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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32590/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di irrogazione di sanzioni ex art. 59 d.lgs. n. 504/1995, relativo agli anni d’imposta 2006-2009, con cui all’operatore aeroportuale veniva contestato l’esercizio di un’officina di energia elettrica per farne rivendita. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società, ritenendo che essa fornisse a titolo oneroso energia elettrica ai soggetti operanti nell’aerostazione, considerabili consumatori finali, e che quindi la società dovesse essere qualificata come venditore, con conseguente assoggettamento ad accise e addizionale. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992: ha criticato il rinvio a un’altra decisione resa inter partes nella medesima data e non specificamente identificata; ha contestato l’affermazione secondo cui essa sarebbe venditrice di energia, sostenendo di limitarsi a fornire aree "chiavi in mano" ribaltando i costi dell’energia sui sub-concessionari senza margine di guadagno; ha infine censurato l’assimilazione tra soggetti operanti nell’aerostazione dediti ad attività diverse, compresi operatori commerciali e soggetti che svolgono servizi essenziali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul rinvio alla coeva decisione, perché quel riferimento era stato usato dalla CTR per rispondere a una specifica censura dell’appello relativa al preteso contrasto con una precedente sentenza di primo grado poi riformata. Ha dichiarato inammissibili gli altri profili del motivo, perché non denunciavano un vizio motivazionale ma un errore di sussunzione/violazione di legge: l’operazione della CTR, consistente nel qualificare come cessione onerosa di energia la fattispecie descritta, avrebbe dovuto essere censurata come falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, non come motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 504/1995

    Norma posta a base dell’atto sanzionatorio contestato in relazione all’esercizio di officina di energia elettrica per rivendita.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio nei limiti in cui la censura investe la qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione per i profili non realmente motivazionali.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso contiene un’esposizione idonea a consentire la comprensione immediata del fatto sostanziale e processuale e dei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che i profili di doglianza relativi alla qualificazione giuridica della fattispecie andavano dedotti come violazione/falsa applicazione di legge, non come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per censurare la sussunzione di fatti pacifici nella norma giuridica, che integra eventualmente un error in iudicando.

  • art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dalla Corte come disposizione che, in tesi, sarebbe stata applicata a una fattispecie non pertinente, e dunque come possibile oggetto di censura per falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito richiama un’altra decisione coeva tra le stesse parti, il rinvio non integra di per sé motivazione apparente se serve a rispondere a una specifica censura e la decisione contiene comunque una autonoma affermazione delle ragioni della pronuncia.
  • La deduzione di motivazione apparente è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a contestare la qualificazione giuridica dei fatti accertati dal giudice di merito: in tal caso il vizio denunciabile è la violazione o falsa applicazione di legge.
  • Se i fatti storici sono pacifici, la loro sussunzione in una fattispecie normativa appartiene al piano dell’interpretazione e applicazione della legge, non a quello del vizio di motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, ma il requisito è soddisfatto quando l’esposizione consente di comprendere immediatamente il fatto sostanziale e lo svolgimento processuale, non essendo richiesta una riproduzione integrale di ogni difesa di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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