Cassazione Penale, Sentenza n. 46720/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario denunciando un errore di fatto e l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marrazzo, Cavaliere e Polito, che erano state utilizzate per fondare l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. (agevolazione mafiosa). Si contestava che le dichiarazioni si riferivano a fatti anteriori (periodi fino al 2009, e rapporti risalenti) e dunque erano inidonee a provare la condotta di agevolazione riferita al periodo contestato (2015-2016). Inoltre si censurava che la Corte aveva interpretato l'aggravante come circostanza di natura oggettiva anziché soggettiva, non tenendo conto del ruolo marginale riconosciuto al Massa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato a correggere errori di percezione (svista o equivoco) che abbiano inciso in modo diretto ed evidente sulla decisione; nel caso di specie non è emersa una tale svista: la Corte ha infatti valutato la credibilità dei collaboratori e la portata delle loro dichiarazioni, nonché i riscontri esterni (arresti, sequestri) e il carattere "stabile e condiviso" dei rapporti tra il sodalizio Imparato e il clan D'Alessandro. Le censure del ricorrente sono state ricondotte a una diversa valutazione degli stessi elementi (errore di giudizio), rimessa ai gradi ordinari di impugnazione e non correggibile con il ricorso straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma penale relativa al traffico di stupefacenti: il reato per cui Massa era stato condannato in primo grado.
codice penale, art. 416-bis
Aggravante per delitti commessi agevolando un'associazione mafiosa: è stata contestata l'agevolazione al clan D'Alessandro e valutata dalla Corte in base alla credibilità dei collaboratori e ai riscontri esterni; il giudice ha ritenuto sufficienti indizi di un rapporto stabile fra le organizzazioni che giustificano la qualificazione dell'aggravante.
codice di procedura penale, art. 625-bis
Rimedi straordinario per errore di fatto: la Corte ha ribadito il perimetro ristretto del rimedio (correzione di errori percettivi decisivi), escludendo la riconsiderazione di valutazioni di merito o di diritto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione ai criteri di legittimità per la quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; usata per fissare l'importo di euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 25239/2020; Sez. 5, n. 19396/2021; Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U. n. 18651/2015)
Richiamati principi consolidati sul contenuto e i limiti del ricorso ex art. 625-bis: ammissibile solo per errori percettivi decisivi; sono esclusi gli errori di giudizio o le rivalutazioni delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi (svista/equivoco) che abbiano influito in modo decisivo sulla decisione: non consente di riesaminare la valutazione della prova o le scelte ermeneutiche del giudice.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia o la rilevanza di riscontri probatori costituiscono, di regola, questioni di merito non sanabili con il rimedio per errore di fatto.
- Per ottenere accoglimento con art. 625-bis è necessario dimostrare concretamente che la Corte ha omesso o travisato un elemento percepibile (es. omissione fisica nel testo della sentenza, citazione errata di documenti o fatti) e che la correzione avrebbe avuto effetti decisivi sull'esito.
- Nelle impugnazioni è fondamentale preservare e sviluppare tempestivamente (in appello e in cassazione) tutte le specifiche deduzioni: motivi introdotti per la prima volta in un ricorso straordinario sono difficilmente ammessi.
- Se si contesta la temporalità o la pertinenza di dichiarazioni di collaboratori, occorre evidenziare l'assenza di riscontri esterni o la manifestissima incongruenza temporale già nei gradi di merito, per evitare che la questione venga ricondotta a valutazione di credibilità.
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