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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37514/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Brescia per il reato di omissione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2016 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) con imposta evasa pari a € 423.693,00. In appello la difesa aveva sostenuto che Caratozzolo fosse un "prestanome" e che la sua impossibilità materiale ad adempiere derivasse da una misura cautelare; inoltre si era fatto valere che il nuovo amministratore aveva poi presentato tardivamente la dichiarazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione (mancato accertamento del dolo specifico e travisamento del contenuto dell'interrogatorio del 10/4/2019) e la violazione della regola della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti erano non proponibili in sede di legittimità o manifestamente infondati. In particolare la Corte ha richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non sollevate in appello, l'assenza di specificità e la mancata allegazione dei verbali e della sentenza richiamata, nonché il principio per cui la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove. Il ricorrente è stato condannato, in via equitativa, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e a sopportare le spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Norma che punisce l'omissione della dichiarazione IVA; la Corte ha confermato la rilevanza della condotta per la responsabilità penale del legale rappresentante.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 13

    Richiama la previsione secondo cui per beneficiare di attenuazioni occorre non solo la presentazione della dichiarazione ma anche l'integrale pagamento dei debiti tributari; la Corte ha osservato che tale requisito non è stato provato dal ricorrente.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Cassazione alla congruità e coerenza della motivazione; è stato richiamato per dichiarare inammissibili censure che in realtà miravano a una nuova valutazione delle prove.

  • cod. proc. pen., artt. 606, comma 3 e 609, comma 2

    Stabilisce che questioni non prospettate in appello non possono essere dedotte in Cassazione salvo eccezioni; la Corte lo ha applicato per escludere argomenti nuovi introdotti in Cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 533, comma 1

    Principio della giudice della certezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha però ricordato che la verifica della regola probatoria è rimessa al giudice di merito e non alla Cassazione, se non nei limiti della motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 192, comma 2

    Riferimento al canone della valutazione delle prove e del dubbio; utilizzato per spiegare che una diversa lettura probatoria non è ricostruibile in sede di legittimità.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Consente, in via equitativa, di aumentare la sanzione per ricorsi inammissibili oltre il massimo previsto; la Corte ha applicato tale facoltà per disporre il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che disciplina la sanzione per i ricorsi inammissibili; richiamata in connessione con l'aumento della sanzione previsto dalla legge n. 103/2017.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile proporre questioni che non siano state preventivamente e chiaramente svolte nel gravame in Corte d'appello; tali questioni saranno dichiarate inammissibili.
  • Per censure di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è necessario indicare con precisione gli atti del processo contestati e allegarli (es. verbali, sentenze): senza allegati il ricorso manca di autosufficienza e sarà inammissibile.
  • La Corte di Cassazione controlla la coerenza e la congruità della motivazione, ma non può rivalutare il materiale probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
  • Se la difesa invoca l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 (depennamento per ravvedimento/adempimento), deve provare non solo la presentazione della dichiarazione ma anche l'integrale pagamento dei debiti tributari.
  • La strategia difensiva che si fonda sulla qualifica di "prestanome" e su amministratori di fatto deve essere sviluppata e documentata già in appello: introdurla solo in Cassazione espone al rischio di inammissibilità.
  • Ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente inammissibili possono comportare condanne pecuniarie (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.

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