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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37517/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida (06/03/2025) del divieto di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO.) e dell'obbligo di presentazione alla P.G., motivata con quattro censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attribuzione delle condotte e alla loro riconducibilità all'art. 6 L. 401/1989; 2) mancata o illogica valutazione della memoria difensiva e delle prove documentali, violazione dell'art. 110 c.p.; 3) errata applicazione della disciplina sulla recidiva e insufficiente motivazione sulla pericolosità concreta e attuale; 4) mancata motivazione sulla necessità dell'obbligo di presentazione e sulle modalità/ durata dello stesso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP abbia valutato le memorie difensive (contraddittorio cartolare ritenuto valido) e che sussistessero elementi indiziari idonei a ricollegare al ricorrente un contributo causale alle condotte collettive contestate. La convalida è stata considerata adeguatamente motivata: il giudice, con valutazione indiziaria, ha desunto dal filmato e dalla documentazione la posizione attiva del Baldiserri (agitazione dell'asta della bandiera, presenza nei tafferugli) e ne ha ritenuto la pericolosità alla luce di due precedenti D.A.Spo. (2010 e 2015), pur riconoscendo che non configurano recidiva in senso formale; la durata della misura è stata ritenuta congrua e, per quanto possibile, rimodulata in favore dell'interessato. La Corte ha ribadito i principi sul contraddittorio cartolare, sul controllo giudiziale degli elementi indiziari in sede di convalida e sulla possibilità per il giudice di ridurre la durata della misura se eccessiva. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6 (e commi rilevanti: comma 5; comma 8-bis richiamati in motivazione)

    Disciplina il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione per prevenire violenze in manifestazioni sportive; richiede la sussistenza di pericolosità concreta e attuale, ragioni di necessità e urgenza e l'ascrivibilità delle condotte. Il giudice della convalida verifica tali presupposti su base indiziaria e può ridurne la durata se eccessiva.

  • Codice penale

    art. 340, art. 635, art. 110

    Norme penali che descrivono le condotte contestate (interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, concorso di persone); in sede di convalida si richiede la presenza di elementi indiziari che corroborino l'attribuibilità delle condotte, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 44273 del 27/10/2004

    Riferimento giurisprudenziale citato in motivazione

    Stabilisce che il giudice della convalida non può limitarsi a un controllo meramente formale: deve accertare in concreto i presupposti dell'atto amministrativo e può avvalersi della motivazione per relationem purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione.

  • Sez. 3, sentenza n. 35840 del 06/11/2020

    Conferma la sufficienza del contraddittorio cartolare nella materia dei D.A.SPO., a condizione che il giudice effettivamente valuti le deduzioni difensive; il mancato esame può incidere sulla motivazione ma non determina automaticamente nullità.

  • Sez. 3, sentenza n. 6586 del 17/12/2024 (dep. 18/02/2025)

    Principio secondo il quale, a chi contesta la mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, grava l'onere di provare che il D.A.SPO. ha avuto concreta esecuzione prima della convalida e che ciò abbia compromesso la partecipazione a manifestazioni sportiva rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di convalida del D.A.SPO. il contraddittorio cartolare è sufficiente se il giudice dimostra di avere preso in considerazione le deduzioni difensive; l'omissione formale del richiamo alle memorie può influire sulla motivazione ma non comporta automaticamente nullità.
  • La verifica del giudice in fase di convalida è indiziaria: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma devono esistere elementi indiziari concreti e attuali che corroborino l'attribuibilità delle condotte al soggetto.
  • I precedenti D.A.SPO., anche se risalenti e anche se su alcuni è intervenuta la riabilitazione, possono essere valorizzati per evidenziare la propensione del soggetto a comportamenti violenti e giustificare la misura, senza però configurare automaticamente recidiva in senso stretto.
  • Il giudice della convalida può ridurre la durata della misura qualora la ritenga eccessiva rispetto alle concrete modalità della condotta contestata; la riduzione deve essere motivata.
  • Chi impugna deve dimostrare specificamente l'insussistenza delle ragioni di necessità e urgenza (es. che il D.A.SPO. è stato già concretamente eseguito prima della convalida), altrimenti la contestazione rischia di essere inidonea.
  • La presenza di riprese video e frame che mostrino la partecipazione attiva del soggetto nei tafferugli o atti di istigazione costituiscono elementi particolarmente rilevanti per la convalida, purché la valutazione sia logicamente raccordata e motivata.

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