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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37508/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto per la violazione del divieto di accesso disposto dal questore (provvedimento del 14/10/2020) in relazione a un episodio del 18/11/2020. Con un unico motivo deduce violazione di legge per mancanza dei presupposti che legittimano il divieto aggravato previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017 conv. in L. 18/4/2017 n.48: sostiene infatti che la norma richiede precedenti denunce o condanne, anche non definitive, nei cinque anni precedenti per reati contro la persona o il patrimonio, e che nel caso di specie il provvedimento del questore è stato adottato senza tali presupposti e senza convalida del giudice per le indagini preliminari; richiama inoltre la compatibilità con l'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4 della L. 401/1989.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.: le censure sollevate in cassazione non erano state dedotte nei motivi di gravame in appello, i quali avevano riguardato esclusivamente la tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l'inoffensività in concreto (art. 49 c.p.) e questioni sanzionatorie; pertanto la Suprema Corte non ha esaminato il merito delle censure sull'ammissibilità del provvedimento del questore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 14/2017 conv. in L. 18/04/2017, n. 48, art. 10, comma 2

    art. 10, comma 2, DL 14/2017, conv. in L. 18 aprile 2017, n. 48

    La Corte non ha valutato nel merito l'esistenza dei presupposti sostanziali del divieto aggravato perché la questione non era stata dedotta in appello; dal testo del provvedimento impugnato emerge che l'appello non aveva contestato la fondatezza materiale del divieto ma altri profili (tenuità e inoffensività).

  • L. 401/1989, art. 6, commi 2-bis, 3 e 4

    art. 6, commi 2-bis, 3 e 4 della L. 401/1989

    Richiamata dal ricorrente come parametro di compatibilità e di disciplina procedurale (es. convalida dei provvedimenti), ma la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione di merito in quanto nuovo motivo non introdotto in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Interpretazione applicata dalla Corte: non sono ammissibili in Cassazione questioni non dedotte nel gravame di merito in appello; questa regola impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione profili che il giudice d'appello non ha avuto occasione di esaminare.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma richiamata nei motivi di appello (tenuità del fatto); la Corte di Cassazione ha rilevato che le tematiche effettivamente dedotte in appello erano queste e non le questioni ora sollevate in Cassazione.

  • Codice penale, art. 49

    Richiamato nel primo motivo di appello relativo all'inoffensività in concreto; come per l'art. 131-bis, la Corte ha ribadito che la questione decisiva è la corretta delimitazione dei motivi di gravame in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono sollevare nuove questioni di diritto o di fatto che non siano state oggetto dei motivi di appello: tali censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Se si intende contestare la legittimità di un provvedimento amministrativo (es. divieto del questore) come presupposto della fattispecie penale, tale critica deve essere chiaramente formulata e motivata già in appello, altrimenti non sarà esaminata in Cassazione.
  • La mancata convalida o l'assenza di precedenti penali richiamati nel provvedimento del questore possono costituire profili rilevanti di difesa, ma solo se tempestivamente dedotti nei gradi di merito; altrimenti il giudice di legittimità si limita a verificare la regolarità formale del ricorso.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve verificare che i motivi siano coerenti con quelli già svolti nei gradi precedenti: altrimenti si espone al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somme da versare alla Cassa delle ammende).
  • Quando si discute della legittimità dei provvedimenti di polizia amministrativa come presupposto per reati contravvenzionali, è utile produrre e fare valere in appello ogni elemento probatorio e di diritto (denunce, condanne pregresse, convalide giudiziarie) per evitare che la questione sia preclusa in sede di legittimità.

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