Cassazione Civile, Sentenza n. 13925/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore e fideiussori)
La controversia
La banca otteneva un decreto ingiuntivo per euro 448.434,19, oltre interessi, fondato su una scopertura di conto corrente. La società debitrice principale e i fideiussori proponevano opposizione, contestando l’esistenza e l’entità del credito per l’applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto; deducevano inoltre l’illegittima revoca degli affidamenti e chiedevano il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Latina accoglieva parzialmente l’opposizione, escludendo la capitalizzazione trimestrale e sostituendola con quella annuale, ma rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo legittimo il recesso della banca. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 aprile 2015, dichiarava inammissibili i quattro motivi d’appello ancora rilevanti: per difetto di specificità della censura sulla documentazione e sulla revoca degli affidamenti; perché la richiesta di estendere la consulenza tecnica ad altri conti era esplorativa; per mancanza di soccombenza sulla capitalizzazione trimestrale, già esclusa dal Tribunale; e, quanto alle commissioni di massimo scoperto, per mancanza di soccombenza o novità della questione, oltre che per genericità delle contestazioni di nullità. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi. Il primo denunciava violazione degli artt. 337, 342, 115 e 116 c.p.c., contestando l’inammissibilità del motivo d’appello sui documenti e il giudizio d’insolvibilità della debitrice principale. Il secondo censurava l’inammissibilità della richiesta di estendere l’indagine tecnica ad altri conti correnti. Il terzo sosteneva che l’appello aveva contestato anche la capitalizzazione annuale degli interessi e chiesto l’eliminazione di ogni forma di capitalizzazione, sicché sussisteva soccombenza. Il quarto denunciava l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c. rispetto alla contestazione delle commissioni di massimo scoperto, sviluppando anche argomenti sull’usura e sulla nullità per difetto di causa. Il quinto riguardava le spese processuali. La banca eccepiva la tardività del ricorso per decorso del termine breve.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività, poiché mancava agli atti la copia della sentenza notificata con le relate necessarie a verificare il decorso del termine breve. Ha rigettato il primo motivo quanto alla censura sui documenti, perché non ne erano stati specificati il contenuto e la rilevanza, e lo ha dichiarato inammissibile quanto alle critiche sul giudizio di non solvibilità, trattandosi di valutazioni di merito. Ha rigettato il secondo motivo: l’indicazione dei conti ulteriori e la loro rilevanza non superavano la valutazione della richiesta come indagine esplorativa. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che nell’atto di appello era stata effettivamente posta la questione dell’esclusione anche della capitalizzazione annuale e di qualsiasi forma di capitalizzazione; sussisteva dunque soccombenza sul tema dell’anatocismo, anche in ragione dell’ampiezza delle conclusioni formulate in opposizione e della rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché privo di un collegamento specifico con le statuizioni impugnate e generico quanto alla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto; le argomentazioni sull’usura erano inoltre estranee alla ratio della decisione d’appello. Il quinto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini la nullità della capitalizzazione annuale degli interessi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Con riferimento all’eccezione del controricorrente di tardività del ricorso, per il decorso del termine breve d’impugnazione, ex artt. 325-326 c.p.c., manca in atti la copia della sentenza notificata con le relate di notifica necessarie, al fine di mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza dell’eccezione.
La tardività basata sul decorso del termine breve non può essere verificata se non è disponibile la sentenza notificata con le relative relate.
Il motivo è infondato quanto alla prima osservazione, considerato che dalla stessa trascrizione del motivo di appello contenuta nel ricorso per cassazione emerge come non fosse stata data, in realtà, alcuna indicazione sul contenuto dei documenti di cui trattasi, nè sulle ragioni della loro rilevanza in giudizio.
Il motivo d’appello deve indicare in modo specifico il contenuto dei documenti asseritamente trascurati e le ragioni della loro rilevanza; l’indicazione generica non soddisfa il requisito di specificità.
La seconda parte, infine, in cui si sostiene in generale la nullità per difetto di causa della commissione di massimo scoperto, è altresì inammissibile per genericità, non essendo specificato in cosa, esattamente, nella specie, consistesse la pattuizione e l’applicazione di tale commissione priva, com’è noto, di tipicità legale ed esprimentesi, nella pratica, in plurime varianti.
La censura relativa alla nullità della commissione di massimo scoperto, proposta in appello come questione nuova, non può essere scrutinata quando resta generica e non specifica la concreta pattuizione e applicazione contestata.
Il motivo è inammissibile quanto alla seconda parte, con cui si censura il giudizio di non solvibilità della debitrice principale, in quanto vengono articolate critiche di puro merito.
La censura diretta a ottenere una diversa valutazione di merito non è ammissibile come motivo di ricorso per cassazione.
Il motivo è infondato quanto alla prima osservazione, considerato che dalla stessa trascrizione del motivo di appello contenuta nel ricorso per cassazione emerge come non fosse stata data, in realtà, alcuna indicazione sul contenuto dei documenti di cui trattasi, nè sulle ragioni della loro rilevanza in giudizio.
La doglianza relativa alla valutazione o mancata considerazione delle prove documentali deve individuare i documenti e spiegare la loro rilevanza; la mera deduzione della loro presenza non è sufficiente.
Massime di principio
- La parte che impugna una decisione per omessa valutazione di documenti deve indicarne specificamente il contenuto e spiegare quale incidenza avrebbero avuto sulla decisione; il solo richiamo a documenti elencati nel fascicolo non basta.
- La richiesta di estendere una consulenza tecnica ad altri rapporti bancari è esplorativa se non individua con precisione i conti interessati e non chiarisce come l’indagine potrebbe incidere sull’accertamento del credito oggetto di causa o sulle domande proposte.
- La soccombenza, quale condizione dell’impugnazione, sussiste quando la domanda di esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi è stata formulata in modo ampio e il giudice di primo grado ha eliminato la capitalizzazione trimestrale ma applicato quella annuale; la nullità contrattuale è inoltre rilevabile d’ufficio.
- Nel ricorso per cassazione, le argomentazioni devono confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; sono inammissibili le censure generiche o attinenti a questioni estranee alle statuizioni contestate.
- La contestazione della nullità di una clausola relativa a commissioni bancarie deve precisare il contenuto concreto della pattuizione e le modalità della sua applicazione; una deduzione astratta e generica non consente il rilievo della nullità.
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