Cassazione Penale, Sentenza n. 37511/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Musarra: deduceva omissione di valutazione dei motivi d'appello e della memoria difensiva depositata, censurava l'utilizzabilità in appello di prove formatesi in procedimento separato (riunito), denunciava violazione del divieto del bis in idem rispetto a precedente procedimento assolutorio e chiedeva la riqualificazione dei fatti dall'art. 256 comma 1 al comma 2 d.lgs.152/2006 nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Muscolino: articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché, secondo il ricorrente, il direttore dei lavori non aveva obblighi di vigilanza tali da far sorgere responsabilità penale e non era presente al momento dello sversamento; (2) censura sulla qualificazione dei materiali come "rifiuti" alla luce del decreto ministeriale sul venir meno della qualifica di rifiuto per inerti (D.M. 2022), sostenendo che i materiali erano stati utilizzati in conformità alle disposizioni di cessazione della qualifica; (3) domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto e modesto disvalore penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Luciano Musarra (per genericità e mancata specificazione dell'incidenza probatoria delle censure; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul bis in idem e sulla qualifica dei fatti) e ha rigettato il ricorso di Massimo Muscolino (confermata la responsabilità diretta per aver detenuto e partecipato all'uso illecito dei rifiuti, ritenuta corretta la valutazione che i materiali non erano stati sottoposti ad operazioni di recupero tali da far cessare la qualifica di rifiuto ai sensi della normativa vigente, e rigettata la causa di esclusione della punibilità per tenuità). Conseguentemente sono rimaste ferme le condanne pronunciate in sede di merito (Corte d'appello: Musarra condannato a 9 mesi di arresto e €500 di ammenda, con revoca della confisca di alcune aree; Muscolino condannato a 2 mesi di arresto). Musarra è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende; Muscolino condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come illecito relativo alla gestione/uso di rifiuti non autorizzato; per il ricorrente Musarra è stata ritenuta applicabile la fattispecie di cui al comma 1, per Muscolino la responsabilità è stata ritenuta sussistente ai sensi del comma 3 in quanto detentore/partecipe
stabilisce condizioni tassative per la cessazione della qualifica di rifiuto; la Corte ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali richiedono operazioni di recupero effettive e poste in essere da soggetti autorizzati perché venga meno la qualifica di rifiuto
Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 27/09/2022 (regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto)
n. 152/2022 e richiamo al D.M. 22/09/2022 n. 122
il regolamento non elimina la necessità di operazioni di recupero: i materiali inerti riutilizzati "tali e quali" senza trattamento non perdono la qualifica di rifiuto
la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione concreta del danno o del pericolo effettivo; condotte reiterate o sistematiche non sono compatibili con la tenuità
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (divieto di bis in idem)
si applica se le condotte sono sostanzialmente identiche nella medesima data e tra le stesse persone; la Corte ha ritenuto che fatti successivi e distinti temporalmente non integrano il divieto
richiamato indirettamente nella valutazione dell'efficacia del giudicato e del divieto di nuovo giudizio per la stessa condotta; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati nei procedimenti diversi erano diversi e successivi
richiamato in dottrina difensiva per sostenere che il direttore dei lavori non ha obblighi di controllo sulla gestione dei rifiuti; la Corte ha però chiarito che la responsabilità penale del direttore può sorgere per partecipazione attiva o per detenzione materiale dei rifiuti
Massime di principio
- Le censure di cassazione devono essere specifiche: il mero richiamo per relationem ai motivi d'appello è inammissibile; il ricorrente deve mostrare l'incidenza concreta del vizio sulla decisione
- L'inutilizzabilità di prove acquisite in altro procedimento può essere superata se i procedimenti sono stati formalmente riuniti e le prove sono state ripetute in contraddittorio alla presenza dei difensori
- Il divieto di bis in idem opera solo quando la stessa condotta, alla stessa data, è stata già definitivamente giudicata; attività successive e materialmente distinte non sono automaticamente precluse
- La responsabilità penale del direttore dei lavori non è automatica: occorre accertare partecipazione attiva o detenzione materiale dei rifiuti o che l'illecito fosse previsto e parte integrante dell'appalto; la mera funzione di vigilanza non sempre basta
- La cessazione della qualifica di rifiuto richiede effettive e documentate operazioni di recupero conformi alla normativa e svolte da soggetti autorizzati; il semplice riuso dei materiali "tali e quali" non è sufficiente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione concreta del pericolo o del danno e dell'esiguità del comportamento: condotte reiterate o diffuse difficilmente rientrano nella tenuità
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