Cassazione Civile, Sentenza n. 478/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva disatteso l'appello di Avicola Adriatica contro la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria e dei relativi atti presupposti. Le censure vertono su: (i) presunto contrasto motivazione/dispositivo; (ii) vizio procedurale per errata o omessa notifica del ricorso introduttivo a taluni enti (Nocciano vs Rosciano; mancata notifica a Camera di Commercio e Consorzio); (iii) omissione di pronuncia su specifici motivi (tra cui l'inidoneità delle ingiunzioni fiscali/estratti di ruolo a fondare l'iscrizione ipotecaria); (iv) errata applicazione delle norme sul procedimento di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973) e sulla giurisdizione (d.lgs. 546/1992); (v) inammissibilità dei motivi aggiunti e della produzione di copie senza gli originali; (vi) contestazione della regolarità delle notifiche e dei termini di iscrizione a ruolo; (vii) questioni relative al potere di asseverazione dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti dalla ricorrente. In sintesi: (a) la CTR aveva correttamente ritenuto la ritualità degli atti presupposti (cartelle/ingiunzioni) e, perciò, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per mancata tempestiva contestazione degli atti anteriori; (b) non sussisteva litisconsorzio necessario tra gli enti impositivi né obbligo di rimessione al primo giudice per le questioni di notifica dedotte; (c) l'ingiunzione fiscale è strumento legittimo di riscossione per tributi locali e può concorrere a fondare una iscrizione ipotecaria; (d) il preavviso di iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione forzata soggetto al regime dell'art. 50 DPR 602/1973 (avviso di intimazione per avvio espropriazione); (e) la prova della notifica può essere fornita dall'avviso di ricevimento e dalle copie prodotte, salvo contestazioni specifiche e circostanziate della conformità agli originali; (f) la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è considerato atto dell'esecuzione forzata soggetto alla previsione dell'avviso di intimazione e al termine annuale per l'inizio dell'espropriazione previsto dall'art. 50, c. 2.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 può avere ad oggetto crediti fondati su cartelle esattoriali e/o ingiunzioni; la rilevanza per la giurisdizione e per l'ammissibilità dell'impugnazione dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 e-bis e art. 24
Per l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria è requisito di ammissibilità che siano tempestivamente contestati gli atti presupposti (es. iscrizione a ruolo, cartelle, ingiunzioni); l'eventuale accertamento incidentale sulla natura dei crediti rileva per la competenza.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59
Richiamati nei motivi di nullità processuale; la Corte ha ritenuto non sussistente l'obbligo di rimessione al primo grado o il litisconsorzio necessario nelle circostanze dedotte.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 2
Invocato per censurare presunti contrasti tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto la motivazione aderente alla decisione e legittima per relationem dove opportuno.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla presunta omissione di pronuncia su motivi di appello; la Corte ha ritenuto che i motivi erano stati implicitamente o esplicitamente trattati e, in ogni caso, che alcune censure erano inammissibili per difetto di interesse o per carenza di tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
Codice civile, art. 2719
La produzione in copia di atti ha efficacia probatoria ai sensi di art. 2719 c.c.; la contestazione della conformità alla copia deve essere specifica e circostanziata, non generica.
Codice civile, art. 1335
Rif. alla presunzione di conoscenza della notifica: la notifica perfezionata con avviso di ricevimento produce presunzione di conoscenza del destinatario, superabile solo con prova di impossibilità di prenderne cognizione senza colpa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, valutato dalla Corte nei confronti della ricorrente.
d.l. n. 669 del 1996, art. 5, c. 5 (conv. in I. n. 30 del 1997, art. 5, lett. e)
Richiamata rispetto al tema del potere di asseverazione degli atti dell'agente della riscossione: la Corte ha ritenuto che l'asserita limitazione del potere di asseverazione non incide sulla rilevanza probatoria delle copie secondo l'art. 2719 c.c., salvo specifiche contestazioni.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un preavviso di iscrizione ipotecaria è necessario aver tempestivamente contestato gli atti presupposti (cartelle esattoriali o ingiunzioni). In mancanza, l'impugnazione dell'iscrizione può risultare inammissibile per carenza di interesse.
- La giurisdizione per le controversie sull'iscrizione ipotecaria si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione: se tributari, la competenza è del giudice tributario; se non tributari, del giudice ordinario; se entrambi, ciascuno per la propria parte.
- Le ingiunzioni fiscali sono strumento legittimo per la riscossione dei tributi locali e possono costituire titolo idoneo a fondare un provvedimento di iscrizione ipotecaria, salvo che non siano specificamente e tempestivamente annullate.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è equiparabile a un atto di esecuzione forzata disciplinato dall'art. 50 DPR 602/1973; pertanto non richiede il medesimo avviso di intimazione con il relativo regime temporale.
- La prova della regolarità della notifica può essere fornita mediante avviso di ricevimento e copie prodotte in giudizio; la contestazione della conformità delle copie all'originale richiede eccezioni chiare, specifiche e circostanziate, non formule generiche.
- La mancata notifica di un ente al primo grado può rendere inammissibile l'appello diretto contro tale ente, ma non determina automaticamente un litisconsorzio necessario tra tutti gli enti creditori diversi quando l'azione esecutiva è esercitata dall'agente della riscossione.
- Nelle controversie in cui le parti non svolgono attività difensiva in Cassazione, la Corte può non decidere sulle spese e può richiedere l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa.
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