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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13923/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva convenuto la banca davanti al Tribunale di Milano chiedendo l’annullamento di operazioni di intermediazione finanziaria, relative sia a titoli quotati sia a prodotti derivati, che assumeva non autorizzate, e il risarcimento dei danni. La banca aveva resistito e chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei saldi passivi dei conti, inizialmente indicati in Euro 1.183.011,13, oltre oneri, interessi e spese. Nel giudizio di querela di falso furono dichiarate apocrife 31 firme su 37 ordini prodotti dalla banca; il Tribunale accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, compensandola con il credito risarcitorio riconosciuto al cliente, e lo condannò a pagare Euro 1.469.627,29 oltre interessi convenzionali dal 30 aprile 2011. Ritenne inoltre tardive le domande di annullamento dei rapporti e di contestazione del conto corrente e del fido, formulate soltanto in sede di precisazione delle conclusioni. In appello, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 dicembre 2014, respinse l’appello principale del cliente e accolse quello incidentale della banca, condannando il cliente a pagare Euro 2.731.154,29 oltre interessi convenzionali dal 30 aprile 2011. Il cliente ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame della falsità accertata di 31 ordini e delle risultanze della consulenza tecnica sugli ulteriori ordini azionari e sulle operazioni in derivati; 2) violazione dell’art. 23 TUF, delle disposizioni del regolamento Consob n. 11522/1998 e degli artt. 2697 e 1832 c.c., sostenendo, tra l’altro, che la mancata contestazione di estratti conto e fissati bollati non impedisse contestazioni successive, che la forma scritta dovesse estendersi ai singoli ordini e che fosse applicabile la disciplina dell’onere della prova dell’intermediario; 3) violazione dell’art. 23 TUF, dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/1998 e dell’art. 1352 c.c., quanto alla forma scritta degli ordini e all’asserita previsione di tale forma nel contratto quadro; 4) violazione dell’art. 21 TUF, assumendo che l’inadempimento della banca anche rispetto a una parte delle operazioni imponesse il risarcimento; 5) violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 26-29 e 31 del regolamento Consob n. 11522/1998 per le operazioni in derivati, contestando la valutazione di genericità delle allegazioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla falsità delle 31 firme, poiché la Corte d’appello aveva esaminato tale circostanza e valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso; è inammissibile quanto alle altre risultanze per mancata specifica dimostrazione della loro decisività. Il secondo motivo è inammissibile nei profili relativi alla mancata contestazione degli estratti e all’autorizzazione delle operazioni, perché la sentenza impugnata aveva accertato la genericità delle allegazioni sull’inadempimento; è infondato nella parte in cui pretende la forma scritta per ogni singolo ordine, poiché tale requisito, a pena di nullità, riguarda il contratto quadro, mentre gli ordini esecutivi non sono soggetti a forma vincolata salvo diversa previsione del contratto quadro; è inoltre inammissibile nella censura riferita all’art. 23 TUF, poiché investiva un passaggio sulla domanda di nullità e non la distinta domanda risarcitoria. Il terzo motivo è infondato sulla necessità della forma scritta per i singoli ordini e inammissibile nella parte relativa al contenuto del contratto quadro, che richiedeva accertamenti di fatto non compiuti nella sentenza impugnata. Il quarto motivo è inammissibile perché la Corte d’appello non aveva accertato violazioni degli obblighi della banca: le allegazioni erano generiche e, per il resto, era stata esclusa l’esistenza di operazioni non autorizzate. Il quinto motivo è inammissibile perché la censura sulla gestione dei derivati non affrontava specificamente la ratio della decisione, fondata sulla genericità delle allegazioni, e rinviava a specificazioni che non risultavano contenute nel ricorso. La Cassazione ha condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 18.000, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    la forma scritta, a pena di nullità, per contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai soli contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro

    Il requisito di forma scritta previsto per i contratti di prestazione dei servizi di investimento è richiesto per il contratto quadro, non per i singoli ordini impartiti in esecuzione, a meno che il contratto quadro stesso stabilisca diversamente.

  • art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998

    la forma scritta, a pena di nullità, per contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai soli contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro

    La disposizione sulla forma scritta non comporta, di per sé, l’obbligo di formalizzare per iscritto ogni singolo ordine esecutivo; una forma specifica per gli ordini può derivare da una diversa previsione del contratto quadro.

  • art. 21 TUF

    la Corte d’appello non ha affatto accertato la violazione degli obblighi gravanti sulla banca ai sensi dell’art. 21 cit., data la genericità delle allegazioni dell’attore, per una parte, e data, per il resto, l’accertata insussistenza di operazioni, non autorizzate denunciate dall’attore

    La responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di comportamento non può fondarsi su allegazioni generiche; occorre che siano specificati gli inadempimenti contestati e, quando si deduce l’esecuzione di operazioni non autorizzate, che ne risulti l’effettiva sussistenza.

  • art. 23, comma 6, TUF

    non vi è spazio per L’applicazione dell’onere della prova di aver agito, secondo la diligenza richiesta, gravante sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, u.c. TUF, in quanto l’attore non aveva ottemperato al preliminare onere di allegazione, avendo solo genericamente allegato la violazione, degli obblighi di comportamento da parte della banca

    L’onere probatorio posto a carico dell’intermediario presuppone che l’investitore abbia prima allegato in modo sufficientemente specifico la violazione degli obblighi di comportamento; la mera contestazione generica non è sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    l’attore non aveva ottemperato al preliminare onere di allegazione, avendo solo genericamente allegato la violazione, degli obblighi di comportamento da parte della banca

    La decisione riconosce la necessità che la parte che deduce l’inadempimento individui specificamente i fatti costitutivi della contestazione prima che possa operare il riparto dell’onere probatorio invocato nei confronti dell’intermediario.

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione degli estratti conto e dei fissati bollati non impedisce la successiva formulazione di censure in giudizio circa la validità ed efficacia dei rapporti sottostanti

    La Corte riporta questa tesi del ricorrente, ma non la accoglie né decide autonomamente la portata dell’art. 1832 c.c.; il motivo è dichiarato inammissibile perché la censura non supera l’accertamento di genericità delle allegazioni.

  • art. 1352 c.c.

    è inammissibile, nella seconda parte, perchè presuppone accertamenti di fatto (le previsioni del contratto quadro in punto di forma degli ordini di investimento) non contenuti nella sentenza impugnata e che non sono eseguibili in sede di legittimità

    La Corte non accerta se il contratto quadro contenesse una convenzione di forma per gli ordini; la relativa censura è inammissibile perché richiede un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito e non effettuabile in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è, invece, inammissibile, quanto ai fatti sub b) e c), in quanto non ne è stata argomentata la decisività, se non con considerazioni generiche e non concludenti

    La denuncia di omesso esame non è ammissibile se il ricorrente non argomenta in modo specifico la decisività dei fatti asseritamente trascurati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Per i contratti relativi ai servizi di investimento, la forma scritta a pena di nullità riguarda il contratto quadro e non, in via generale, i singoli ordini impartiti in sua esecuzione; questi ultimi sono soggetti a forma vincolata soltanto se ciò è previsto dal contratto quadro.
  • L’onere probatorio gravante sull’intermediario in ordine all’osservanza della diligenza richiesta presuppone che l’investitore abbia allegato specificamente le condotte inadempienti. La contestazione generica degli obblighi di comportamento non attiva tale riparto probatorio.
  • La falsità della sottoscrizione apposta su documenti di ordine non esclude da sola l’esistenza e la validità dell’ordine, se questo non è soggetto a forma scritta; la prova e la ricostruzione dell’ordine possono essere valutate considerando complessivamente le risultanze del giudizio.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare e argomentare specificamente la decisività del fatto asseritamente trascurato; una deduzione generica o non concludente è inammissibile.
  • In cassazione non è possibile fondare una censura su contenuti del contratto quadro non accertati nella sentenza impugnata quando la verifica richiede nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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