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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26996/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. volto a ottenere il dissequestro di metalli preziosi (oro) depositati in un 'Conto Tesoro' presso EGM S.p.a. o, in subordine, del relativo controvalore in denaro. La ricorrente deduceva di essere proprietaria dell'oro tramite un valido contratto di deposito, di essere terza di buona fede e priva di collegamenti con la societa indagata; censurava la decisione del GIP e del Tribunale del riesame che avrebbero ignorato o valutato erroneamente le sue deduzioni, sostenendo la non riconducibilita dell'oro sequestrato all'attivita di EGM e ritenendo il diritto al dissequestro del bene o al suo controvalore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) limiti di ammissibilita del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.), che consente il sindacato solo per violazione di legge intesa come assenza o apparente motivazione; (2) preclusione per giudicato cautelare: il GIP aveva gia rigettato precedente istanza e il nuovo appello non ha dedotto fatti nuovi o elementi tali da superare la statuizione precedente; la ricorrente non ha contestato i punti decisivi (assenza di oro appositamente identificato nel magazzino e confusione contabile del metallo) e ha semplicemente reiterato argomenti gia valutati; (3) difetto di interesse rispetto alla richiesta di restituzione dell'oro, poiche il metallo era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e quindi non esisteva piu; (4) quanto al controvalore in denaro, la Corte ha ritenuto che la via corretta per il soddisfo del terzo creditore sia la procedura prevista dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 e ss.) oppure, se trattasi di rapporti contrattuali da gestire, l'adempimento da parte dell'amministratore giudiziario con eventuale autorizzazione del giudice delegato; l'impugnazione proposta davanti alla Corte non era la sede appropriata. Conseguentemente il ricorso e stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello cautelare contro provvedimenti cautelari reali; nel caso la ricorrente aveva impugnato ai sensi di tale norma ma l'appello e stato ritenuto inammissibile per genericita e perche reiterativo rispetto a decisori gia adottati.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; la Corte ha applicato questo filtro per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) artt. 52 e ss.

    Regole speciali per la tutela dei terzi creditori rispetto ai beni sottoposti a sequestro: accertamento dei crediti, formazione dello stato passivo e liquidazione. La Corte ha richiamato tale procedura come via appropriata per ottenere il pagamento del controvalore e ha escluso la via cautelare impiegata dalla ricorrente.

  • art. 57, 58, 59 d.lgs. 159/2011

    Dettagliano la sequenza per l'individuazione e la verifica dei crediti dei terzi e la formazione dello stato passivo; secondo la Corte eventuali diritti di credito devono essere esperiti con le modalita previste da queste norme.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamata in connessione alla procedura antimafia per i crediti dei terzi; la Corte ha ritenuto applicabile il richiamo normativo indicato dal Tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilita; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 240-bis cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza citata)

    Riferimento al catalogo dei reati presupposto utilizzato dalla giurisprudenza citata sulla tutela del terzo di buona fede; la Corte ha valutato la rilevanza giurisprudenziale ma non ha mutato l'esito per questioni processuali di inammissibilita.

  • d.lgs. 231/2001 (richiamato)

    Richiamato per escludere eventuali responsabilita amministrative dell'ente indagato (citato nella giurisprudenza di merito richiamata); utilita argomentativa ma non decisiva per l'ammissione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione: critiche di merito o logica non bastano.
  • Se una questione cautelare e gia stata decisa e non vengono addotti fatti nuovi o elementi non previamente conosciuti, la riproposizione e preclusa per effetto del giudicato cautelare; il nuovo impugnante deve indicare novita rilevanti.
  • Il terzo che invoca la restituzione di beni sequestrati deve verificare se il bene esiste ancora; la vendita autorizzata dall'autorita giudiziaria elimina l'interesse al dissequestro del bene materiale e sposta la tutela sul diritto di credito.
  • Per ottenere il controvalore o la soddisfazione di diritti di terzi su beni sequestrati la via corretta e spesso la procedura del codice antimafia (d.lgs. 159/2011 artt. 52 e ss.): occorre seguire l'iter di accertamento dei crediti e lo stato passivo, non un appello cautelare generico.
  • Se il rapporto e contrattuale e l'amministratore giudiziario e autorizzato a proseguire l'attivita, la gestione del contratto e disciplinata dalla normativa speciale e dall'autorizzazione del giudice delegato; il terzo deve attivarsi secondo le modalità previste (istanze all'amministratore/giudice delegato) prima di esperire rimedi straordinari.
  • Nelle impugnazioni cautelari occorre motivazione specifica e correlazione puntuale fra censure e punti decisivi della decisione impugnata: la genericita o la mera reiterazione di argomenti gia valutati comportano l'inammissibilita.

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