Cassazione Civile, Sentenza n. 604/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
La controversia
A una minore, affetta da una massa tumorale, era stato proposto un accertamento bioptico, al quale lei e i genitori avevano acconsentito. La minore e i genitori, Testimoni di Geova, avevano però negato il consenso alle eventuali emotrasfusioni necessarie. Su richiesta dei sanitari, il Tribunale per i minorenni aveva sospeso provvisoriamente i genitori dalla responsabilità genitoriale e affidato la minore al Comune; il Giudice tutelare, con decreto del 6 maggio 2019, aveva autorizzato i medici a procedere alle trasfusioni qualora necessarie durante la biopsia, poi eseguita senza ricorrervi. I genitori avevano reclamato il decreto, denunciando la mancata audizione della minore, cosciente e capace di autodeterminarsi. Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto del 27 giugno 2019, aveva dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di interesse, poiché il trattamento autorizzato non era stato necessario e l’esame era già stato eseguito. In Cassazione i genitori hanno sostenuto: con il primo motivo, che permaneva l’interesse a ottenere tutela del diritto della minore all’autodeterminazione sanitaria, all’ascolto e al rispetto delle convinzioni religiose, nonché dei diritti e dell’immagine genitoriali; con il secondo, che il dissenso alle trasfusioni non costituiva un rischio per la minore e che mancavano rischi per la vita e la salute tali da giustificare un’autorizzazione preventiva; con il terzo, la violazione del diritto della minore, capace di discernimento, all’autodeterminazione consapevole e all’ascolto; con il quarto, l’abnormità dei provvedimenti adottati in assenza di necessità e urgenza, anche quanto all’affidamento provvisorio al Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’interesse ad agire deve sussistere anche al momento della decisione e, pur non richiedendosi l’attualità della lesione, è necessaria almeno una lesione esistente. Al momento della decisione del Tribunale per i minorenni, l’autorizzazione alle trasfusioni riguardava un trattamento divenuto non necessario, poiché la biopsia era stata eseguita senza trasfusioni; la lesione dedotta era quindi soltanto eventuale e non sussisteva un’incertezza oggettiva idonea a fondare l’interesse all’accertamento richiesto. Gli ulteriori profili del primo motivo e i motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano argomenti sulla legittimità del decreto del Giudice tutelare senza confrontarsi con la ratio del provvedimento impugnato, consistente nella declaratoria d’inammissibilità del reclamo per difetto d’interesse. Le repliche scritte dei ricorrenti alle conclusioni del Pubblico Ministero sono state dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 379, terzo comma, c.p.c., essendo stata possibile la replica orale in udienza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 379, comma 3, c.p.c.
Le “repliche a conclusioni scritte del Pubblico Ministero” depositate dai ricorrenti in prossimità dell’udienza pubblica sono irricevibili, non essendo ammesse dall’art. 379 c.p.c., comma 3, ed avendo i ricorrenti potuto replicare oralmente alle conclusioni del Procuratore Generale, in sede di discussione della causa all’udienza pubblica.
La norma non ammette repliche scritte alle conclusioni del Pubblico Ministero quando la parte ha potuto replicare oralmente in udienza.
Massime di principio
- L’interesse ad agire deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, valutato in relazione alla domanda originariamente formulata.
- Per l’interesse ad agire non è necessaria l’attualità della lesione: può bastare un’incertezza oggettiva sull’esistenza o sulla portata di un rapporto giuridico, purché sia configurabile una lesione del diritto. La mera eventualità o il pericolo di una lesione, quando questa non si sia verificata e non residui un’incertezza oggettiva, non fondano l’interesse all’accertamento.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; sono inammissibili le censure che ripropongono questioni di merito senza contestare la statuizione processuale posta a fondamento della decisione.
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