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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 482/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale per omesso versamento IRAP relativa al periodo d'imposta 2008 (anteriore alla scissione avvenuta nel 2009). Ristogel, beneficiaria di una scissione parziale, contestava la propria responsabilità solidale per i debiti tributari della società scissa, sostenendo che, nella scissione parziale, la responsabilità delle società beneficiarie fosse limitata (eventualmente solo per le sanzioni e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito) e non illimitata come sostenuto dall'Agenzia e applicato dalla Commissione regionale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi della normativa tributaria (in particolare l'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986 e l'art. 15 del d.lgs. n. 472/1997), le società beneficiarie di una scissione parziale sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La disciplina tributaria speciale prevale sulle norme codicistiche che invece prevedono un limite patrimoniale per la responsabilità civile; resta comunque impregiudicata la possibilità per la beneficiaria di esperire azioni di regresso nei confronti degli altri coobbligati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A., con liquidazione degli importi indicati nella sentenza

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella di pagamento è stata emessa ai sensi di questa norma (regolante la riscossione coattiva tributaria)

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 (commi 12 e 13)

    Stabilisce la responsabilità concorrente e, per il fisco, la natura solidale e senza limiti quantitativi delle obbligazioni delle società beneficiarie per imposte, sanzioni e interessi riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione; principio che ha portato alla conferma della responsabilità illimitata della beneficiaria nei confronti dell'Erario

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15

    "nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto"

    Conferma, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione anche parziale per violazioni commesse anteriormente all'efficacia della scissione

  • codice civile, art. 2506-quater

    "ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico"

    Disciplina civilistica che prevede, per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione parziale, un limite di responsabilità nella misura del valore del patrimonio netto assegnato; la Corte ha precisato che tale limite non si applica alle obbligazioni tributarie, per effetto del principio di specialità della normativa fiscale

  • codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater (richiamati)

    Norme civilistiche richiamate dalla ricorrente per sostenere un regime di responsabilità limitata/regressiva; la Corte ha ritenuto che, rispetto ai debiti fiscali anteriori alla scissione, prevalga la disciplina tributaria

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 90 del 26 aprile 2018

    La Corte costituzionale ha già ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 173 DPR 917/1986 e l'art. 15 d.lgs. 472/1997, confermando la legittimità del trattamento più favorevole al fisco rispetto ad altri creditori

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in dispositivo per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, registrata nella sentenza

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, per i debiti tributari riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione le società beneficiarie rispondono solidalmente e senza limite patrimoniale nei confronti dell'Erario (art. 173 DPR 917/1986 e art. 15 d.lgs. 472/1997).
  • La disciplina civilistica che limita la responsabilità al valore del patrimonio assegnato (art. 2506-quater c.c.) non prevale sulla normativa tributaria speciale; il fisco può agire direttamente contro qualsiasi beneficiaria.
  • La società beneficiaria che paga può esercitare azione di regresso verso gli altri coobbligati (inclusa la scissa) entro i limiti e secondo le regole civilistiche previste per il regresso.
  • Ricevuta una cartella relativa a debiti ante scissione, la beneficiaria può (e deve) valutare sia la possibilità di impugnare la pretesa tributaria sia di conservare il diritto di regresso; non è sufficiente invocare, in automatico, il limite del patrimonio netto trasferito per opporre l'esigibilità.
  • In fase di operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, cessioni) è cruciale effettuare due diligence fiscale approfondite e prevedere, nei piani e nei contratti, garanzie o patti di regresso per allocare correttamente i rischi tributari pregressi

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