Cassazione Civile, Sentenza n. 13922/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L’erede del titolare di un conto corrente bancario con apertura di credito conveniva la banca davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo la nullità parziale delle pattuizioni relative agli interessi anatocistici trimestrali, agli interessi ultralegali determinati con clausola «ad uso piazza», alla commissione di massimo scoperto e alle valute, oltre alla rideterminazione del saldo e alla restituzione di somme indebitamente addebitate. La domanda restitutoria era inizialmente indicata in Euro 14.838,32. Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica contabile, dichiarava la nullità delle pattuizioni contestate e accertava un indebito di Euro 25.945,32, condannando la banca alla restituzione. In appello la banca contestava la consulenza, eccepiva la prescrizione dei crediti restitutori e chiedeva in subordine di applicare la capitalizzazione annuale. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 9 gennaio 2014, respingeva la contestazione della consulenza e la richiesta di capitalizzazione annuale, ma accoglieva in parte l’eccezione di prescrizione: rilevata l’assenza di prova del carattere non solutorio delle rimesse, rideterminava il credito in Euro 1.685,19. L’erede ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 167 c.p.c. Sosteneva: a) che l’eccezione di prescrizione della banca fosse generica perché non individuava le singole rimesse solutorie; b) che la Corte d’Appello avesse errato nel porre a suo carico la prova dell’esistenza e dell’entità dell’affidamento, da cui dipende la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie anziché solutorie; c) che l’affidamento, anche illimitato, dovesse ritenersi non contestato dalla banca e quindi provato.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta l’unico motivo. Respinge il profilo a), perché l’eccezione di prescrizione è sufficientemente allegata con l’affermazione dell’inerzia del titolare e la dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse solutorie. Respinge il profilo b), poiché, una volta eccepita la prescrizione, spetta al cliente provare l’esistenza del contratto di apertura di credito necessario a qualificare i versamenti come ripristinatori; in mancanza di affidamento, o per la parte di passivo eccedente il limite accordato, la prescrizione decorre dalla data del pagamento. Respinge il profilo c): dagli atti trascritti nel ricorso risultava che la banca aveva contestato la genericità della deduzione relativa all’apertura di credito e la mancanza di prova del rapporto; inoltre, l’attore non aveva tempestivamente allegato il limite del fido, indispensabile per verificare se le rimesse avessero superato l’affidamento. La tesi del fido illimitato risultava formulata soltanto in cassazione, senza indicazione della sua tempestiva deduzione nel merito. La decisione d’appello che aveva ridotto il credito restitutorio a Euro 1.685,19 resta quindi ferma. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
In materia di contratto di conto corrente bancario, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità, accordata
Nel conto corrente bancario, il termine di prescrizione della ripetizione dell’indebito decorre dal singolo pagamento quando il versamento è solutorio, perché il conto è scoperto senza affidamento o perché il pagamento copre un passivo eccedente il limite dell’affidamento. È il cliente che deve provare l’esistenza dell’apertura di credito per qualificare il versamento come ripristinatorio.
art. 2697 c.c.
In materia di contratto di conto corrente bancario, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità, accordata
Dopo l’eccezione di prescrizione della banca, incombe sul cliente la prova dell’apertura di credito che consenta di qualificare le rimesse come ripristinatorie; è inoltre necessaria la tempestiva allegazione del limite del fido, così da verificare se i versamenti abbiano coperto passività eccedenti.
art. 115 c.p.c.
Quanto al profilo sub c), non è esatto che la banca non abbia contestato l’affermazione dell’attore secondo cui il conto era affidato. Vero è, invece, che dalla stessa trascrizione del testo della comparsa di risposta della banca davanti al tribunale, contenuta nel ricorso per cassazione (pp. 9-22), risulta che la convenuta aveva eccepito l’assoluta genericità dell’atto di citazione (p. 11) e, in particolare, della deduzione dell’attore di “un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 11/01/035190”, denunciando altresì “la mancanza di una benchè minima prova, addirittura in punto di effettiva esistenza del rapporta bancario…” (p. 12).
Il principio di non contestazione non consente di considerare provata l’esistenza dell’affidamento quando la banca abbia contestato in modo specifico la deduzione del cliente, rilevandone la genericità e la carenza di prova.
art. 167 c.p.c.
In ogni caso, difetta, prima ancora della prova, la stessa tempestiva allegazione, da parte dell’attore del limite del fido, precisazione indispensabile ai fini della verifica dell’eventuale superamento dello stesso e, dunque, della qualificazione delle successive rimesse del correntista.
La parte che invoca la natura ripristinatoria delle rimesse deve allegare tempestivamente il limite dell’affidamento, indispensabile per determinare se il saldo passivo lo abbia superato e per qualificare i versamenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito bancario è sufficientemente proposta con l’affermazione dell’inerzia del titolare e la dichiarazione di volerne profittare; non è necessario che la banca individui analiticamente le singole rimesse solutorie.
- Nel conto corrente bancario, la prescrizione della ripetizione dell’indebito decorre dalla data del pagamento per le rimesse solutorie effettuate su conto non affidato o destinate a coprire un passivo eccedente il limite dell’affidamento; per le rimesse meramente ripristinatorie della disponibilità, il pagamento non determina tale decorrenza.
- A fronte dell’eccezione di prescrizione della banca, spetta al cliente provare l’esistenza dell’apertura di credito che qualifica le rimesse come ripristinatorie. Il cliente deve anche allegare tempestivamente il limite del fido, necessario a verificare se il passivo lo abbia superato.
- Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia contestato la deduzione relativa all’esistenza dell’affidamento, evidenziandone la genericità e la mancanza di prova; inoltre, non può supplire alla mancata allegazione tempestiva del limite del fido.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13921/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13925/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13926/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13924/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13923/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13881/2020 del 06/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →