Cassazione Civile, Ordinanza n. 18799/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dal consulente tecnico d’ufficio avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, emesso ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Il consulente sosteneva che la somma liquidata dalla Corte d’appello fosse inadeguata rispetto all’estensione e complessità dell’incarico, relativo a una grande consulenza contabile e tecnica svolta in cause riunite concernenti un contratto di fornitura di armi e munizioni tra una società italiana e lo Stato iracheno. Secondo il ricorrente, il quesito era in realtà composto da più incarichi autonomi, ciascuno suscettibile di separata liquidazione; inoltre, l’attività di esame documentale e di ricognizione contabile avrebbe dovuto ricevere autonoma considerazione economica e non essere assorbita nella sola maggiorazione per eccezionale difficoltà. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, e 134, comma 1, c.p.c., lamentando contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta unitarietà dell’incarico; con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi in relazione alla negata autonoma valutazione dell’attività di ricognizione e disamina documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., perché in epigrafe non erano indicate le parti nei cui confronti l’impugnazione era proposta e, dal contenuto del ricorso, non era comunque possibile identificare con certezza tutti gli intimati e, soprattutto, tutte le parti dei giudizi riuniti nel cui ambito il consulente aveva svolto l’incarico. Ha poi osservato che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del CTU, le parti del processo in cui la consulenza è stata espletata sono litisconsorti necessari, con conseguente impossibilità di verificare l’integrità del contraddittorio. Nel merito, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o mancante nell’ordinanza impugnata, reputando comprensibile il percorso argomentativo della Corte d’appello, la quale aveva valorizzato l’unitarietà dell’incarico e ritenuto che la pluralità di valutazioni richieste non imponesse una pluralità di compensi. È stato altresì richiamato il principio secondo cui la pluralità degli accertamenti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso, essendo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.
requisito dell'indicazione delle parti
Il ricorso è inammissibile se non consente di identificare con certezza le parti intimate; l’indicazione delle parti è richiesta a pena di inammissibilità e non basta una ricostruzione meramente congetturale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione dell’ordinanza è ritenuta sufficiente quando rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, escludendo nullità per mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
A fronte di una motivazione esistente e comprensibile, le doglianze avrebbero dovuto essere formulate come violazione di legge sostanziale, con puntuale individuazione delle norme asseritamente violate.
art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il fondamento dell’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio.
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
Individua il rito applicabile alle controversie previste dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo ratione temporis applicabile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il testo applicabile ratione temporis delle norme processuali.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del consulente tecnico d’ufficio, tutte le parti del processo in cui la consulenza è stata svolta sono litisconsorti necessari; l’omessa o incerta identificazione di tali parti può determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione e impedire la verifica dell’integrità del contraddittorio.
- Ai fini della liquidazione del compenso del CTU, la pluralità delle valutazioni richieste o dei profili esaminati non esclude, di per sé, l’unicità dell’incarico: spetta al giudice di merito valutare in concreto se l’attività sia unitaria e conseguentemente liquidabile con compenso unico.
- Una motivazione è nulla solo se mancante in modo assoluto, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; se il percorso argomentativo è intelligibile, la censura deve essere veicolata come violazione di legge o come vizio consentito, con puntuale confronto tra norma e decisione.
- Le attività strumentali di esame documentale e di verifica contabile, quando funzionali a un unico incarico peritale, non sono automaticamente suscettibili di autonoma e separata remunerazione, dovendo essere considerate nel quadro complessivo della complessità dell’ausilio prestato.
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