Cassazione Civile, Sentenza n. 13881/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico e assicurazione)
La controversia
La paziente aveva convenuto nel 2010 il proprio ginecologo, deducendo che, nonostante numerose ecografie durante la gravidanza e in particolare l’ecografia morfologica eseguita oltre la ventesima settimana, non erano state rilevate gravi malformazioni fetali riconducibili alla sindrome delle briglie amniotiche: agenesia del perone, della tibia e del piede destro, agenesia della mano destra e malformazioni alle dita della mano sinistra. Sosteneva che l’omessa informazione le avesse impedito di scegliere se ricorrere all’aborto terapeutico e chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, compresi quelli relativi all’assistenza, al mantenimento e alle protesi necessarie per il figlio. Il medico contestò la domanda e chiamò in causa la propria assicuratrice. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 755/2015, ravvisò un inesatto adempimento contrattuale del medico, condannandolo a circa 1.800.000 euro e disponendo la manleva dell’assicuratrice entro il massimale; escluse la responsabilità della struttura sanitaria e non riconobbe il danno da riduzione dell’attività professionale, ritenuto non provato. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3169/2016 depositata il 12 agosto 2016, ridusse il risarcimento complessivo a 1.440.000 euro, confermando nel resto e respingendo l’appello incidentale della paziente. Il medico, con cinque motivi, contestò: la verifica dei presupposti per l’aborto terapeutico e la prova presuntiva della volontà della paziente di interrompere la gravidanza; la mancata applicazione dei criteri di liquidazione delle micropermanenti previsti dalla legge Balduzzi; la liquidazione delle spese di mantenimento del figlio oltre i limiti della domanda; la prova, quantificazione e mancata decapitalizzazione delle spese di mantenimento e assistenza; la legittimazione della madre e la quantificazione delle spese protesiche, incluse quelle future e la mancata applicazione del montante di anticipazione. L’assicuratrice, con sei motivi, ripropose le censure sui presupposti dell’aborto terapeutico e sui criteri di liquidazione del danno biologico, contestò la personalizzazione del danno morale e la prova della sofferenza, e censurò la liquidazione delle spese di mantenimento, assistenza ed educazione e di quelle per le protesi.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure del medico e dell’assicuratrice sui presupposti dell’aborto terapeutico: il giudice di merito aveva verificato la rilevanza delle malformazioni, il grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e la volontà presunta di interrompere la gravidanza se adeguatamente informata; tale accertamento di fatto, svolto nel rispetto dei parametri normativi, non era riesaminabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo di entrambi i ricorsi: anche per gli illeciti sanitari anteriori all’entrata in vigore della legge Balduzzi e per i giudizi allora pendenti, salvo giudicato interno sul quantum, il danno biologico va liquidato secondo il criterio tabellare richiamato dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012; la Corte d’appello aveva erroneamente applicato le Tabelle di Milano senza utilizzare tale criterio. Le censure del medico sulle spese di mantenimento e assistenza sono state in larga parte rigettate o dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del quantum; la liquidazione era stata motivata facendo riferimento alla domanda e a parametri di mercato per assistenza domiciliare ed educazione specialistica. Sono state rigettate anche le censure dell’assicuratrice sulla personalizzazione del danno morale e sulla prova della sofferenza, nonché le contestazioni sulle spese di mantenimento. È stato accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo del medico e il sesto dell’assicuratrice, limitatamente alla mancata applicazione di un meccanismo di riequilibrio per la liquidazione anticipata in capitale delle future spese protesiche: l’importo non può essere calcolato moltiplicando semplicemente la spesa attuale per gli anni futuri, ma deve essere determinato mediante rendita, coefficiente di anticipazione o capitalizzazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6, lett. b), l. 22 maggio 1978, n. 194
Si tratta di una valutazione necessaria che deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base delle circostanze allegate e delle prove (in esse incluse le presunzioni) fornite da chi agisce per poter considerare esistente il diritto violato, e che deve prendere in considerazione i tre elementi previsti dalla legge (-rilevanza delle malformazioni, – grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre-volontà espressa o presunta di abortire).
Nel giudizio risarcitorio per perdita della possibilità di scegliere l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, il giudice deve verificare i presupposti legali dell’aborto terapeutico, considerando la rilevanza delle anomalie fetali, il grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e la volontà, espressa o presunta, di interrompere la gravidanza.
art. 3, comma 3, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. n. 189/2012
La disposizione contenuta nel D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, nella parte in cui prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria ed a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonchè ai giudizi pendenti a tale data – con il solo limite del giudicato interno sul quantum – poichè la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche percostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto lese, ma si rivolge direttamente al giudice delimitandone l’ambito di discrezionalità, indicando il criterio tabella quale parametro equitativo nella liquidazione del danno e costituendo, quindi, mera guida per il giudice nella determinazione dell’importo risarcitorio.
Il criterio tabellare previsto per la liquidazione del danno biologico nell’attività sanitaria opera anche per danni anteriori all’entrata in vigore della disposizione e nei giudizi pendenti, salvo il giudicato interno sul quantum, perché disciplina il criterio di liquidazione affidato al giudice e non modifica gli elementi costitutivi della responsabilità.
artt. 138 e 139 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Quindi, le norme vigenti prevedono che, anche in materia di responsabilità medica, il danno non patrimoniale, qualora contenuto nei limiti delle c.d. micropermanenti, debba essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall’art. 139 cod. ass.
Per il danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria rientrante nelle micropermanenti, la liquidazione deve fare riferimento ai criteri normativi dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, secondo il rinvio contenuto nella disciplina speciale.
Il tribunale adito dichiarò il medico responsabile ex art. 1218 c.c. per il non corretto adempimento delle obbligazioni assunte da contratto, in particolare per essersi discostato dalle linee guida nell’eseguire la seconda ecografia, intorno alla 20 settimana, rilasciando un referto incompleto, in cui dava atto di aver proceduto alla verifica della presenza di tutti e quattro gli arti, delle mani e dei piedi del nascituro.
La responsabilità del medico è stata ricondotta, dai giudici di merito, all’inadempimento delle obbligazioni assunte nel rapporto contrattuale, per l’esecuzione non corretta dell’ecografia e il rilascio di un referto incompleto.
Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare), non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimato della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Le spese periodiche future causalmente riconducibili alle lesioni devono essere liquidate con un metodo che tenga conto della loro maturazione nel tempo e del vantaggio derivante dalla percezione anticipata del capitale: rendita, abbattimento mediante coefficiente di anticipazione o capitalizzazione.
Nel caso in esame, la liquidazione è stata effettuata, correttamente, tenendo conto dell’intera durata della vita della madre, avendo ella agito iure proprio ed essendo comunque tenuta a sopportare le spese necessarie al figlio, in quanto portatore di un grave handicap, per tutta la durata della propria vita, ex art. 337 septies c.c..
La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la madre che agisce iure proprio possa ottenere il ristoro delle spese necessarie al figlio con grave handicap per la durata della propria vita, in ragione dell’obbligo richiamato dall’art. 337-septies c.c.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto le censure di ultrapetizione mosse dal S., ha incluso nella liquidazione anche somme richieste dalla danneggiata per il mantenimento vero e proprio.
La Corte ha respinto la censura di ultrapetizione perché ha ritenuto che la domanda comprendesse distintamente sia le spese aggiuntive dovute all’handicap sia il mantenimento del figlio, nei limiti temporali richiesti.
Il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite presunzioni, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe, anche se adeguatamente informata, determinata all’aborto per propria scelta personale.
La parte che agisce deve provare, anche mediante presunzioni, che la madre avrebbe interrotto la gravidanza se informata tempestivamente e in presenza dei presupposti di legge; spetta al medico fornire la prova contraria che la donna avrebbe comunque scelto di proseguire la gravidanza.
Laddove la corte d’appello ha ben messo in rilievo, e sono di tutta evidenza oltre che intuitivi, gli elementi in base ai quali ha ritenuto, in una situazione siffatta, di giungere alla liquidazione della componente di sofferenza personale del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente.
La componente di sofferenza personale del danno non patrimoniale può essere riconosciuta sulla base degli elementi concreti della vicenda, valutati dal giudice di merito; nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della personalizzazione contestata.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio per omessa diagnosi di anomalie fetali che avrebbe privato la gestante della possibilità di scegliere l’aborto terapeutico dopo i primi novanta giorni, il giudice deve accertare i presupposti previsti dalla legge: rilevanza delle anomalie, grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e volontà, espressa o presunta, di interrompere la gravidanza.
- La volontà della gestante di interrompere la gravidanza, se tempestivamente informata delle anomalie e in presenza delle condizioni di legge, è un fatto psichico dimostrabile anche per presunzioni; grava sulla parte attrice la relativa prova e sul medico la prova contraria che la donna avrebbe comunque scelto di non abortire.
- Il criterio di liquidazione del danno biologico previsto dalla disciplina speciale della responsabilità sanitaria si applica anche agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore e ai giudizi pendenti, salvo il giudicato interno sul quantum, perché costituisce un parametro per la liquidazione giudiziale e non altera gli elementi costitutivi della responsabilità.
- Il danno permanente futuro derivante da spese periodiche non può essere liquidato moltiplicando semplicemente il costo attuale per gli anni di durata prevista: occorre una rendita, un coefficiente di anticipazione o un coefficiente di capitalizzazione che consideri il vantaggio della percezione anticipata del capitale.
- Le censure di legittimità sulla quantificazione equitativa del danno non consentono di ottenere una nuova valutazione del merito quando il giudice abbia ancorato la liquidazione a parametri identificabili e abbia fornito una motivazione logica e plausibile.
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