Cassazione Civile, Sentenza n. 13924/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società aveva intrattenuto con la banca originaria più rapporti di conto corrente, aperti a partire dal 1991 ed estinti, a partire dal 1993, con saldo pari a zero. Sosteneva che, ricalcolati i saldi senza interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale, sarebbero emersi saldi attivi, e chiedeva la restituzione delle somme addebitate, oltre agli interessi attivi e agli accessori di legge. La banca convenuta, alla quale era stato conferito nel 2003 un ramo d’azienda comprendente succursali dell’ex Banco di Napoli, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché i rapporti erano già estinti alla data del conferimento. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2850/2014 depositata il 20 giugno 2014, rigettava l’appello. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza inter partes relativa alla consegna degli estratti di uno dei conti; (2) violazione dei criteri di interpretazione degli artt. 3 e 7 dell’atto di conferimento, omessa considerazione dell’art. 11 e del comportamento successivo della banca; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., per avere posto a carico della società l’onere di produrre la relazione di stima del ramo d’azienda; (4) violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 88 e 116 c.p.c. e degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., per non avere applicato il principio di vicinanza della prova; (5) violazione dell’art. 58 TUB, sostenendo che la limitazione della responsabilità della conferitaria presupponeva la pubblicazione dell’avviso del conferimento in Gazzetta Ufficiale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, notificato il 7 settembre 2015 dopo lo slittamento del termine cadente di sabato, e quella di inammissibilità per eccessiva lunghezza dell’atto, rilevando che l’ordinamento civile non prevede una sanzione di nullità o inammissibilità per tale violazione. Ha accolto il primo motivo: la precedente sentenza del Tribunale di Napoli aveva dato per assodata la legittimazione passiva della banca conferitaria rispetto al conto ivi esaminato e la Corte d’appello ne aveva erroneamente interpretato la portata come riferita alla sola disponibilità materiale della documentazione. Il giudicato, tuttavia, riguarda esclusivamente quel conto e non può essere esteso agli altri tre rapporti dedotti nel presente giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il primo profilo investiva valutazioni di merito, il secondo introduceva una deduzione nuova non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente indicata come proposta nel merito, e il terzo si riferiva a vicende processuali diverse e non decisive. Il terzo motivo è stato rigettato perché la titolarità della posizione soggettiva fatta valere è elemento costitutivo della domanda, da allegare e provare dall’attore; nella specie non risultavano riconoscimenti o difese incompatibili della convenuta. Il quarto è stato rigettato: non occorreva applicare il principio di vicinanza della prova, poiché gli atti di trasferimento di aziende bancarie sono accessibili tramite il registro delle imprese. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché introduceva un fatto nuovo, ossia la mancata pubblicazione dell’avviso di conferimento in Gazzetta Ufficiale. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché si adegui al giudicato esterno limitatamente al conto interessato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Infatti, nella sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di Frattamaggiore, si dà per assodato che il Sanpaolo Banco di Napoli spa era legittimato passivo per le questioni attinenti ai conti sopra indicati, oggetto di quel giudizio (quindi, il relativo rapporto rientrava nel conferimento di ramo d’azienda tra Sanpaolo Imi spa e Sampaolo Banco di Napoli spa), mentre la lettura di tale sentenza fornita dalla Corte d’appello non ha fondamento, in quanto, nella sentenza del tribunale di Napoli non si fa questione di mera disponibilità materiale della documentazione, conseguente all’apprendimento, da parte della cessionaria, dei locali della filiale e dei beni mobili in essa contenuti.
Il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione vincola il giudice quanto alla titolarità passiva della banca in relazione allo specifico conto oggetto di quella pronuncia; non può essere esteso ad altri rapporti non compresi nel giudicato.
Il motivo è infondato, perchè la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un. 2951/16), nella specie insussistenti.
La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
Il motivo è infondato, perchè la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un. 2951/16), nella specie insussistenti.
La Corte esclude che la contestazione della titolarità passiva del rapporto modifichi, nel caso deciso, la ripartizione dell’onere probatorio: incombeva all’attrice provare la titolarità della posizione fatta valere.
Il motivo è infondato, in quanto non vi è ragione di ricorrere al principio di prossimità della prova, dato che gli atti di trasferimento di aziende bancarie, sono a disposizioni di tutti, essendo iscritti nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 58 TUB e art. 2556 c.c..
L’accessibilità pubblica degli atti di trasferimento di aziende bancarie, iscritti nel registro delle imprese, esclude nel caso concreto la necessità di addossare alla banca l’onere di produrli in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Il motivo è infondato, in quanto non vi è ragione di ricorrere al principio di prossimità della prova, dato che gli atti di trasferimento di aziende bancarie, sono a disposizioni di tutti, essendo iscritti nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 58 TUB e art. 2556 c.c..
La pubblicità nel registro delle imprese degli atti di trasferimento d’azienda rende tali atti accessibili e, nella fattispecie, non giustifica un’inversione dell’onere di produzione fondata sulla prossimità della prova.
Il motivo è inammissibile: quanto al primo profilo, perchè trattasi di sostanziali censure di merito; quanto al secondo, perchè trattasi di deduzione nuova, dato che la stessa non risulta dalla sentenza impugnata, nè il ricorso precisa se e come sia stata sollevata nel giudizio di merito; quanto al terzo, perchè ha ad oggetto rilievi non decisivi, riguardanti altre vicende processuali e corrispondenti strategie difensive.
La Corte non accoglie nel merito la censura relativa all’interpretazione dell’atto di conferimento: la dichiara inammissibile perché il profilo relativo ai criteri interpretativi si risolve in una censura di merito.
Il motivo è inammissibile: quanto al primo profilo, perchè trattasi di sostanziali censure di merito; quanto al secondo, perchè trattasi di deduzione nuova, dato che la stessa non risulta dalla sentenza impugnata, nè il ricorso precisa se e come sia stata sollevata nel giudizio di merito; quanto al terzo, perchè ha ad oggetto rilievi non decisivi, riguardanti altre vicende processuali e corrispondenti strategie difensive.
La censura fondata sull’interpretazione complessiva delle clausole dell’atto di conferimento è inammissibile, essendo formulata come contestazione di merito dell’interpretazione compiuta dal giudice d’appello.
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la negazione.
- Il principio di vicinanza della prova non giustifica l’imposizione dell’onere di produzione alla parte che abbia stipulato un atto quando quel documento è accessibile a tutti tramite la pubblicità nel registro delle imprese.
- Il giudicato esterno vincola il giudice nei limiti del rapporto e della questione effettivamente decisi; non può essere esteso ad altri rapporti soltanto perché analoghi o connessi.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che contesta l’interpretazione di un atto negoziale come valutazione di merito, senza indicare adeguatamente una violazione dei criteri legali di interpretazione, è inammissibile; è altresì inammissibile la deduzione di fatti nuovi non risultanti dalla sentenza impugnata.
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