Cassazione Penale, Sentenza n. 47014/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa dal GIP il 25/06/2024 in relazione al reato previsto dall'art. 20-bis della l. 110/1975. Allegava interesse concreto alla rimozione del provvedimento (rischio di non rinnovo della licenza di porto d'arma per uso caccia) e deduceva: (1) violazione di legge e diritto al contraddittorio pieno, sostenendo che il fucile era stato rinvenuto scarico, dentro un veicolo di sua proprietà, chiuso a chiave, parcheggiato in proprietà privata e sotto la sua vigilanza; (2) vizio di motivazione e abnormità perché il GIP avrebbe ritenuto il luogo liberamente accessibile nonostante il PM avesse indicato fosse proprietà privata, e non avrebbe verificato negli atti la presenza di soggetti tutelati dalla norma (minori, persone incapaci, tossicodipendenti), elemento che inciderebbe sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 20-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione contro l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità sia ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Il ricorrente, invece, si è limitato a censurare la motivazione e a contestare fatti e valutazioni di merito (circostanze concrete relative alla custodia dell'arma), senza indicare quale norma di diritto sarebbe stata violata. Il presunto vizio del contraddittorio è stato ritenuto infondato, posto che l'ordinanza era stata emessa dopo udienza camerale, nel rispetto del contraddittorio previsto. Per tali ragioni il motivo attinente alla motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) non è spendibile in Cassazione in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20-bis, legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110
La norma disciplina ipotesi di detenzione pericolosa di armi. Nel caso la Corte prende atto che il procedimento riguardava quella fattispecie, ma non entra nel merito della valutazione di fatto che il GIP ha compiuto sulla sussistenza dell'elemento pericoloso.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che tale ordinanza può essere impugnata in Cassazione ma solo a certe condizioni (es. interesse concreto) e nei limiti di legge.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione contro provvedimenti sulla libertà personale è ammesso solo per violazione di legge; ne consegue che contestazioni limitate alla motivazione o ai fatti non sono idonee a fondare l'impugnazione in Cassazione.
La norma riguarda la particolare tenuità del fatto; il GIP ha ritenuto applicabile tale criterio nella valutazione complessiva della condotta.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato motivi formulati con richiamo a queste lettere (violazione di legge e vizio di motivazione), ma la Corte osserva che la censura effettiva verte su fatti e motivazione del giudice del merito, per i quali l'art. 111 Cost. richiede incluso un chiaro vizio di legge per essere esaminati in Cassazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma autorizza la condanna alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte la applica per comminare l'onere pecuniario al ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione degli argomenti nel ricorso; la Corte registra che il ricorso è stato proposto nei limiti necessari ma ciò non è sufficiente ai fini di ammissibilità in Cassazione se manca una specifica violazione di legge.
Massime di principio
- Un'impugnazione in Cassazione contro un'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ammessa solo per violazione di legge (art. 111, comma 7, Cost.); critiche esclusivamente sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione del giudice di merito, senza indicare una specifica norma violata, rendono il ricorso inammissibile.
- Per impugnare con successo occorre: a) dimostrare interesse concreto e attuale alla rimozione dell'archiviazione; b) formulare censure che siano effettivamente questioni di diritto (interpretazione o applicazione erronea della norma), non meri rilievi di fatto o valutazioni ermeneutiche della prova.
- Il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) costituisce materia che, se è l'unica censura, difficilmente è sufficiente in Cassazione quando l'art. 111 Cost. limita il sindacato a questioni di diritto; va quindi collegato a una precisa violazione di legge.
- Se si contesta il mancato rispetto del contraddittorio o altri profili procedurali, occorre specificare in che modo la regola processuale è stata violata (es. mancata convocazione, impossibilità di esercitare difesa), e non limitarsi ad affermazioni generiche, soprattutto se il provvedimento è stato adottato dopo udienza camerale.
- Nelle cause relative alla custodia di armi, per contrastare una valutazione di pericolosità è utile documentare fattori rilevanti per la norma (es. assenza di accesso di soggetti tutelati, effettiva chiusura/immobilità sicura dell'arma) e collegare tali elementi a un'errata interpretazione giuridica della fattispecie, non solo a valutazioni di fatto.
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