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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 481/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Ristogel impugna una cartella esattoriale relativa a IRAP del periodo d'imposta 2008, anteriore alla scissione parziale (2009). Sostiene che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria non è tenuta in via solidale e illimitata per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi ante-scissione, ma solo per le sanzioni amministrative e, comunque, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito; inoltre deduce che l'eventuale responsabilità sarebbe di carattere regressivo (il creditore dovrebbe prioritariamente agire contro la società cui la passività è stata attribuita nel progetto di scissione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione parziale, le società beneficiarie rispondono in via solidale e senza limiti patrimoniali ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 472/1997. Ha precisato che la disciplina tributaria speciale prevale sul regime di responsabilità limitata previsto dal codice civile (art. 2506-quater e connessi) e che tale maggior tutela del fisco è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale. La Ristogel è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    I commi relativi alla responsabilità per debiti tributari delle società scisse stabiliscono responsabilità concorrente e solidale, senza limite patrimoniale, delle società beneficiarie per imposte, sanzioni, interessi ed altri debiti riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione

  • art. 15 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto"

    Conferma il principio di solidarietà anche per le somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni commesse anteriormente alla scissione, estendendo la responsabilità alle società beneficiarie anche in caso di scissione parziale

  • art. 2506-quater cod. civ.

    "ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico"

    Disciplina civile della scissione parziale che pone un limite di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni civili; la Corte ha ritenuto che tale limite non si applichi alle obbligazioni tributarie per effetto della norma tributaria speciale

  • art. 2506-2506-bis cod. civ.

    Norme civilistiche sull'operazione di scissione e sulla destinazione degli elementi dell'attivo e del passivo; utili per il confronto sistematico ma subordinate alla disciplina tributaria speciale in materia di responsabilità per debiti fiscali

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la cartella notificata alla Ristogel è stata emessa ai sensi di tale disposizione

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale 26 aprile 2018, n. 90

    Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'art. 173 TUIR e l'art. 15 del d.lgs. 472/1997, confermando la legittimità del trattamento più favorevole del fisco rispetto agli altri creditori e la possibilità per la beneficiaria di esperire azioni di regresso

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, le norme tributarie (art. 173 TUIR e art. 15 d.lgs. 472/1997) attribuiscono alle società beneficiarie responsabilità solidale e illimitata per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione
  • Il limite di responsabilità previsto dal codice civile per le obbligazioni civili (art. 2506-quater) non si applica alle obbligazioni tributarie quando la disciplina tributaria speciale dispone diversamente
  • Il fisco può agire direttamente e senza oneri preliminari verso qualsiasi società partecipante alla scissione per l'intero importo del credito tributario; tuttavia la società che paga ha diritto di regresso verso le altre coobbligate nei limiti civilistici
  • Per le sanzioni amministrative fiscali vale lo stesso principio di solidarietà stabilito dalla normativa tributaria, quindi anche le sanzioni antecedenti alla scissione possono essere richieste alle beneficiarie
  • Operazioni di scissione richiedono particolare attenzione preventiva: le società beneficiarie dovrebbero verificare la posizione fiscale della scissa e prevedere garanzie/accordi interni per gestire il rischio di debiti pregressi
  • Il contribuente resta libero di contestare la pretesa tributaria (es. opposizione alla cartella), ma ciò non preclude l'azione diretta del fisco nei confronti delle società beneficiarie

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