LEGGE 22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che legalizza e regolamenta l'interruzione volontaria della gravidanza: entro i primi 90 giorni l'aborto è consentito per motivi di salute fisica/psichica, economici, sociali o familiari; dopo i 90 giorni solo per grave pericolo per la vita della donna o per processi patologici/forte anomalie del feto. Istituisce consultori familiari, procedure diagnostiche e certificative, periodo di attesa di 7 giorni, disciplina per minori e interdetti, obiezione di coscienza per il personale sanitario e sanzioni per gli aborti praticati fuori norma. Norma ancora vigente e di rilevanza pratica.
Disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza e tutela della maternità (Legge 194/1978)
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