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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39738/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato in cassazione la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che i report internazionali avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente in Bangladesh una situazione di violenza indiscriminata idonea a integrare la protezione sussidiaria. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 32 d.lgs. n. 251/2007, lamentando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria: affermava che non fosse stato adeguatamente considerato il pericolo derivante dallo zio paterno, il quale lo avrebbe privato dei beni ereditati, nonché le sue condizioni di povertà e i rischi legati alla diffusione del Covid-19 in Bangladesh.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso, sulla base di fonti informative recenti, la sussistenza in Bangladesh di una violenza indiscriminata di intensità tale da integrare l'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007; la censura era comunque diretta a sollecitare una diversa valutazione di fatto, non denunciata nei limiti consentiti in cassazione. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso l'attualità del rischio dedotto nei confronti del richiedente, ritenendo che lo zio avesse già di fatto ottenuto i beni del fratello morto; le ulteriori allegazioni sulla vulnerabilità risultavano generiche e carenti di autosufficienza, oltre a risolversi in questioni di merito non sindacabili. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la valutazione della situazione del Paese d'origine debba fondarsi su fonti informative internazionali attendibili.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    La Corte ribadisce che la protezione sussidiaria presuppone un conflitto armato o una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre il civile, per la sola presenza nel territorio, a un rischio grave e individuale per la vita o la persona.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La valutazione sulla violenza indiscriminata costituisce accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato per la protezione umanitaria, ma la Corte esclude che le doglianze proposte superino il vaglio di legittimità.

  • art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/1998

    È invocato dal ricorrente quale base del divieto di espulsione o respingimento in presenza di rischio personale, ma la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 32 d.lgs. n. 251/2007

    È richiamato in relazione al permesso per motivi umanitari, senza che la Corte ravvisi profili di errore di diritto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza, nel Paese di origine, di una violenza indiscriminata rilevante ai fini della protezione sussidiaria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della motivazione mancante/apparente.
  • Per integrare l'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il conflitto armato o la violenza diffusa devono raggiungere un grado di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza nel territorio, a un rischio grave e individuale per la vita o la persona.
  • La doglianza che sollecita una diversa lettura delle fonti informative o una rivalutazione del quadro fattuale non è ammissibile in sede di legittimità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non denuncia specificamente i vizi scrutinabili ex art. 360 c.p.c.
  • In materia di protezione umanitaria, il richiedente ha l'onere di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della propria vulnerabilità; il giudice non può introdurre d'ufficio circostanze non dedotte nel giudizio di merito.
  • Le mere illazioni sul possibile perdurare o aggravarsi di un rischio personale, se non ancorate ad allegazioni specifiche e a un confronto con la motivazione della decisione impugnata, non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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