Cassazione Penale, Sentenza n. 46716/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Si contestava la valutazione della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale ritenendo provata la responsabilità penale dell'imputata per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), sulla base di una consulenza tecnica e di testimonianze ritenute inattendibili dalla difesa. La difesa denunciava omissione di valutazione delle testimonianze di Sara Ariani e dell'ispettore Rugi, travisamento delle deposizioni dei testi Marinesi e Correnti (soprattutto sulla circostanza che il motorino non fosse caduto e che il conducente "non aveva potuto frenare"), e criticava la metodologia della CTU (calcolo della velocità sul presunto strusciamento del veicolo). Con un secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 590-bis, comma 7 c.p., per mancata applicazione dell'attenuante in presenza di concorso di colpa della persona offesa (la Corte d'appello aveva riconosciuto il 70% di concorso di colpa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza di appello e disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, rilevando carenze della motivazione di riforma (mancata confutazione "rafforzata" dei rilievi del giudice di primo grado, travisamento di testimonianze e indebito affidamento su perizia ritenuta metodologicamente inadeguata). Pur osservando che il reato è andato in prescrizione dopo la sentenza di appello, la Corte ha disposto il rinvio perché, in presenza di vizi motivazionali e di effetti civili, non è possibile limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato senza riesaminare il compendio probatorio a cognizione piena; al giudice di rinvio sono altresì demandate le decisioni sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen., comma 7
La difesa aveva invocato questa disposizione per l'applicazione di un'attenuante in presenza di concorso di colpa della persona offesa (la Corte d'appello aveva riconosciuto 70% di concorso di colpa ma non aveva operato l'attenuante). La sentenza di cassazione registra la deduzione ma annulla per vizi motivazionali rimandando al giudice di rinvio per un nuovo esame complessivo.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla impossibilità di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione quando esistono vizi motivazionali della sentenza di appello e contestuali effetti civili: va garantita la valutazione del compendio probatorio a cognizione piena, con conseguente annullamento e rinvio.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024; Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022)
Principi richiamati dalla Corte di legittimità: quando la sentenza di appello presenta vizi di motivazione e vi sono anche profili civili, non è consentito considerare estinto il reato per prescrizione senza disporre il riesame del materiale probatorio; pertanto si impone l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata" che confuti espressamente e in modo circostanziato i rilievi del giudice di primo grado, specialmente su temi decisivi come l'evitabilità dell'evento.
- Le perizie basate su ipotesi non verificate (es. stime di velocità fondate solo su fotografie o su presunti "strusciamenti" non attestati in dibattimento) sono fragili: il giudice deve valutare la metodologia e la corrispondenza con le risultanze processuali (rilievi, testimonianze, tracce).
- La valutazione dell'evitabilità dell'impatto richiede attenzione al momento in cui i testimoni hanno percepito il pericolo (quando è stato avvistato il pedone) e a elementi come frenate, cadute o manovre evasive; dichiarazioni che indicano l'impossibilità di frenare sono rilevanti e devono essere espressamente affrontate.
- Se viene riconosciuto concorso di colpa della vittima, il giudice deve valutare l'applicabilità dell'attenuante prevista dalla norma speciale (qui art. 590-bis, comma 7) e motivare il perché dell'applicazione o non applicazione.
- Se la Cassazione rileva vizi motivazionali e esistono effetti civili, non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione: occorre annullare e rinviare per un nuovo esame a cognizione piena, anche ai fini della regolamentazione delle spese.
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