Cassazione Civile, Ordinanza n. 33930/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare, insieme ai fideiussori, ha opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente per il pagamento di una penale prevista dal contratto in caso di risoluzione anticipata. In primo grado l’opposizione è stata rigettata; in appello è stata confermata la validità della clausola penale, ritenuta compatibile con l’art. 1526, comma 2, c.c., ed è stata esclusa la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio sul valore del bene. I ricorrenti hanno poi proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., sostenendo la nullità della clausola per contrasto con la disciplina del leasing traslativo e per la pretesa mancata considerazione del valore di mercato dell’immobile restituito; 2) violazione degli artt. 1526, comma 2, c.c., 1384 c.c. e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse negato la riduzione della penale e avesse considerato un valore non correttamente parametrato al mercato; 3) nullità della sentenza per mancata adeguata motivazione sul rigetto della richiesta di c.t.u.; 4) violazione della normativa antiusura, assumendo che la penale per estinzione anticipata dovesse entrare nel calcolo del tasso effettivo globale e rendere usuraria la clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, e in parte anche inammissibili, tutti i motivi. In particolare, ha affermato che nel leasing traslativo è ammissibile una clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento, preveda la restituzione del bene e l’addebito all’utilizzatore delle somme dovute, con detrazione di quanto il concedente abbia ricavato dalla riallocazione del bene; tale pattuizione non è nulla se non consente un ingiustificato arricchimento del concedente e resta soggetta alla lettura secondo correttezza e buona fede e, se del caso, alla riduzione della penale manifestamente eccessiva. Ha inoltre escluso che la valutazione dell’usurarietà possa includere penali dovute solo in caso di inadempimento, e ha ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale sulla superfluità della c.t.u. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo, la disciplina analoga a quella della vendita con riserva di proprietà consente la restituzione del bene e il riconoscimento al concedente di una indennità/penale, purché non produca un vantaggio ingiusto; il patto va letto e applicato in modo da evitare locupletazioni indebite e può essere sottoposto a riduzione equitativa se eccessivo.
La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice secondo equità, valutando le circostanze del caso e l’interesse del creditore all’adempimento.
La clausola di leasing deve essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, specie quanto al meccanismo di detrazione del valore del bene.
Richiamato per distinguere il leasing di godimento, in cui la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite.
L’equo compenso e il risarcimento del danno devono ristorare integralmente il concedente, secondo il principio di indifferenza, senza attribuirgli più di quanto avrebbe avuto in caso di esatto adempimento.
La riduzione del risarcimento è ammessa se la vendita del bene a prezzo vile sia dipesa da negligenza del concedente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state proposte per violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono state respinte perché infondate.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
La verifica dell’usura non comprende i costi eventuali dovuti solo in caso di inadempimento, come le penali di estinzione anticipata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti al rigetto, in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la clausola che preveda, in caso di risoluzione per inadempimento, l’acquisizione dei canoni e la detrazione del ricavato dalla rivendita del bene non è di per sé nulla, se il meccanismo contrattuale impedisce un arricchimento ingiustificato del concedente.
- La disciplina analogica dell’art. 1526 c.c. nel leasing traslativo mira a bilanciare le posizioni delle parti: il concedente ha diritto alla restituzione del bene, a un equo compenso per il godimento e al risarcimento del danno, ma non può trattenere somme eccedenti quanto avrebbe conseguito con l’esatto adempimento.
- La penale inserita in un contratto di leasing può essere ridotta ex art. 1384 c.c. solo se risulti manifestamente eccessiva, all’esito di una valutazione concreta delle circostanze e dell’interesse del creditore all’adempimento.
- Il criterio di detrazione del valore del bene, ai fini della quantificazione del credito del concedente, deve essere letto secondo correttezza e buona fede: se il bene non è ancora venduto si considera il valore commerciale, se è già venduto si considera il ricavato della vendita, salvo riduzione se la vendita sia avvenuta a prezzo vile per negligenza del concedente.
- Ai fini della verifica dell’usurarietà di un contratto di finanziamento non si computano i costi meramente eventuali e patologici, dovuti solo in caso di inadempimento, come le penali per estinzione anticipata, perché non fanno parte del costo fisiologico del credito.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere negata quando il giudice ritenga la causa già sufficientemente istruita e la richiesta appaia esplorativa, purché la decisione sia motivata in modo congruo.
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