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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46721/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi con unico atto: 1) (entrambi) censura di erronea qualificazione giuridica del fatto (contestata la mancata riqualificazione del furto aggravato) — dedotta con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p.; 2) (solo Gutierrez) deduzione di illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, poiché la pena principale rideterminata in sede di concordato (art. 599 bis c.p.p.) è risultata inferiore al minimo previsto per l'applicazione automatica di quell'accessorio (tre anni) ai sensi dell'art. 29 c.p.

La decisione

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., i ricorrenti avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione eccetto quello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante (art. 62 n. 4 c.p.). Il secondo motivo (riguardante Gutierrez) è accolto: la Corte di cassazione annulla senza rinvio, nei confronti di Gutierrez, la parte della sentenza che applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, poiché la pena principale rideterminata è inferiore a tre anni e quindi l'accessorio non poteva essere confermato. Il ricorso di Masala è dichiarato inammissibile e la stessa è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Gutierrez è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 599 bis c.p.p.

    Disciplina il concordato giudiziale (accordo in udienza) che può determinare la rideterminazione della pena; con la sua applicazione le parti possono rinunciare a motivi di impugnazione, rendendoli non più proponibili in Cassazione per i profili oggetto di rinuncia.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Riguarda la circostanza attenuante invocata e riconosciuta; in questo caso il riconoscimento ha portato a una riduzione della pena che ha inciso sul regime degli accessori.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione o errata applicazione della legge; qui la censura sollevata con riferimento a tale norma è stata dichiarata inammissibile per effetto della rinuncia operata nel concordato.

  • art. 29 c.p.

    Stabilisce la correlazione tra durata della pena principale e l'applicazione dell'interdizione temporanea: l'interdizione temporanea di cinque anni consegue alle condanne con pena di reclusione non inferiore a tre anni. Poiché la pena finale per Gutierrez è stata rideterminata al di sotto della soglia, l'accessorio non poteva essere mantenuto.

  • artt. 624, 61 nn. 1 e 5, 110, 624 bis e 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Norme del codice penale relative ai reati contestati (furto aggravato e connessi): indicano la fattispecie e le aggravanti contestate agli imputati, ma la questione sulla riqualificazione è stata ritenuta inammissibile per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia a motivi di impugnazione resa nell'ambito di un concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. comporta che quei profili diventano irrevocabili e non possono poi essere riproposti in Cassazione; la Corte dichiara inammissibili i motivi rinunciati.
  • Le pene accessorie previste dal codice penale vanno calibrate sulla pena principale così come risultante in via definitiva; se in sede di rideterminazione (es. concordato) la pena principale scende al di sotto della soglia prevista per l'accessorio, l'accessorio deve essere eliminato.
  • In caso di successiva impugnazione degli accessori è efficace concentrare il gravame sulla congruità della pena principale e sul rapporto tra durata della pena e applicazione automatica dell'accessorio (art. 29 c.p.).
  • La sentenza di annullamento senza rinvio viene adottata quando il vizio riguarda la violazione di legge direttamente sanabile in sede di Cassazione (es. applicazione illegittima di un accessorio rispetto alla pena definitiva), evitando il rinvio al giudice territoriale.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia o per altre ragioni non dolose, il ricorrente può essere condannato al pagamento di sanzioni o somme (es. somma alla Cassa delle ammende) e alle spese processuali; quindi valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate o ampiamente rinunciabili.
  • Per evitare la perdita di profili impugnatori, chi valuta un concordato dovrebbe chiarire espressamente quali questioni vengono riservate e quali vengono rinunciate, e, se si intende preservare censure specifiche, non rinunciarvi nel verbale di concordato.

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