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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13926/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 111.274,30, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore derivante da una scopertura di conto corrente, sulla base della certificazione prevista dall’art. 50 TUB. Il correntista e il fideiussore avevano proposto opposizione contestando l’esistenza e l’ammontare del credito per l’applicazione di interessi asseritamente non dovuti, capitalizzazione trimestrale anatocistica, commissioni di massimo scoperto e giorni di valuta, chiedendo la nullità delle relative clausole e il ricalcolo del saldo. Il Tribunale di Lecce aveva accolto l’opposizione, ritenuto nulla la capitalizzazione trimestrale e, sulla base della consulenza tecnica, accertato un credito di Euro 2.500,12 a favore del correntista. La banca aveva appellato deducendo che i conti erano sorti dopo il 2000 e che le pattuizioni erano disciplinate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, oltre all’inutilizzabilità della CTU perché esplorativa e alla sua erroneità. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 6/2015 depositata il 12 gennaio 2015, aveva accolto l’appello, ritenendo che il regolamento contrattuale disciplinasse capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e giorni di valuta nel quadro della delibera CICR, e aveva richiamato il secondo conteggio del saldo elaborato dal CTU. In cassazione, i correntisti e il fideiussore hanno formulato quattro motivi: 1) omesso esame della dedotta usurarietà degli interessi, che il CTU avrebbe riscontrato oltre il tasso soglia; 2) omesso esame e travisamento delle conclusioni del CTU quanto alla distinzione tra quota capitale e interessi e tra importi lordi e netti; 3) violazione di legge e vizio motivazionale nell’interpretazione della relazione peritale relativa a un conto, per una pretesa omissione di conteggio del saldo; 4) violazione di legge perché la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare una condanna nel merito anziché rigettare l’opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, già revocato dal Tribunale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato. Il primo motivo è inammissibile perché la questione dell’usurarietà non era stata esaminata dal Tribunale e non risulta riproposta in appello dagli appellati vittoriosi in primo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; non poteva quindi essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è inammissibile perché diretto a contestare valutazioni di merito e l’apprezzamento della consulenza tecnica, non sindacabili in sede di legittimità sotto la veste dell’omesso esame. Il terzo motivo è inammissibile perché investe l’accertamento di merito e la motivazione della Corte d’appello supera il minimo costituzionale; l’insufficienza della motivazione non costituisce più motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile. Il quarto motivo è inammissibile per difetto d’interesse: l’espressa condanna al pagamento avrebbe comportato soltanto una modifica formale, poiché la Corte d’appello aveva accertato che era dovuta proprio la somma indicata nel decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La questione della usurarietà del tasso degli interessi non era stata affrontata dal tribunale, che aveva accolto l’opposizione dei correntisti sul solo profilo della illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi e non risulta – nè dalla sentenza impugnata, nè dallo stesso ricorso – essere stata riproposta dagli appellati, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in grado di appello (in quanto totalmente vittoriosi in primo grado, v Cass. sez. un. 11799/17); dunque non può più essere proposta in cassazione.

    La parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le questioni rimaste assorbite o non esaminate che intenda mantenere in discussione; se non lo fa, non può introdurle per la prima volta in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il terzo motivo è inammissibile, perchè le censure attengono al merito dell’accertamento della Corte d’appello e, del resto, la motivazione si colloca al di sopra del “minimo costituzionale” mentre la sua insufficienza non è più contemplata come motivo di ricorso in cassazione, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato.

    Nel testo novellato, l’insufficienza della motivazione non è autonomo motivo di ricorso per cassazione; il sindacato non consente inoltre di trasformare contestazioni sull’apprezzamento di merito o della consulenza tecnica in censure di omesso esame.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il quarto motivo è inammissibile, per difetto d’interesse. Infatti, la dedotta mancanza di una statuizione “nel merito”, cioè l’espressa pronuncia di condanna al pagamento della somma dovuta, si sostanzierebbe in una modifica puramente formale del dispositivo, atteso che la Corte d’appello ha accertato che la somma dovuta è proprio quella portata dal decreto ingiuntivo (p. 5 terz’ultimo capoverso).

    La censura di violazione di legge è inammissibile per difetto d’interesse quando la modifica richiesta inciderebbe soltanto formalmente sul dispositivo e non produrrebbe un’utilità concreta, dato che la decisione ha già accertato l’importo dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni rimaste non esaminate che intenda mantenere controverse; in mancanza, non può sottoporle per la prima volta alla Corte di cassazione.
  • La contestazione della lettura delle risultanze di una consulenza tecnica e la richiesta di un diverso apprezzamento dei conteggi attengono al merito e non diventano sindacabili in cassazione per il solo fatto di essere prospettate come omesso esame.
  • Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla decisione, la mera insufficienza della motivazione non è motivo di ricorso quando la motivazione supera il minimo costituzionale.
  • Manca l’interesse a ricorrere quando la statuizione richiesta determinerebbe soltanto una modifica formale del dispositivo, senza un’utilità concreta ulteriore rispetto all’accertamento già compiuto sull’importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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