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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18722/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio contabile promosso per il recupero di somme ritenute indebitamente percepite da un professore universitario a tempo pieno, al quale veniva contestato di avere svolto dal 2012 al 2016 attività esterne di consulenza tecnica di parte, asseritamente incompatibili o comunque non autorizzate, senza riversarne i compensi all’ateneo. La Corte dei conti di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il docente al risarcimento del danno corrispondente ai compensi percepiti per tali incarichi, ma rigettando la pretesa relativa alla differenza stipendiale tra tempo pieno e tempo definito. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione il docente deduceva un unico motivo: difetto di giurisdizione del giudice contabile per eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe creato una norma nuova imponendo la previa autorizzazione rettorale per le consulenze, mentre il legislatore, con una sopravvenuta norma di interpretazione autentica, avrebbe chiarito che tali attività sono liberamente consentite senza autorizzazione. Secondo il ricorrente, l’omessa considerazione di quella norma avrebbe trasformato l’interpretazione giudiziale in attività normativa riservata al legislatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come motivo inerente alla giurisdizione per invasione della sfera legislativa, in realtà censurasse un asserito error in iudicando della Corte dei conti, ossia la sua interpretazione della disciplina sugli incarichi esterni dei professori universitari. Le Sezioni Unite hanno ribadito che il sindacato ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. è limitato ai soli vizi di giurisdizione e non si estende agli errori interpretativi, anche se gravi o radicali. Hanno quindi escluso che la sentenza contabile avesse creato una norma inesistente: essa aveva svolto un’attività ermeneutica su disposizioni legislative e regolamentari, ricavandone la necessità di autorizzazione per gli incarichi di consulenza tecnica di parte. Il mancato richiamo alla sopravvenuta norma di interpretazione autentica è stato ritenuto, al più, un profilo di erronea applicazione della legge, non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa in favore della Procura generale, considerata parte soltanto formale.

Norme richiamate

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    consente alle Sezioni Unite di scrutinare le decisioni del giudice speciale solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per violazione di legge.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    distingue il regime generale del ricorso per cassazione per violazione di legge rispetto alle decisioni dei giudici speciali.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il controllo della Cassazione è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    il giudice è soggetto soltanto alla legge; il superamento di tale vincolo si configura solo in casi di effettiva creazione normativa da parte del giudice.

  • art. 98 Cost.

    viene richiamato quale base del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e della necessità di controllo preventivo sugli incarichi esterni.

  • art. 6, comma 10, L. 30 dicembre 2010, n. 240

    la Corte contabile ha letto la disposizione come non derogatoria del divieto di attività libero-professionale per i docenti a tempo pieno e come compatibile con la necessità di autorizzazione per le consulenze esterne.

  • art. 9, comma 2-ter, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, conv. in L. 21 giugno 2023, n. 74

    norma di interpretazione autentica sopravvenuta, richiamata dal ricorrente per sostenere la libera esercitabilità delle attività di consulenza senza previa autorizzazione.

  • art. 9, comma 2-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, conv. in L. 21 giugno 2023, n. 74

    ha introdotto il comma 10-bis all’art. 6 della L. n. 240/2010, disciplinando gli incarichi esterni dei professori e ricercatori a tempo pieno previa autorizzazione rettorale.

  • art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato come norma violata nella contestazione originaria per omesso riversamento dei compensi percepiti per incarichi esterni non autorizzati.

  • art. 60, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    richiamato nel quadro normativo sugli incarichi esterni e sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici.

  • art. 11, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    nel regime a tempo pieno i docenti non possono svolgere attività professionale e di consulenza esterna salvo le attività espressamente consentite o autorizzate.

  • art. 11, comma 5, lett. a), d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    "Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie …"

    è stata interpretata nel senso che le perizie giudiziarie rientrano nelle attività compatibili, ma in via restrittiva con riferimento alle sole consulenze tecniche d’ufficio affidate dall’autorità giudiziaria.

  • art. 3, comma 3, lett. h), regolamento del Politecnico di Milano

    "sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi: … le perizie affidate dall’autorità giudiziaria"

    è stato valorizzato per ricavare che l’esenzione dall’autorizzazione riguardava soltanto le perizie affidate dall’autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non è consentito trasformare un vizio di interpretazione o di applicazione della legge in un vizio di giurisdizione.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, e non quando svolga un’attività interpretativa, anche estensiva o sistematica, delle disposizioni vigenti.
  • Il confine tra interpretazione e produzione normativa è superato solo in ipotesi di radicale infedeltà del giudice al testo legislativo, tale da collocare l’approdo ermeneutico fuori dal perimetro delle possibilità offerte dalla disposizione e dal suo sistema di riferimento.
  • La mancata considerazione di una norma sopravvenuta o di interpretazione autentica, ove incida sul significato della disciplina applicabile, integra al più un errore di giudizio sulla legge e non un difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
  • In tema di incarichi esterni dei docenti universitari a tempo pieno, l’attività di consulenza può essere valutata alla luce della disciplina sulle incompatibilità e delle eventuali esenzioni regolamentari; l’esclusione della previa autorizzazione deve risultare espressamente dalla norma applicabile e non può essere presunta in via generalizzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recessoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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