Cassazione Civile, Sentenza n. 479/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia Sud impugna la decisione della C.T.R. che aveva rigettato l'appello contro l'accoglimento del ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo collegato a quattro cartelle di pagamento. La ricorrente deduce principalmente che il giudice d'appello ha rifiutato di valutare documenti prodotti tardivamente in primo grado ma validi in appello ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, art.58, che comprovavano la rituale notifica di tre cartelle esattoriali; un secondo motivo riguarda la statuizione sulle spese del secondo grado nonostante la mancata costituzione di controparte
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo), ritenendo che la C.T.R. non si sia attenuta ai principi del D.Lgs. n.546/1992 che consentono la produzione di nuovi documenti in appello e l'esame di documenti tardivamente depositati in primo grado se acquisiti al fascicolo e prodotti nei termini per l'appello. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame tenendo conto della documentazione ammissibile e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti in appello e l'esame di documenti tardivamente prodotti in primo grado; prevale sulla disciplina processuale civile ordinaria in virtù del principio di specialità
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Principio di specialità: la norma processuale tributaria prevale sulla norma processuale civile ordinaria quando applicabili entrambe
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
Il termine perentorio previsto per il deposito documentale si applica anche al grado di appello; i documenti prodotti entro tale termine devono essere esaminati dal giudice d'appello
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
Norma richiamata in tema di spese processuali tributari; nel caso le questioni sulle spese sono state assorbite ma la Corte ha rinviato anche per la regolazione delle spese
Codice di procedura civile, art. 360, c.1, n.3
Fondamento di legittimità per il ricorso in Cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto); utilizzato dalla ricorrente per impugnare la valutazione del giudice d'appello
Codice di procedura civile, art. 345
Norma civile ordinaria sulla produzione documentale tardiva; la Corte afferma che non si applica in presenza della specifica disciplina tributaria (art.58 D.Lgs. 546/1992)
Decreto-legge n.137/2020, art.23, comma 8-bis e D.L. n.105/2021, art.7 (convertito in L. n.126/2021)
Riferimenti alle norme emergenziali che hanno consentito lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica
Massime di principio
- In materia tributaria il giudice d'appello può ammettere e valutare nuovi documenti prodotti in appello ai sensi dell'art.58 D.Lgs. 546/1992, anche se quei documenti sono stati depositati tardivamente in primo grado
- La disciplina processuale tributaria prevale su quella civile ordinaria (principio di specialità): norme come l'art.345 c.p.c. non impediscono automaticamente la valutazione in appello di documenti nuovi o tardivi quando la norma tributaria lo consente
- Documenti tardivamente depositati nel primo grado, se acquisiti al fascicolo e prodotti entro i termini dell'appello, devono essere esaminati dal giudice d'appello; l'irritualità della produzione può incidere soprattutto sulla ripartizione delle spese, non sull'ammissibilità nel merito
- Chi intende opporsi a un provvedimento cautelare collegato a cartelle di pagamento (es. preavviso di fermo amministrativo) deve curare la produzione documentale in appello: la prova della regolare notifica delle cartelle è decisiva e, se prodotta tempestivamente in appello, va valutata sul merito
- Per impugnare in Cassazione motivi relativi a erronea applicazione di norme processuali si utilizza l'art.360 c.1 n.3 c.p.c.; è strategico far valere il contrasto tra disciplina tributaria e civile ordinaria quando ricorra il principio di specialità
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