Cassazione Penale, Sentenza n. 37512/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di reati edilizi (artt. 44 lett. b) - 64, 65, 71, 72 - 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001), articolando cinque motivi: 1) vizio per prescrizione dei reati (contestazione sulla decorrenza e calcolo dei termini, con indicazione di date rilevanti: sottoscrizione contratto 19.4.2017, accertamento 7.7.2018 e sentenza di primo grado 19.6.2023); 2) vizio di motivazione e travisamento delle prove nel capo b) perché le opere non sarebbero in cemento armato ma in blocchi Poroton e travi in ferro, con conseguente errata applicazione delle norme antisismiche; 3) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), non avendo la Corte valutato elementi favorevoli quali l'atto di compravendita e una richiesta pendente di permesso di costruire; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la condotta collaborativa e la convinzione di edificabilità del terreno; 5) violazione dell'art. 597 c.p.p. per presunta reformatio in peius in ordine alla sospensione condizionale della pena, poiché la Corte d'appello avrebbe escluso la sospensione dopo aver rideterminato l'ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo manifestamente infondati tutti i cinque motivi. Motivazioni principali: 1) la costruzione abusiva è reato permanente e, considerato il sopralluogo del 7.7.2018 e i periodi di sospensione della prescrizione applicabili (anche per la normativa in vigore tra 2017 e 2019), la prescrizione non era maturata; 2) la disciplina degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 si applica anche alle opere non in cemento armato ma con struttura metallica, per la loro pericolosità e la necessità di precauzioni antisismiche; 3) la negazione dell'applicazione di cui all'art. 131-bis è congrua in ragione della gravità e delle modalità della condotta e della consapevolezza dell'inedificabilità dell'area; 4) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi rilevanti, e la motivazione data è sufficiente; 5) in caso di appello proposto dal solo imputato, la rideterminazione della pena senza esplicita revoca del beneficio concesso in primo grado comporta la conferma implicita della sospensione condizionale della pena, perciò non si è verificata reformatio in peius. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia)
artt. 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94
Le norme sugli illeciti edilizi e antisismici hanno natura anche di reati permanenti: l'articolato si applica alle opere in cemento armato e anche a quelle non in cemento armato ma con struttura metallica; richiede specifiche precauzioni antisismiche e progetto/direzione tecnica.
Codice penale
artt. 157, 159, 160, 131-bis, 133, 161-bis
Art.157-160: disciplina della prescrizione e termini; art.159 (nella formulazione 2017-2019) sospensione del corso della prescrizione in determinati periodi processuali; art.161-bis introdotto dalla legge 134/2021 e disciplina successiva; art.131-bis: causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui applicabilità richiede valutazione della gravità, modalità e consapevolezza dell'agente; art.133: criteri per determinazione della pena.
Codice di procedura penale
art. 544, art. 597, art. 616, art. 344-bis
Art.544 (termini per deposito sentenze) richiamato nel conteggio della sospensione della prescrizione; art.597: divieto di reformatio in peius e effetti dell'appello del solo imputato; art.616: conseguenze processuali e sanzioni per ricorsi inammissibili; art.344-bis: improcedibilità per durata e termini stabili per appello e cassazione (introdotto dalla legge 134/2021 per reati dal 1.1.2020).
Legge n.103/2017 (modifica art.159 c.p.)
entrata in vigore 3 agosto 2017
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi tra 3.8.2017 e 31.12.2019; applicabile ai fatti del 7.7.2018.
Legge n.3/2019 ("legge Bonafede")
riformulazione art.159 (decorrente dal 1.1.2020)
Ha modificato la disciplina della sospensione della prescrizione con efficacia non retroattiva rispetto al periodo 2017-2019.
Legge n.134/2021
ha abrogato art.159 (introducendo art.161-bis) e introdotto art.344-bis
Ha mutato il regime della prescrizione per fatti dal 1.1.2020 e introdotto nuove norme sull'improcedibilità e sul termine di definizione dei gradi di giudizio.
Massime di principio
- Per i reati edilizi la fattispecie è spesso permanente: la prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla sospensione/cessazione definitiva dei lavori (sequestro, sentenza) e non dalla sola data di inizio o da atti contratuali.
- Le disposizioni antisismiche degli artt. 64-65 d.P.R. 380/2001 possono applicarsi anche quando l'opera non è in cemento armato ma presenta elementi strutturali metallici con funzione portante: la presenza di struttura metallica è sufficiente a richiedere l'osservanza delle precauzioni antisismiche.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede valutazione concreta della gravità, modalità e tenuità dell'offesa; non è sufficiente richiamare circostanze formali (es. atto di compravendita) senza prova convincente dell'inesigibilità del bene giuridico tutelato.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e presuppone elementi positivi della personalità o fatti che giustifichino la valutazione in senso favorevole; l'assenza di tali elementi legittima il diniego senza analisi esaustiva di ogni possibile circostanza.
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, la Corte d'appello non può peggiorare la posizione del beneficiario (divieto di reformatio in peius): un beneficio già concesso in primo grado si ritiene implicitamente confermato se la nuova decisione non lo revoca espressamente.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie a norma dell'art.616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente le prospettazioni di diritto prima di proporre ricorso in Cassazione.
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