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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46719/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso la declaratoria di inammissibilità della impugnazione in cassazione. Due motivi: (1) errore di fatto e omessa valutazione relativo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Marrazzo, Cavaliere, Polito) poste a fondamento dell'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. in relazione ai rapporti economici tra il sodalizio Imparato e il clan D'Alessandro; si eccepiva che le dichiarazioni riguardavano periodi molto antecedenti (2004-2009) e dunque non potevano provare l'agevolazione riferita al 2015-2016, nonché che la Corte territoriale avrebbe considerato l'aggravante in termini oggettivi anziché soggettivi nonostante il ruolo marginale riconosciuto al ricorrente. (2) omissione di valutazione e travisamento in ordine all'attribuzione dello pseudonimo "o topo" al Di Maio (mancanza di atti di indagine che colleghino il ricorrente al soprannome e assenza di riscontri di polizia).

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato i limiti del rimedio ex art. 625-bis c.p.p. (consentito solo per errori di percezione/fatti rettificabili) e ha ritenuto che le censure del ricorrente siano, in realtà, critiche valutative e di merito non compatibili col ricorso straordinario. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la Terza Sezione aveva effettivamente affrontato la questione: ha confermato la credibilità dei collaboratori per la "dovizia di particolari", la presenza di riscontri esterni (arresti e sequestri nei luoghi indicati) e i rapporti stabili fra il sodalizio Imparato e il clan D'Alessandro, elementi che giustificano la configurabilità dell'aggravante e la consapevolezza dell'agevolazione da parte del Di Maio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'attribuzione dello pseudonimo "o topo", ricordando che la Corte territoriale aveva valutato non solo intercettazioni ma anche i "collaterali controlli di polizia" e verbali di arresto (7/3/2014, 6/2/2016, 21/12/2016) e aveva evidenziato l'uso promiscuo del soprannome e del nome di battesimo nelle conversazioni. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990

    Le norme sul traffico di stupefacenti sono richiamate come titolo di reato contestato; la sentenza non modifica l'interpretazione delle fattispecie ma valuta la prova e la sussistenza dell'aggravante riferita all'attività di spaccio.

  • Codice Penale

    L'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) è applicato nella sua forma di aggravante "agevolazione"; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la sussistenza di un rapporto stabile fra i sodalizi (Imparato e clan D'Alessandro), ritenendo lecita la valutazione di elementi indiziari e delle dichiarazioni dei collaboratori supportate da riscontri esterni.

  • Codice di Procedura Penale

    Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è limitato agli errori di fatto/percezione (svista o equivoco) idonei a condizionare la decisione della Corte di legittimità; non è ammesso per rinnovare la valutazione del merito o della credibilità delle prove, che devono invece essere dedotte con i rimedi ordinari.

  • Costituzione / Corte Costituzionale

    Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata quale riferimento per la determinazione della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la utilizza per conformare la misura della sanzione a giustizia.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione dei fatti (svista o equivoco) che abbiano direttamente condizionato la decisione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o la credibilità delle prove.
  • Le valutazioni sulla credibilità dei collaboratori di giustizia possono essere confermate in sede di legittimità se supportate da elementi esterni di riscontro (arresti, sequestri, coerenza cronologica e particolari precisi).
  • Se un motivo non è stato specificamente dedotto in appello, è più difficile ottenere tutela con ricorso straordinario; va verificata la esatta portata dei motivi di gravame in sede territoriale prima di impugnare.
  • L'attribuzione di un soprannome a un imputato non può fondarsi unicamente su intercettazioni telefoniche: riscontri investigativi collaterali (verbali di polizia, arresti in flagranza, uso promiscuo del nome e del soprannome nelle conversazioni) rafforzano l'accertamento.
  • Le critiche che consistono in una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del giudizio di affidabilità sono improprie nel ricorso straordinario e devono essere proposte con i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione nei limiti procedurali).

Testo integrale

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