Cassazione Civile, Sentenza n. 631/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dopo un sinistro stradale, un minore, ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico, aveva dichiarato ai medici di essere testimone di Geova e aveva rifiutato eventuali trasfusioni, nonostante gli fosse stato rappresentato un elevato rischio di emorragia. Su richiesta dei sanitari, il Giudice tutelare aveva autorizzato il trattamento trasfusionale con decreto del 7 marzo 2019; i genitori avevano reclamato il provvedimento e il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto del 5 dicembre 2019, nominato un curatore speciale, aveva rigettato la domanda. Il trattamento non era stato poi eseguito, perché il minore era guarito senza necessità di trasfusioni. I genitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: hanno denunciato l’omesso ascolto del minore e la lesione del suo diritto di autodeterminarsi nelle cure secondo le proprie convinzioni religiose; hanno contestato che il Tribunale non avesse accertato la maturità e la capacità di discernimento del minore, prossimo alla maggiore età; hanno censurato la nomina del curatore speciale, assumendo che non vi fosse conflitto d’interessi tra genitori e figlio; infine, hanno lamentato l’omesso esame della dedotta condotta allarmistica e suggestiva del personale medico e dell’asserita assenza di necessità della trasfusione, di pericolo di vita e di incapacità del minore di scegliere. Le censure riguardavano la legittimità dell’autorizzazione, ma non contestavano l’autonoma ratio del decreto secondo cui il trattamento autorizzato non era stato eseguito e il provvedimento era ormai privo di efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i quattro motivi. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano censurato l’autonoma ratio del decreto impugnato, che aveva escluso l’interesse al reclamo perché l’autorizzazione non era stata eseguita e il trattamento era divenuto superfluo dopo la guarigione del minore. Tale ratio era da sola sufficiente a sorreggere la decisione. La Corte ha inoltre precisato che, anche nell’azione di mero accertamento, l’interesse può prescindere dall’attualità della lesione, ma richiede che la lesione esista almeno al momento della decisione: nella specie si chiedeva l’accertamento del pericolo di una lesione eventuale, mai verificatasi, senza uno stato di obiettiva incertezza idoneo a fondare l’interesse ad agire. Le repliche scritte dei ricorrenti alle conclusioni del pubblico ministero sono state dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 379, comma 3, c.p.c.; non si è provveduto sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto difese.
Norme richiamate
Le “repliche a conclusioni scritte del Pubblico Ministero” depositate dai ricorrenti in prossimità dell’udienza pubblica sono irricevibili, non essendo ammesse dall’art. 379 c.p.c., comma 3, ed avendo i ricorrenti potuto replicare alle conclusioni del Procuratore Generale, in sede di discussione della causa all’udienza pubblica.
La disposizione non ammette il deposito di repliche scritte alle conclusioni del pubblico ministero in prossimità dell’udienza quando la parte ha potuto replicare oralmente in udienza.
Massime di principio
- L’interesse ad agire per un’azione di mero accertamento può sussistere anche senza una lesione attuale, se vi è un’incertezza oggettiva sull’esistenza o sulla portata di un rapporto giuridico e l’intervento giudiziale è idoneo a rimuoverla.
- L’interesse ad agire deve tuttavia sussistere sia al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, sia al momento della decisione; non basta la mera eventualità o il pericolo di una lesione mai verificatasi quando non persista un’incertezza oggettiva giuridicamente rilevante.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura di una di esse rende inammissibile l’impugnazione, poiché l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre non potrebbe modificare la decisione.
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