Cassazione Civile, Ordinanza n. 20148/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, notificato in relazione alla società INCOM s.r.l. e poi impugnato da un soggetto che era stato indicato dall'ufficio come ex socio, ex legale rappresentante e liquidatore. L'atto recuperava a tassazione costi ritenuti fittizi o non documentati, con rettifica di IRES, IRAP e IVA. Nei gradi di merito era stata dibattuta, tra l'altro, la legittimazione del soggetto che aveva proposto il ricorso, la competenza territoriale dell'ufficio emittente e la possibilità di imputare la pretesa tributaria al liquidatore e/o al socio della società estinta. In Cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la responsabilità del liquidatore per il solo fatto che, al momento della liquidazione, i tributi non erano ancora stati iscritti a ruolo; il contribuente resiste e, con il controricorso, insiste inoltre sulla nullità dell'atto per asserita incompetenza territoriale dell'ufficio e su una pretesa invalidità derivata dell'accertamento notificato al socio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia anche alla luce della possibile responsabilità del soggetto in qualità di socio, profilo rimasto non esaminato dal giudice d'appello. La Corte ritiene fondato il motivo relativo all'art. 2495 c.c. perché la CTR ha escluso la responsabilità del liquidatore sulla base di un presupposto non corretto, ossia la mancata iscrizione a ruolo dei tributi al momento della liquidazione, senza considerare che la responsabilità del liquidatore e quella dei soci seguono regole distinte. Viene invece respinta, in quanto non utilmente scrutinabile nel caso concreto, la questione di incompetenza territoriale dedotta dal contribuente, poiché sulla relativa statuizione della CTR si era formato giudicato interno; parimenti non viene accolta la censura sulla pretesa invalidità derivata dell'avviso notificato al socio. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi."
La norma non comporta successione del liquidatore nei debiti tributari della società; la responsabilità del liquidatore è autonoma e presuppone una specifica colpa nella gestione della liquidazione, mentre quella dei soci opera nei limiti di quanto riscosso o nei limiti previsti dal regime dei debiti sociali.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi..."
La responsabilità dei soci costituisce specificazione della disciplina dell'estinzione della società e può essere fatta valere anche se non risulti un riparto finale formalmente eseguito, purché sussista il presupposto dell'assegnazione di beni o denaro o comunque il trasferimento di attivo sociale.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata."
La competenza territoriale degli uffici finanziari si determina in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione riferito al momento rilevante per la dichiarazione stessa.
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La variazione del domicilio fiscale deve essere comunicata dal contribuente; in difetto, permane la competenza dell'ufficio individuato con riferimento al precedente domicilio fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata veicolata con riferimento alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 2495 c.c.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
Richiamato solo come norma generale sull'onere della prova nella disciplina tributaria/processuale, senza sviluppo autonomo decisivo.
Massime di principio
- La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari della società estinta non deriva da una successione nei debiti sociali, ma da una responsabilità autonoma di fonte legale, che richiede la verifica dei presupposti specifici previsti dalla disciplina applicabile e della colpa nella gestione della liquidazione.
- La responsabilità dei soci per i debiti della società cancellata opera entro i limiti stabiliti dalla legge e deve essere distinta dalla posizione del liquidatore; il giudice deve esaminare autonomamente la pretesa tributaria anche nei confronti del socio quando l'atto sia stato notificato in tale qualità.
- Nel processo tributario, le nullità o invalidità dell'atto impositivo devono essere dedotte con i motivi originari di impugnazione; se la questione è stata decisa senza essere censurata con impugnazione incidentale, si forma giudicato interno che preclude il rilievo officioso in cassazione.
- L'incompetenza territoriale dell'ufficio finanziario che emette l'atto impositivo costituisce vizio rilevabile anche d'ufficio, ma solo se la questione non sia già coperta da giudicato interno.
- L'eventuale invalidità dell'accertamento nei confronti della società non si trasferisce automaticamente all'atto emesso nei confronti del socio o del liquidatore, perché si tratta di posizioni giuridiche autonome e di atti distinti, anche se il debito societario ne costituisce il presupposto fattuale.
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