamente la natura dei macchinari e se essi conferiscano all'immobile autonoma e stabile funzionalità o redditività. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Usato per dedurre la nullità della decisione (n. 4) e la violazione per travisamento (n. 3): la Corte ha ritenuto fondato il vizio per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n.4.
art. 132 c.p.c. (contenuto e forma della motivazione)
Richiama l'obbligo del giudice di esporre i fatti e i ragionamenti decisionali in modo da rendere comprensibile il percorso logico; la sentenza d'appello è stata ritenuta carente sotto questo profilo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma procedurale tributaria rilevante per il rito: richiede motivazione adeguata nelle decisioni tributarie; invocata dalla parte per sostenere l'insufficienza motivazionale della pronuncia di secondo grado.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10 (norme catastali)
Norme di riferimento per la classificazione catastale e la determinazione della rendita; la questione verte sull'interpretazione e applicazione di tali norme in relazione all'inclusione di impianti e macchinari nella rendita dell'opificio.
art. 1362 c.c. (interpretazione del testo/ricostruzione del significato)
Richiamato dalla parte per censurare un presunto travisamento del contenuto dell'appello e della natura dei macchinari; la Corte rileva che il giudice d'appello non ha compiuto la verifica interpretativa e fattuale richiesta.
art. 111 Cost. (garanzia del giusto processo e motivazione)
La necessità di una motivazione adeguata è anche garanzia costituzionale del diritto al giusto processo; utilizzata per sostenere l'illegittimità della sentenza priva di adeguata esposizione delle ragioni.
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla determinazione della rendita catastale deve compiere una verifica concreta e motivata sulla natura degli impianti e dei macchinari (mobili o stabilmente infissi) e sul loro contributo all'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile.
- Gli impianti e i macchinari stabilmente infissi e che conferiscono all'edificio una specifica e stabile autonomia funzionale sono generalmente rilevanti ai fini della rendita catastale; i macchinari meramente mobili o non essenziali possono invece essere esclusi, ma la loro esclusione o inclusione richiede specifica motivazione e prova.
- Il semplice richiamo a principi giurisprudenziali consolidati non sostituisce l'obbligo motivazionale: il giudice d'appello deve spiegare come i fatti concreti del caso rientrano nel principio invocato.
- La parte che contesta l'inclusione di impianti nella rendita dovrebbe quantomeno allegare e documentare la natura, la funzionalità e la fisionomia dei macchinari (es. classificazione M vs A, modalità di ancoraggio, essenzialità per il processo produttivo) per consentire al giudice una valutazione concreta.
- La carenza motivazionale in materia tributaria conduce alla nullità della decisione e al rinvio per nuovo esame; pertanto la cura probatoria e argomentativa in appello è cruciale per evitare la riforma per vizio formale.
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