Cassazione Penale, Sentenza n. 37517/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (06/03/2025) del divieto di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO.) e dell'obbligo di presentazione alla P.G., motivata con quattro censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attribuzione delle condotte e alla loro riconducibilità all'art. 6 L. 401/1989; 2) mancata o illogica valutazione della memoria difensiva e delle prove documentali, violazione dell'art. 110 c.p.; 3) errata applicazione della disciplina sulla recidiva e insufficiente motivazione sulla pericolosità concreta e attuale; 4) mancata motivazione sulla necessità dell'obbligo di presentazione e sulle modalità/ durata dello stesso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP abbia valutato le memorie difensive (contraddittorio cartolare ritenuto valido) e che sussistessero elementi indiziari idonei a ricollegare al ricorrente un contributo causale alle condotte collettive contestate. La convalida è stata considerata adeguatamente motivata: il giudice, con valutazione indiziaria, ha desunto dal filmato e dalla documentazione la posizione attiva del Baldiserri (agitazione dell'asta della bandiera, presenza nei tafferugli) e ne ha ritenuto la pericolosità alla luce di due precedenti D.A.Spo. (2010 e 2015), pur riconoscendo che non configurano recidiva in senso formale; la durata della misura è stata ritenuta congrua e, per quanto possibile, rimodulata in favore dell'interessato. La Corte ha ribadito i principi sul contraddittorio cartolare, sul controllo giudiziale degli elementi indiziari in sede di convalida e sulla possibilità per il giudice di ridurre la durata della misura se eccessiva. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6 (e commi rilevanti: comma 5; comma 8-bis richiamati in motivazione)
Disciplina il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione per prevenire violenze in manifestazioni sportive; richiede la sussistenza di pericolosità concreta e attuale, ragioni di necessità e urgenza e l'ascrivibilità delle condotte. Il giudice della convalida verifica tali presupposti su base indiziaria e può ridurne la durata se eccessiva.
Codice penale
art. 340, art. 635, art. 110
Norme penali che descrivono le condotte contestate (interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, concorso di persone); in sede di convalida si richiede la presenza di elementi indiziari che corroborino l'attribuibilità delle condotte, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Sezioni Unite, sentenza n. 44273 del 27/10/2004
Riferimento giurisprudenziale citato in motivazione
Stabilisce che il giudice della convalida non può limitarsi a un controllo meramente formale: deve accertare in concreto i presupposti dell'atto amministrativo e può avvalersi della motivazione per relationem purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione.
Sez. 3, sentenza n. 35840 del 06/11/2020
Conferma la sufficienza del contraddittorio cartolare nella materia dei D.A.SPO., a condizione che il giudice effettivamente valuti le deduzioni difensive; il mancato esame può incidere sulla motivazione ma non determina automaticamente nullità.
Sez. 3, sentenza n. 6586 del 17/12/2024 (dep. 18/02/2025)
Principio secondo il quale, a chi contesta la mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, grava l'onere di provare che il D.A.SPO. ha avuto concreta esecuzione prima della convalida e che ciò abbia compromesso la partecipazione a manifestazioni sportiva rilevanti.
Massime di principio
- In sede di convalida del D.A.SPO. il contraddittorio cartolare è sufficiente se il giudice dimostra di avere preso in considerazione le deduzioni difensive; l'omissione formale del richiamo alle memorie può influire sulla motivazione ma non comporta automaticamente nullità.
- La verifica del giudice in fase di convalida è indiziaria: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma devono esistere elementi indiziari concreti e attuali che corroborino l'attribuibilità delle condotte al soggetto.
- I precedenti D.A.SPO., anche se risalenti e anche se su alcuni è intervenuta la riabilitazione, possono essere valorizzati per evidenziare la propensione del soggetto a comportamenti violenti e giustificare la misura, senza però configurare automaticamente recidiva in senso stretto.
- Il giudice della convalida può ridurre la durata della misura qualora la ritenga eccessiva rispetto alle concrete modalità della condotta contestata; la riduzione deve essere motivata.
- Chi impugna deve dimostrare specificamente l'insussistenza delle ragioni di necessità e urgenza (es. che il D.A.SPO. è stato già concretamente eseguito prima della convalida), altrimenti la contestazione rischia di essere inidonea.
- La presenza di riprese video e frame che mostrino la partecipazione attiva del soggetto nei tafferugli o atti di istigazione costituiscono elementi particolarmente rilevanti per la convalida, purché la valutazione sia logicamente raccordata e motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37508/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37511/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37512/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37514/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37516/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37518/2025 del 18/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →