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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01260/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento e il contestuale atto sanzionatorio relativi a IVA e IRAP per un’annualità d’imposta riferita a una società di persone, della quale era stato socio accomandante fino al recesso intervenuto successivamente. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso originario per asserita carenza di legittimazione del socio accomandante, rilevando inoltre che sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci litisconsorti necessari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto dalla società e non dal socio in proprio; 2) violazione degli artt. 10, 11 e 18 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2318 e 2320 c.c., affermando che il socio accomandante, destinatario dell’atto e indicato come coobbligato, aveva legittimazione a impugnare l’accertamento; 3) violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, contestando la declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio e sostenendo che, in tal caso, il giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del litisconsorzio e non dichiarare l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo. Ha affermato che nelle controversie aventi a oggetto l’accertamento dei redditi di società di persone e dei soci ricorre un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché il giudizio di primo grado e quello d’appello si erano svolti senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, entrambe le sentenze sono state dichiarate nulle. La causa è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i soggetti necessari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo, in relazione al preteso vizio di ultrapetizione o di erronea identificazione della parte ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza e del procedimento.

  • artt. 10, 11 e 18 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione ad agire nel processo tributario e della proponibilità del ricorso da parte del soggetto destinatario dell’atto.

  • artt. 2318 e 2320 c.c.

    Invocati per sostenere i limiti e la posizione del socio accomandante rispetto alla rappresentanza sociale e alla sua qualità di destinatario/coobbligato dell’atto.

  • art. 5 TUIR

    Utilizzato dalla Corte per ribadire l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Interpretato nel senso che, nelle controversie inscindibili riguardanti società di persone e soci, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato incidentalmente come possibile meccanismo di riunione, senza incidere sulla ratio decisoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone, la controversia è inscindibile perché coinvolge elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria della società e dei soci.
  • Il ricorso proposto da uno solo dei soci o dalla società impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • In presenza di litisconsorzio necessario originario nel processo tributario, la mancata integrazione del contraddittorio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma la nullità del giudizio con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Quando la ragione decisiva attiene alla mancanza di litisconsorzio necessario, i motivi che contestano ulteriori profili della decisione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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