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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07658/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2014 nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore della locazione di immobili, recuperando a tassazione una quota di ammortamento iscritta come "Ammort. Spese ammod. Edificio" e ritenuta indebita perché riferita, secondo l'Ufficio, a costi sostenuti per la costruzione di un nuovo edificio e non per manutenzione/ammodernamento di un bene esistente. L'accertamento aveva poi determinato, per trasparenza, maggior reddito imputato ai soci. I soci e la società avevano impugnato gli avvisi; in appello la Corte di giustizia tributaria aveva accolto i ricorsi, annullando gli atti. Con i ricorsi per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102 d.P.R. 917/1986, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la deduzione ex comma 6, perché si trattava di nuova costruzione; 2) per i ricorsi contro i soci, violazione dell'art. 102 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2909 c.c., assumendo che il giudice di appello avesse indebitamente richiamato la sentenza resa nel giudizio della società, ancora non passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ritenendo sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di accertamento di redditi imputati per trasparenza. Ha quindi rigettato tutti i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo, ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della CTR secondo cui non si trattava di costruzione di un nuovo edificio, ma di lavori straordinari di ampliamento e ammodernamento su edificio già esistente; in tale ipotesi l'art. 102, comma 6, TUIR consente la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, con facoltà di deduzione immediata entro il limite e ripartizione quinquennale dell'eccedenza. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 2909 c.c., chiarendo che la CTR non aveva applicato un giudicato esterno, ma aveva motivato per relationem richiamando una distinta sentenza di secondo grado fondata sui medesimi fatti e sul medesimo assetto impositivo proprio dell'accertamento per trasparenza. In dispositivo, la Corte ha rigettato i ricorsi riuniti, condannando l'Agenzia alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per ciascun controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende per ciascun ricorso.

Norme richiamate

  • art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per le spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento dei beni strumentali è ammessa la deduzione entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, con possibilità per l'imprenditore di optare tra capitalizzazione e deduzione nei limiti previsti, senza che rilevi il carattere eccezionale delle spese.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il reddito della società di persone viene imputato per trasparenza ai soci.

  • art. 2909 c.c.

    Non è stato violato, perché la sentenza richiamata dalla CTR non è stata utilizzata come giudicato esterno, ma solo come precedente motivazionale relativo ai medesimi fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di reddito d'impresa, le spese sostenute per manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni strumentali sono deducibili entro il limite quantitativo previsto dalla legge, e il fatto che si tratti di interventi straordinari non ne esclude di per sé la deducibilità.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che gli interventi riguardano un bene già esistente e non una nuova costruzione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • L'imprenditore può scegliere, nei limiti dell'art. 102, comma 6, TUIR, tra capitalizzare le spese incrementative aumentando il costo del bene ammortizzabile oppure dedurle immediatamente entro il limite del 5% e ripartire l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
  • In materia di accertamento del reddito di società di persone, la controversia relativa alla società e quelle relative ai soci sono strutturalmente connesse e possono richiedere riunione per litisconsorzio necessario.
  • Il richiamo, da parte del giudice, alla motivazione di una decisione resa in altro giudizio non integra di per sé violazione del giudicato esterno, se il precedente è utilizzato solo come supporto argomentativo per fatti e questioni identici e non come vincolo derivante da una decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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