Cassazione Civile, Ordinanza n. 18802/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società operatrice di telecomunicazioni aveva stipulato con un comune una concessione-contratto per l'utilizzo di porzioni di un immobile comunale, dietro pagamento di un canone annuo. Alla scadenza del rapporto, il comune aveva chiesto il rilascio del bene, aveva contestato l'applicabilità del regime invocato dalla società per il rinnovo e per la determinazione del canone e aveva adottato atti di sollecito e di rilascio, poi impugnati davanti al giudice amministrativo. Il giudice di primo grado aveva in parte accolto il ricorso, dichiarando applicabile l'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche ai canoni dovuti e annullando la clausola contrattuale contrastante, ma aveva negato il diritto al rinnovo; in appello il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello del comune e respingendo integralmente il ricorso della società. In Cassazione la società ha proposto due motivi entrambi qualificati come difetto assoluto di giurisdizione: con il primo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione reinterpretando in senso innovativo una norma che la ricorrente riteneva di interpretazione autentica, negandole efficacia retroattiva e disapplicandola in contrasto con il diritto dell'Unione; con il secondo ha dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe esercitato un sindacato su poteri non ancora esercitati dal comune, decidendo su un supposto obbligo di evidenza pubblica e sul diniego di rinnovo in modo eccedente rispetto ai limiti della domanda e delle attribuzioni del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure riguardassero in realtà violazioni di legge e contestazioni interpretative, estranee al sindacato sul difetto assoluto di giurisdizione. Ha affermato che l'interpretazione della normativa interna ed eurounitaria rientra nel nucleo dell'attività giurisdizionale del giudice e non integra di per sé invasione dei limiti esterni della giurisdizione; ha inoltre escluso che la questione potesse essere ricondotta a un'ipotesi di travalicamento delle attribuzioni del legislatore o di altri organi costituzionali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva in una critica alla violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, non proponibile come difetto assoluto di giurisdizione avverso una sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del comune controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato nei soli limiti del difetto assoluto di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Invocato quale parametro del ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione.
Richiamato in tema di ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione.
Citato per il riparto di giurisdizione.
Richiamato nel secondo motivo come parametro processuale dell'azione proposta davanti al giudice amministrativo.
Richiamato per sostenere il limite del giudice amministrativo nel pronunciare sui poteri amministrativi.
Citato nel ricorso come norma sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.
art. 13 dir. 2002/20/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di contributi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva autorizzazioni.
art. 11 dir. 2002/21/CE
Invocato dalla ricorrente in tema di diritti di passaggio e criteri procedurali per l'installazione di strutture.
art. 12 dir. 2002/21/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della condivisione dei siti e l'incompatibilità con un sistema di selezione esclusiva.
Richiamato nella ricostruzione dei fatti come base della domanda di rinnovo e del regime invocato dalla società.
Richiamato come norma del codice delle comunicazioni in materia di potere espropriativo e servitù.
Richiamato come norma del codice delle comunicazioni in materia di potere espropriativo e servitù.
Norma centrale del contrasto: la ricorrente sosteneva che imponesse un regime uniforme e precludesse canoni ulteriori; la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha comunque rilevato che la doglianza investiva l'interpretazione di legge e non la giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato dal giudice amministrativo di primo grado per affermare la giurisdizione esclusiva nella controversia sulla concessione di bene pubblico per servizio pubblico.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sul difetto assoluto di giurisdizione è circoscritto ai soli casi in cui il giudice abbia invaso la sfera riservata ad altri poteri o organi, mentre non vi rientrano errori di interpretazione o di applicazione della legge, neppure se relativi a norme eurounitarie.
- La scelta interpretativa compiuta dal giudice amministrativo su una norma nazionale o su un coordinamento tra diritto interno e diritto dell'Unione costituisce attività giurisdizionale tipica e non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.
- Non è deducibile come difetto assoluto di giurisdizione una censura che, nella sostanza, contesti la violazione di norme sostanziali o processuali, la qualificazione del rapporto o la decisione sul merito della controversia.
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito o in un mezzo di controllo della corretta applicazione della legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.p.r. 115/2002.
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