Cassazione Penale, Sentenza n. 37524/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di estromissione dal procedimento di esecuzione n. 16/22 relativo all'ordine di demolizione emesso sul decreto penale di condanna nei confronti di Michele Foschi, deducendo un'unica censura: errata applicazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 31 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 44. Sostenevano di non aver mai avuto alcuna posizione soggettiva, reale o possessoria, sul bene da demolire e che l'ordine di demolizione sarebbe stato quindi rivolto a soggetti estranei e privi di titolo
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato il rigetto dell'istanza di estromissione operato dal Giudice dell'esecuzione, ritenendo fondata la motivazione che: a) il bene, pur abusivo, è parte del patrimonio ereditaro e si trasmette mortis causa agli eredi (salvo rinuncia); b) l'ordine di demolizione ha natura reale e raggiunge i soggetti che vantano un diritto reale o personale di godimento sul bene, indipendentemente dalla loro responsabilità nell'abuso; c) i ricorrenti risultano pacificamente eredi e, secondo elementi istruttori (nota informativa della G.d.F.), possessori materiali dell'immobile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sull'incidente di esecuzione invocato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. avesse correttamente valutato sia la mancanza di responsabilità personale degli eredi sia la natura reale dell'ordine di demolizione, quindi l'eccezione sollevata dagli istanti non era fondata
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 44
Richiamato dai ricorrenti nella censura procedurale; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale violazione di dette norme fosse dimostrata, essendo decisivo il carattere reale dell'ordine di demolizione e il fatto che i ricorrenti siano eredi e possessori
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 44
Come per l'art. 31, le censure relative a queste disposizioni non hanno avuto rilievo decisivo: la Corte ha confermato la legittimità dell'ordine di demolizione nei confronti degli eredi, pur se l'immobile è abusivo
Norma che descrive il reato per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna originario (nei confronti di Michele Foschi); la sentenza si limita a richiamare il reato come riferimento storico del procedimento esecutivo
La Corte ha richiamato che la nullità prevista dall'art. 46 (nullità degli atti tra vivi che trasferiscono immobili abusivi senza indicare il titolo abilitativo) riguarda gli atti tra vivi e non impedisce l'acquisto mortis causa dell'immobile abusivo: il bene entra nell'asse ereditario e l'ordine di demolizione conserva efficacia sugli eredi
art. 1418 c.c. (richiamato nella giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata qualifica la nullità prevista dalle norme edilizie come "nullità testuale" riferita agli atti tra vivi; la Corte qui utilizza tale orientamento per distinguere la disciplina degli atti tra vivi dall'acquisto mortis causa
Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: disposizione che consente la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto ai ricorrenti il pagamento di spese e 3.000 euro
artt. 17 e 40 L. n. 47/1985 (richiamati nella giurisprudenza)
Norme ed indirizzi giurisprudenziali citati a proposito della nullità degli atti relativi a immobili abusivi; utilizzati per sostenere che la nullità colpisce gli atti tra vivi e non l'acquisto mortis causa
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ha natura "reale": colpisce il bene e si estende a chiunque abbia un diritto reale o personale di godimento sul bene, inclusi gli eredi
- Un immobile abusivo, sebbene illecito, entra nell'asse eredario e può essere trasmesso mortis causa agli eredi, salvo rinuncia: l'inesistenza del permesso non impedisce l'acquisto per successione
- La responsabilità personale nell'abuso o la prosecuzione dell'illiceità possono essere rilevanti penalmente, ma non incidono sul fatto che l'ordine di demolizione raggiunga gli eredi possessori
- La prova del possesso materiale (es. verbali o note informative delle forze dell'ordine) è decisiva in sede di incidente di esecuzione: contestazioni meramente formali circa la mancata notifica non sovvertono valutazioni di fatto pacifiche
- In Cassazione le doglianze devono mirare a questioni di diritto; le valutazioni di fatto (es. possesso, acquisizione iure successionis) sono insindacabili salvo vizio logico o manifesta illogicità
- Se si intende sottrarsi a un ordine di demolizione ricevuto per successione, è necessario o rinunciare all'eredità o proporre impugnazioni e argomentazioni fattuali e probatorie convincenti già nelle fasi di merito e dell'esecuzione
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