Cassazione Civile, Sentenza n. 481/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Ristogel impugna una cartella esattoriale relativa a IRAP del periodo d'imposta 2008, anteriore alla scissione parziale (2009). Sostiene che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria non è tenuta in via solidale e illimitata per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi ante-scissione, ma solo per le sanzioni amministrative e, comunque, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito; inoltre deduce che l'eventuale responsabilità sarebbe di carattere regressivo (il creditore dovrebbe prioritariamente agire contro la società cui la passività è stata attribuita nel progetto di scissione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione parziale, le società beneficiarie rispondono in via solidale e senza limiti patrimoniali ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 472/1997. Ha precisato che la disciplina tributaria speciale prevale sul regime di responsabilità limitata previsto dal codice civile (art. 2506-quater e connessi) e che tale maggior tutela del fisco è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale. La Ristogel è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I commi relativi alla responsabilità per debiti tributari delle società scisse stabiliscono responsabilità concorrente e solidale, senza limite patrimoniale, delle società beneficiarie per imposte, sanzioni, interessi ed altri debiti riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione
art. 15 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
"nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto"
Conferma il principio di solidarietà anche per le somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni commesse anteriormente alla scissione, estendendo la responsabilità alle società beneficiarie anche in caso di scissione parziale
"ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico"
Disciplina civile della scissione parziale che pone un limite di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni civili; la Corte ha ritenuto che tale limite non si applichi alle obbligazioni tributarie per effetto della norma tributaria speciale
Norme civilistiche sull'operazione di scissione e sulla destinazione degli elementi dell'attivo e del passivo; utili per il confronto sistematico ma subordinate alla disciplina tributaria speciale in materia di responsabilità per debiti fiscali
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la cartella notificata alla Ristogel è stata emessa ai sensi di tale disposizione
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale 26 aprile 2018, n. 90
Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'art. 173 TUIR e l'art. 15 del d.lgs. 472/1997, confermando la legittimità del trattamento più favorevole del fisco rispetto agli altri creditori e la possibilità per la beneficiaria di esperire azioni di regresso
Massime di principio
- In caso di scissione parziale, le norme tributarie (art. 173 TUIR e art. 15 d.lgs. 472/1997) attribuiscono alle società beneficiarie responsabilità solidale e illimitata per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione
- Il limite di responsabilità previsto dal codice civile per le obbligazioni civili (art. 2506-quater) non si applica alle obbligazioni tributarie quando la disciplina tributaria speciale dispone diversamente
- Il fisco può agire direttamente e senza oneri preliminari verso qualsiasi società partecipante alla scissione per l'intero importo del credito tributario; tuttavia la società che paga ha diritto di regresso verso le altre coobbligate nei limiti civilistici
- Per le sanzioni amministrative fiscali vale lo stesso principio di solidarietà stabilito dalla normativa tributaria, quindi anche le sanzioni antecedenti alla scissione possono essere richieste alle beneficiarie
- Operazioni di scissione richiedono particolare attenzione preventiva: le società beneficiarie dovrebbero verificare la posizione fiscale della scissa e prevedere garanzie/accordi interni per gestire il rischio di debiti pregressi
- Il contribuente resta libero di contestare la pretesa tributaria (es. opposizione alla cartella), ma ciò non preclude l'azione diretta del fisco nei confronti delle società beneficiarie
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