Sentenza del 16/01/2023 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’atto contestato riguardava l’anno d’imposta 2015 e applicava una sanzione di 250 euro per dichiarazione presentata su modello non conforme o con dati incompleti, nell’ambito del controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo di 44.789 euro indicato nel quadro RU del Modello Unico 2016. L’Ufficio ha ritenuto che i progetti software svolti dalla società non possedessero i requisiti per l’agevolazione. La società ha dedotto: decadenza e tardività dell’atto; motivazione generica; eccesso di potere per mancata acquisizione di un parere tecnico del MISE; insufficiente valutazione tecnica delle attività; violazione del contraddittorio; e illegittimità delle sanzioni, chiedendone l’azzeramento e il riconoscimento, totale o parziale, del credito.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’atto, emesso il 2 dicembre 2020 e notificato il 3 agosto 2021, in applicazione della disciplina emergenziale sui termini. Ha giudicato adeguata la motivazione e facoltativa, non obbligatoria, la richiesta di un parere tecnico al MISE. Nel merito, ha condiviso la valutazione dell’Ufficio: lo sviluppo di software, quando diretto a soddisfare esigenze dei clienti, migliorare la posizione di mercato o accrescere il know-how della singola impresa, non è di per sé ricerca e sviluppo agevolabile se non comporta un avanzamento delle conoscenze generali e il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che l’Ufficio aveva chiesto chiarimenti e ricevuto risposte, e ha negato la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il credito è stato qualificato come inesistente per mancanza dei presupposti costitutivi. Spese di giudizio integralmente compensate; nessun rinvio.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, come previsto dall'art.1 del D.L. del 23/12/2013, n. 145.
La disposizione riconosce il credito per investimenti effettuati nei periodi indicati, ma l’agevolazione presuppone che l’attività svolta sia effettivamente qualificabile come ricerca e sviluppo secondo i requisiti sostanziali descritti dalla decisione.
Art. 157, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
La contribuente non ha tenuto conto che l'Atto di contestazione in esame risulta emesso ex art. 157, co. 1, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto, in considerazione del periodo emergenziale dovuto al COVID 19, che gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il giorno 8 marzo ed il giorno 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel corso del 2021.
Per gli atti ricadenti nell’ambito temporale previsto dalla disciplina emergenziale, emissione entro il 31 dicembre 2020 e notificazione nel 2021 non determinano decadenza.
Art. 22-bis del D.L. n. 183/2020
Successivamente l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020, ha modificato l'art. 157 del decreto Rilancio individuando il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 quale arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti.
La norma ha individuato la finestra temporale per notificare gli atti disciplinati dall’art. 157; la notifica del 3 agosto 2021 è stata quindi considerata tempestiva.
Art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015
L'art. 8, comma 2 del D.M. 27/05/2015, contempla infatti la mera facoltà dell'Ufficio di chiedere al competente Ministero di esprimere un parere tecnico in ordine a valutazioni di carattere tecnico, ma non un obbligo.
La richiesta di un parere tecnico al Ministero competente è facoltativa per l’Ufficio; la sua mancata acquisizione, da sola, non rende illegittimo l’atto.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
La disposizione è richiamata quale base del procedimento di reclamo e mediazione tributaria seguito prima della prosecuzione del giudizio.
La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso tributario presentato dalla contribuente.
Art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. 546/1992
L’Agenzia aveva invocato questa disposizione per chiedere la maggiorazione delle spese in relazione al procedimento di mediazione; la Commissione ha tuttavia compensato integralmente le spese.
Massime di principio
- La mera progettazione, realizzazione, personalizzazione, manutenzione o implementazione di software non dà automaticamente diritto al credito per ricerca e sviluppo. Occorre dimostrare elementi di novità e creatività e un avanzamento delle conoscenze generali, con superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche.
- Il solo incremento del know-how interno, il soddisfacimento delle esigenze dei clienti o il conseguimento di vantaggi commerciali non bastano se l’attività non produce un progresso oltre le conoscenze e capacità già disponibili.
- Il contribuente che invoca un’agevolazione fiscale deve fornire prova concreta dei presupposti richiesti. Una perizia o altra documentazione deve descrivere le caratteristiche tecniche innovative e il progresso ottenuto, non limitarsi a qualificare l’attività come ricerca e sviluppo.
- In base alla decisione, l’Ufficio non è tenuto in ogni caso a richiedere un parere tecnico al MISE: la norma citata gli attribuisce una facoltà, non un obbligo.
- La decisione esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo previsione normativa specifica; nel caso concreto, comunque, l’Ufficio aveva chiesto chiarimenti e la società aveva potuto rispondere.
- Per gli atti soggetti alla disciplina emergenziale richiamata, occorre distinguere il termine di emissione da quello di notificazione: la notifica nel 2021 non comporta di per sé tardività se l’atto è stato emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato nella finestra prevista.
- La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non è automatica: in questa controversia è stata esclusa perché la Commissione non ha ravvisato dubbi interpretativi rilevanti.
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