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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e contraddittorio endoprocedimentale, a una contribuente furono notificati due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati sull'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (redditometro), in relazione a beni indice di capacità contributiva e a spese per incrementi patrimoniali e mantenimento dei beni. La contribuente contestò gli atti sostenendo, nei gradi di merito, di aver ricevuto dal coniuge, lavoratore in Svizzera con reddito elevato, le somme necessarie per far fronte a tali spese, e lamentando che l'Amministrazione e poi i giudici di merito non avessero valorizzato la documentazione prodotta. Nel ricorso per cassazione dedusse due motivi: con il primo, violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che gravasse solo su di lei dimostrare l'esistenza delle disponibilità economiche del nucleo familiare e non anche l'effettivo impiego di tali somme per le spese contestate; con il secondo, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto sanata, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., la nullità della notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso l'Agenzia, poiché l'Avvocatura si era tempestivamente costituita e aveva svolto compiutamente le difese. Nel merito, ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: in tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca la provenienza delle spese da redditi o disponibilità del nucleo familiare deve provare non solo la disponibilità, l'entità e la durata del possesso di tali risorse, ma anche fornire documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che esse siano state o potessero essere utilizzate per sostenere le spese contestate; nel caso concreto la ricorrente non aveva indicato in modo analitico quali documenti dimostrassero l'effettiva provenienza delle somme dal coniuge né in quale misura. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato ai sensi del previgente art. 360, n. 5 c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo secondo la nuova formulazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e presa d'atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    nell'accertamento sintetico il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque di risorse ulteriori, ma deve provare l'entità e la durata del possesso e fornire elementi documentali sintomatici della loro utilizzazione o possibile utilizzazione per le spese contestate

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    la nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanata se il destinatario, tramite il difensore costituito, ha comunque ricevuto l'atto e ha potuto svolgere compiutamente le difese

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione può denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale applicata dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    per le sentenze successive alla riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non il semplice difetto di sufficienza o inadeguatezza della motivazione

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la soccombenza del ricorrente comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente che invochi risorse del nucleo familiare come fonte delle spese contestate deve fornire prova contraria specifica sulla disponibilità, sull'entità e sulla durata di tali risorse, non essendo sufficiente allegare in modo generico l'esistenza di mezzi economici familiari.
  • La prova contraria nel redditometro non richiede di dimostrare in modo rigoroso il singolo impiego materiale delle somme, ma esige che la documentazione prodotta consenta di inferire in modo plausibile che quelle risorse siano state o potessero essere destinate alle spese oggetto di accertamento.
  • Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione di una sentenza depositata dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve rispettare il nuovo perimetro del vizio, limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; è inammissibile la doglianza che miri soltanto a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • La notifica del ricorso per cassazione effettuata presso un soggetto diverso da quello formalmente indicato come destinatario può considerarsi viziata, ma la nullità è sanata se il difensore costituito ha comunque ricevuto l'atto e svolto pienamente il contraddittorio, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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