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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46723/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 21/10/1999 al 23/11/1999. Era stata sottoposta a misura cautelare per presunti gravi indizi di partecipazione a associazione di tipo mafioso e riciclaggio; successivamente assolta con sentenza irrevocabile. La Corte territoriale ha respinto la domanda ritenendo ostativo il diritto all'indennizzo per la sussistenza di una colpa grave: la Pignatelli avrebbe mantenuto assidue frequentazioni con soggetti coinvolti, custodito somme di denaro riconducibili alle attività illecite del marito e partecipato, in compagnia del marito, a un incontro in cui doveva avvenire la consegna di denaro a un corriere, condotta che la Corte ha ritenuto interpretabile come connivenza passiva e macroscopica imprudenza. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso il giudizio di riparazione con la valutazione sulla legittimità della misura cautelare; il Procuratore Generale e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che può essere escluso il diritto all'indennizzo se il soggetto ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a determinare la privazione della libertà. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la valutazione della Corte d'appello che ha ricostruito elementi di connivenza e di macroscopica imprudenza (frequentazioni, custodia di somme, presenza a incontro con corriere) emersi nel giudizio di merito e idonei, ex ante, a creare la falsa rappresentazione del reato alla base della misura cautelare. Perciò il ricorso è inammissibile per aspecificità; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come motivo di ricorso (vizio di motivazione). La Corte lo menziona in relazione ai motivi dedotti dalla ricorrente, ma dichiara il ricorso inammissibile per carenza di specificità nel contestare i passaggi argomentativi della Corte territoriale.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alla colpa grave ostativa all'indennizzo; la Corte territoriale ha ritenuto che l'atteggiamento di connivenza/passività possa configurare colpa grave ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000,00 ritenendo non insussistenti elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i criteri di imputazione delle spese o per i principi rilevanti nella valutazione dell'onere della parte; utilizzata dalla Corte per motivare la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: si valuta ex ante se dal quadro indiziario allora a disposizione del giudice della cautela poteva desumersi l'apparenza di fondatezza dell'accusa e se il comportamento del detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare tale rappresentazione.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: se emergono condotte colpose o gravemente imprudenti (es. connivenza, custodia di denaro illecito, frequentazioni ambigue) tali condotte possono escludere l'indennizzo, purché siano accertate o non negate nel giudizio di merito e valutate ex ante rispetto al provvedimento cautelare.
  • La connivenza passiva o le frequentazioni con soggetti coinvolti nelle attività illecite possono integrare colpa grave quando siano accompagnate dalla consapevolezza dell'attività illecita e non siano giustificate da necessità legittime (es. rapporti di famiglia strumentali o non spiegati).
  • In Cassazione il ricorso contro un provvedimento di rigetto dell'equa riparazione deve affrontare specificamente i passaggi argomentativi della Corte territoriale: ricorsi aspecifici che limitano la difesa alla sola evocazione dell'assoluzione sono inammissibili.
  • La valutazione sulla colpa grave è fondata su elementi fattuali raccolti nel giudizio di cognizione, ma la verifica per l'indennizzo deve essere operata con riferimento alle circostanze che potevano essere conosciute dall'autorità cautelare al momento dell'adozione della misura.

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