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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13921/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società concorrente)

La controversia

La società resistente, titolare dal 7 febbraio 1972 della denominazione sociale contenente il patronimico «S.», aveva agito contro due società di capitali che avevano successivamente adottato denominazioni comprendenti lo stesso patronimico: una dal 25 febbraio 2003 e l’altra dall’11 maggio 2005. Le società operavano nel settore dell’edilizia e delle grandi opere. Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, con sentenza del 14 settembre 2011, aveva rigettato le domande di inibitoria e risarcimento, relative all’uso dei marchi, del segno e del patronimico nelle denominazioni sociali; il giudizio era stato sospeso limitatamente alle domande contro un’altra società. La Corte d’appello di Roma, Sezione specializzata, con sentenza del 18 marzo 2015, aveva accolto parzialmente l’appello della società attrice, accertando che l’uso del patronimico nelle denominazioni delle due società convenute costituiva concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. e violazione del diritto all’uso esclusivo della denominazione sociale. Le società soccombenti hanno proposto tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., hanno dedotto la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che l’appello avrebbe dovuto essere proposto davanti alla Sezione specializzata, considerata ufficio autonomo dotato di competenza propria, e che il gravame fosse quindi inammissibile per decadenza. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., hanno denunciato violazione degli artt. 21 e 22 e 12, lett. b), del codice della proprietà industriale, nonché degli artt. 2564 e 2567 c.c.: invocando l’unitarietà dei segni distintivi e il diritto degli omonimi di usare il proprio patronimico nell’attività economica, hanno sostenuto che la denominazione successiva potesse essere resa lecita mediante aggiunte differenziatrici. Con il terzo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ma formulato come censura di violazione dell’art. 2598 c.c., hanno contestato che la concorrenza sleale confusoria fosse stata fatta coincidere con la violazione della denominazione sociale anteriore, senza un autonomo accertamento dei suoi presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato: in base al principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19882/2019, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata appartenenti al medesimo ufficio giudiziario attiene alla ripartizione interna degli affari, non alla competenza; la questione di competenza in senso proprio sorge quando la controversia è proposta davanti a un diverso ufficio giudiziario. Il secondo è infondato: l’art. 21 del codice della proprietà industriale non legittima incondizionatamente l’uso del patronimico e, nel regime applicabile ratione temporis, richiede comunque il rispetto della correttezza professionale. La Corte d’appello aveva accertato in concreto la confondibilità, considerando la priorità della denominazione della resistente, il ruolo caratterizzante del patronimico, l’identità del settore e la capacità non adeguata delle aggiunte «Locatelli» e «Global Service» di distinguere le imprese, oltre a una concreta vicenda confusoria. L’eventuale legittimità dell’inserimento del cognome non esclude quindi l’obbligo della società che adotta successivamente una denominazione confondibile di differenziarla. Anche il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale non ha presunto la concorrenza sleale dalla sola lesione del segno, ma ha verificato i presupposti della confusione concorrenziale, compresi il rapporto concorrenziale effettivo, l’omogeneità delle attività e il concreto pericolo di confusione. Le ricorrenti sono state condannate in solido (?) al pagamento delle spese, liquidate in 8.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 1, lett. a), cod. propr. ind.

    In effetti anche l’invocato art. 21 cod.propr.ind. esige pur sempre il rispetto del canone generale della conformità alla correttezza professionale, che implica necessariamente un riscontro in concreto del rapporto concorrenziale fra le due imprese.

    L’uso del patronimico nell’attività economica, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, non è una scriminante automatica: deve rispettare la correttezza professionale, da valutare concretamente anche in rapporto alla concorrenza e alla confondibilità tra le imprese.

  • art. 2564 c.c.

    qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poichè anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata (Cass. 3/8/1987, n. 6678).

    Quando denominazioni di società di capitali che condividono un cognome identificante sono concretamente confondibili, la società che ha adottato per seconda la denominazione deve modificarla o integrarla in modo idoneo a distinguerla; la legittimità dell’uso del cognome non elimina tale obbligo.

  • art. 2598, n. 1, c.c.

    La Corte territoriale, proprio perchè non ha ritenuto di per sè vietata l’inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata, che ha censurato solo perchè fonte di confusione tra le due imprese, ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concorrenza sleale confusoria, che comprendono l’effettivo rapporto concorrenziale sul mercato fra le due imprese, l’omogeneità delle attività, il concreto pericolo di confusione del pubblico fra le rispettive attività dei due imprenditori concorrenti.

    La concorrenza sleale confusoria richiede un rapporto concorrenziale effettivo, omogeneità delle attività e un concreto pericolo di confusione del pubblico; il mero uso del patronimico non è di per sé illecito, ma può diventarlo quando ricorrano tali presupposti.

  • art. 327 c.p.c.

    La censura non è stata inequivocamente rinunciata, anche se con la memoria del 5/12/2019 le ricorrenti, preso atto della recente decisione delle Sezioni Unite del 23/07/2019 n. 19882, hanno inteso ribadire la fondatezza solo del secondo e terzo motivo di ricorso, insensibili alla citata pronuncia.

    La norma è menzionata nella formulazione del motivo relativo alla dedotta inammissibilità dell’appello per decadenza, ma la sentenza non ne offre una distinta interpretazione: la censura viene respinta perché poggia sull’erronea premessa che il riparto tra sezioni dello stesso ufficio sia una questione di competenza.

  • art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si presenta una questione di competenza in senso proprio solo nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti a tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

    La disciplina delle sezioni specializzate non trasforma in questione di competenza il riparto interno tra sezioni dello stesso ufficio; la competenza in senso proprio è invece rilevante se la causa è introdotta presso un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione competente.

  • art. 50-quater c.p.c.

    La parte interessata può far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

    Nel riparto tra sezioni ordinarie e specializzate dello stesso ufficio, il vizio deducibile autonomamente è la decisione in composizione monocratica anziché collegiale, nei limiti richiamati dalla norma; non è sufficiente lamentare l’assegnazione interna della causa alla sezione non corretta.

Massime di principio

  • Il riparto degli affari tra sezione ordinaria e sezione specializzata appartenenti al medesimo ufficio giudiziario è una questione di organizzazione interna e non di competenza; una questione di competenza in senso proprio sorge quando la controversia è proposta davanti a un ufficio giudiziario diverso da quello presso cui è istituita la sezione specializzata.
  • L’uso del patronimico nella denominazione di una società di capitali può essere legittimo, ma non prevale sul diritto alla denominazione anteriore quando, considerate priorità, attività svolte e capacità distintiva degli elementi aggiunti, determini un concreto rischio di confusione o associazione tra imprese concorrenti.
  • Quando due società di capitali utilizzano nella propria denominazione il medesimo cognome con efficacia identificante e sussiste possibilità di confusione in relazione all’attività, la società che ha adottato per seconda la denominazione deve modificarla o integrarla con elementi realmente idonei a distinguerla; la legittima titolarità o utilizzazione del cognome non costituisce deroga a tale obbligo.
  • La concorrenza sleale confusoria non discende automaticamente dalla violazione di un segno distintivo: occorre accertare in concreto il rapporto concorrenziale, l’omogeneità delle attività e il pericolo di confusione del pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeMarchiImpugnazioni
RamiCommercialeProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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